CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 00137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli (artt. 216, co. 1, n. 1 e n. 2; 219, co. 1, n. 1, I. fall.; artt. 223, co. 2, n. 1 e n. 2), I. fall.) le pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, co. 4, I. fall. 3. Con requisitoria scritta del 7.7.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. Con memoria del 30.7.2021, pervenuta per il mezzo di posta elettronica certificata, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, menzionando a sostegno della propria tesi quanto affermato da questa Corte di Cassazione nella decisione n. 1947, resa il 3.1.2020. 4. Premesso che il ricorso appare ammissibile, perché non avendo formato le pene accessorie oggetto dell'accordo tra le parti, non opera la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552), esso va comunque rigettato, perché sorretto da motivi non fondati. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di questa Sezione secondo cui in tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133, c.p., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse, soprattutto ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788). Tuttavia, nel caso in esame, essendo stata determinata la durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216, co. 4, I. fall. in misura (sei anni) di poco superiore alla media edittale, l'onere motivazionale appare assolto dal giudice di merito nel ritenere equa tale durata. Ciò in quanto, pur nella sua sinteticità, tale giudizio va rapportato alla gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, emergenti con assoluta evidenza dagli articolati capi a) e b) dell'imputazione, e alla intensità del dolo che ha sorretto i comportamenti illeciti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale distraeva ingenti somme ottenute dalla società fallita "[OSCURATO:PERSONA] srl" dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], utilizzava per i suoi fini distrattivi società di comodo e con la sua condotta concorreva a cagionare il dissesto della società in questione, che conduceva al fallimento. A fronte di capi di imputazione, come quelli in esame, formulati con una tecnica espositiva in cui le condotte contestate all'[OSCURATO:PERSONA] sono descritte in dettaglio, appare evidente che la valutazione in termini di equità espressa dal giudice di merito sulla durata delle pene accessorie trovi la sua giustificazione proprio nei parametri fissati dall'art. 133, c.p., in punto di gravità del reato, senza che sia necessario un più argomentato percorso motivazionale al riguardo, la cui assenza non fa certo venir meno la specificità della motivazione adottata, che si salda inequivocabilmente alla specificità delle condotte contestate. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16.9.2021. [OSCURATO:PERSONA] 'ere tens