CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10420/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S) che li rappresenta edifende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’[OSCURATO:PERSONA], in BOLOGNA, n. 904/2021 depositata il05/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4572/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10420/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Con sentenza n. 131/2017, del 18/07/2017 (depositata il24/07/2017), la [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza haaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la nota,datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. CPB/10898, con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica diPiacenza aveva rifiutato di rimborsare la quota consortile pagata pergli anni 2011 e 2012 complessivamente pari ad € 497,96.2. I contribuenti hanno interposto appello.3. Con sentenza del 7.6.2021 (dep. 5.7.2021) n. 904, laCommissione Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorsointroduttivo di primo grado e condannato i contribuenti a rifondere lespese del grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre agli accessori dilegge. La CTR, nello specifico, ha confermato che i contributi ai consorzidi bonifica hanno natura tributaria e che la riscossione tramite ruolo,prevista dall’art. 21 del R.D. 215/1933 e richiamata dall’art. 864 delcodice civile, è ancora vigente e, di conseguenza, il pagamentoeffettuato senza impugnare tempestivamente la cartella esattoriale hareso la domanda di rimborso inammissibile.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hannoproposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistitocon controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5. Successivamente, fissata la camera di consiglio, la difesa delricorrente ha depositato richiesta di rinvio per legittimo impedimento,e, con ulteriore successiva memoria, ha presentato istanza di rinuncia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra leparti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.I ricorrenti contestano la sentenza della CTR sostenendo che sisia basata unicamente sulla sentenza n. 8080/2020, la quale riconoscela riscossione dei contributi di bonifica tramite ruolo grazie alla2 di 6Numero registro generale 4572/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10420/2026Data pubblicazione 20/04/2026cosiddetta “clausola di continuità” dell’art. 17, comma 3, D.Lgs.46/1999. Rilevano che la CTR non ha considerato un orientamentocontrario della Cassazione, secondo cui la riscossione a ruolo èlegittima solo se la norma di riferimento non è stata abrogata. Nel lorocaso, l’art. 21 R.D. 215/1933 sarebbe stato abrogato dal combinatodisposto di D.Lgs. 179/2009 e Legge 246/2005. Sulla questionechiedono anche la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Cortedi Cassazione.2. Con il secondo motivo di ricorso, parti ricorrenti contestano laviolazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 17, lettera c) dellalegge delega 28.11.2005 n. 246, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.I ricorrenti contestano l’affermazione della CTR secondo cui laLegge Delega n. 246/2005 avrebbe confermato la legittimità dellariscossione dei contributi consortili tramite ruolo. Sostengono che l’art.21 R.D. 215/1933 non è una disposizione tributaria, ma una normaprocedimentale sulla modalità di riscossione, e pertanto nonrientrerebbe nelle norme “salvate” dall’abrogazione. Inoltre,evidenziano che, anche ipotizzando la sua natura tributaria, l’art. 21non è incluso nell’elenco delle disposizioni confermate dall’Allegato 1 alD.Lgs. 179/2009, a differenza di altre norme tributarie. Ne consegueche la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’art. 21 ancora vigente.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto dell’art. 14, commi 14 e 14 ter,della legge delega 28.11.2005 n. 246, dell’allegato 1 al d.lgs. delegato1.12.2009 n. 246 e dell’art. 76 della Costituzione in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.I ricorrenti contestano l’affermazione della CTR secondo cui l’art.21 R.D. 215/1933 sarebbe ancora vigente. Sostengono che,nell’ambito del “taglia-leggi” (Legge n. 246/2005) e del D.Lgs. n.179/2009, è stata prevista l’abrogazione generale delle norme3 di 6Numero registro generale 4572/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10420/2026Data pubblicazione 20/04/2026precedenti al 1970 salvo quelle espressamente salvate nell’Allegato 1del decreto. Non essendo incluso in tale elenco l’art. 21, ne deduconoche è stato abrogato dal 16 dicembre 2010, indipendentemente dalfatto che possa essere considerato una disposizione tributaria. Iricorrenti evidenziano inoltre che, se si ritenesse il contrario, sicreerebbe un possibile contrasto tra legge delega e decreto delegato,configurando un eccesso di delega e una potenziale illegittimitàcostituzionale del D.Lgs. 179/2009, pur restando la norma vigente finoa eventuale annullamento.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazionedell’allegato 1 al d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 179, dell’art. 14, comma 14 ter,della legge 28.11.2005 n. 246 e dell’art. 17, comma 3, del d.lgs.28.2.1999 n. 46 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.In particolare, i ricorrenti contestano la tesi della CTR secondocui l’art. 17, comma 3, D.Lgs. 46/1999 avrebbe garantito una “ultravigenza” alla normativa consortile. Sostengono che questa norma siapplica solo alle disposizioni vigenti al momento della sua entrata invigore e non può impedire future abrogazioni. L’art. 21 R.D. 215/1933,che attribuiva ai consorzi il potere di riscuotere mediante ruolo, è statoespressamente abrogato dal D.Lgs. n. 179/2009 e dalla Legge n.246/2005, quindi la clausola di continuità non può prorogare unanorma abrogata. Inoltre, la norma è di interpretazione eccezionale enon può essere estesa, e la sua presunta “ultra efficacia”contrasterebbe con l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui lariscossione a ruolo è possibile solo se la norma di riferimento non siastata abrogata. Sostenere il contrario andrebbe contro lo spirito delD.Lgs. n. 46/1999, volto a una sistemazione organica della riscossione.5. Con il quinto motivo di ricorso, si contesta la violazionedell’allegato 1 al d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 179, dell’art. 14, comma 14 ter,della legge 28.11.2005 n. 246 nonche’ dall’art. 15 delle disposizionipreliminari al codice civile in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.4 di 6Numero registro generale 4572/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10420/2026Data pubblicazione 20/04/2026I ricorrenti contestano la validità dell’art. 864 del codice civile,sostenendo che esso riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art.21 R.D. n. 215/1933, abrogato dal “taglia-leggi”. Essendo la normaspeciale (art. 21) soppressa e non confermata nel D.Lgs. n. 179/2009,l’art. 864 c.c., che ne riprendeva le disposizioni sulla riscossionetramite ruolo, deve ritenersi implicitamente abrogato perincompatibilità con la nuova normativa.6. In via preliminare deve darsi atto che, con nota del 8.11.2025,il difensore dei ricorrenti ha dedotto e documentato di esserenell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività difensiva in quanto, aseguito di sinistro, ha riportato un impedimento nello scrivere,specificando altresì che la istanza era stata redatta da un collega.7. Con successiva nota del 17 gennaio 2026, il medesimodifensore ha rappresentato che “con posta elettronica 16.1.2026 iricorrenti hanno comunicato al sottoscritto di voler rinunciare alproposto ricorso e alle relative domande per sopravvenuta carenza diinteresse; - che la procura speciale unita al ricorso per cassazione,rilasciata dai sopra nominati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto difensore comprende espressamente anche la facoltà dirinunciare agli atti del presente giudizio (cfr. il file “Procura specialeCassazione Tosi e Ricci.pdf.p7m” allegato al ricorso introduttivo econtenuto nel fascicolo informatico di Cassazione)”, concludendo per lapresa d’atto della rinuncia con compensazione delle spese.8. Come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso percassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che nonesige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte. Ai sensidella nuova formulazione dell’art. 390 c.p.c. del deposito dell'atto dirinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura dellacancelleria, non essendo invece più necessaria alcuna notifica.Pur in mancanza di tale formale comunicazione, tale rinuncia èda ritenersi pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al5 di 6Numero registro generale 4572/2022Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 10420/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorsomedesimo (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass.,7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez.U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).9. La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alladichiarazione di estinzione del giudizio.10. Deve darsi atto, inoltre, che anche la controricorrente hadepositato atto di memoria, in data 19/01/2026, cioè successivamenteal deposito della rinuncia, con ciò palesando la volontà di proseguirenel giudizio. Si deve quindi disporre sulle spese, ai sensi dell’art. 391c. 2 c.p.c. il quale recita che “Il decreto, l'ordinanza o la sentenza chedichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa allespese”. Le stesse sono dunque liquidate nella misura indicata indispositivo.11. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché latosensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre icasi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione(Cass., 12 novembre 2015, n. 23175, cui adde Cass., 28 maggio 2020,n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte, dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6