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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08866/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/:L962 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 3 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Novara il 23 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod, pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la perla.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).

E' pervenuta il 1° dicembre 2002 tramite posta elel:tronica certificata memoria difensiva con cui si insiste nei motivi di ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di urla critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 4204E del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, citi elementi posti alla base della sentenza impugnata (ultima pagina), rappresentati dalla abitualità della condotta e dai precedenti penali che gravano sull'imputato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/:L962 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 3 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Novara il 23 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod, pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la perla. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). E' pervenuta il 1° dicembre 2002 tramite posta elel:tronica certificata memoria difensiva con cui si insiste nei motivi di ricorso. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di urla critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 4204E del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, citi elementi posti alla base della sentenza impugnata (ultima pagina), rappresentati dalla abitualità della condotta e dai precedenti penali che gravano sull'imputato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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