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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 26917/2024

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 25663 /20 18 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procur a speciale apposta a margine del ricorso, dall’AvvocatoPierluigi Telese, presso il cui studioelettivamente domicilia Ercolano (NA), alla via Panoramica n. 60. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Modena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8/20, in persona del l’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegat a al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lostudio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22. - controricorrent e - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sede in Milano, al viale Certosa n. 222, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Toscanan. 10. - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat a - avverso la sentenza, n. cron. 857 /20 18 , de l la [OSCURATO:PERSONA] SALERNOpubblicata il 14 / 0 6 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso exart. 702-bis cod. proc. civ. depositato il 31 maggio 2012 e notificato il 17 ottobre 2012, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:SOCIETA]. onde conseguire la restituzione della complessiva somma di € 5.366,49, di cui euro 4.147,52 a titolo di commissioni di intermediazione ed € 1.208,12 a titolo di costi assicurativi, per effetto dell’anticipata risoluzione, alla trentaquattresima rata, del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. 15201W, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito e la refusione delle spese processuali.

A sostegno della domanda, espose che: i) aveva stipulato, in data 2 settembre 2004, con [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., il contratto di mutuo n. 15021W, con il quale gli era stata erogata la somma di € 28.800,00, da rimborsare in centoventi rate mensili di € 240,00 ciascuna mediante cessione del quinto dello stipendio; ii) al momento della sottoscrizione del contratto, aveva corrisposto, tra gli altri costi, € 1.302,11 a titolo di commissioni bancarie, € 5.787,24 per commissioni di intermediazione ed € 1.685,75 per rimborso dei premi assicurativi; iii) il 16 luglio 2007, aveva stipulato,con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., un nuovo contratto di mutuo per l’importo di € 31.440,00, estinguendo contestualmente, in via anticipata, alla trentaquattresima rata, vale a dire alla data del 31 luglio 2007, il finanziamento precedentemente ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; iv ) tuttavia, quest’ultima non aveva provveduto a restituire al mutuatario le commissioni di intermediazione ed i costi assicurativi non maturati in ragione della prematura risoluzione del contratto n. 15021W; v) solo a seguito della diffida e costituzione in mora inoltrata il 3/6 dicembre 2010, [OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva rimborsato, a parziale soddisfo del diritto vantato, € 922,33 a titolo di commissioni bancarie, invitandolo a richiedere la restituzione delle ulteriori somme pretese a [OSCURATO:SOCIETA].; vi) la domanda di restituzione dei costi non maturati per effetto dell’anticipata estinzione del finanziamento trovava fondamento negli artt. 38 e 40 del d.P.R. n. 180/1950, 39 e 40 del d.P.R. n. 895/1950, 3 del d.m.

Tesoro dell’8 luglio 1992 e 125 d.lgs. n. 385/1993; vii) le clausole contrattuali che escludevano la rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi nell’ipotesi di preventiva risoluzione del rapporto erano affette da nullità, ponendosi in contrasto con gli artt. 1469-bise segg. cod. civ..

1.1. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. contestò le avverse pretese, a suo dire infondate, altresì deducendo che, in ogni caso, le somme versate dall’Avallone a titolo di commissioni di intermediazione finanziaria e di premi assicurativi non erano state incassate dalla stessa, ma dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., come previsto dall’accordo per la concessione di prestiti del 30 maggio 2002.

Pertanto, previa autorizzazione ottenuta in tal senso dal giudice, chiamò in giudizio quest’ultima per essere manlevata dal pagamento dovuto in caso di accoglimento della domanda.

1.1.1. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta contestando le domanda dell’attore ed assumendo di aver versato i premi, in nome e per conto del cliente, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della quale soltanto l’attore poteva avanzare domande restitutorie.

Ottenutane l’autorizzazione giudiziale, dunque, chiamò in causa quest’ultima, la quale, costituendosi, eccepì, in via preliminare, la prescrizione del diritto al rimborso dei costi assicurativi e, nel merito, contestò la domanda del ricorrente ritenendola infondata.

1.2. Con ordinanza exart. 702-ter cod. proc. civ. del 12 novembre 2013, l’adito Tribunale rigettò la domanda dell’Avallone, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

2. Analogo esito negativo ebbe il gravame promosso dal medesimo Avallone contro quella ordinanza, deciso dall’adita Corte di appello di Salerno con sentenza del 23 maggio/14 giugno 2018, n. 857, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2.1. In particolare, quella corte riconobbe la validità della previsione negoziale che escludeva la ripetizione dei costi.

Ritenne inapplicabile, infatti, nella specie, ratione temporis, l’art. 125-sexiesdel d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo modificato dall’art. 1 del d. lgs. n. 141 del 2010 (in base al quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.

In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”), trattandosi di finanziamento intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Analogamente era inutilizzabile, ratione temporis, la disciplina prevista in caso di estinzione anticipata dei contratti di assicurazione connessi a contratti di finanziamento per i quali fosse stato corrisposto un premio unico (art. 15-quater del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da lla leggen. 221 del 2012).

Doveva trovare applicazione, invece, a suo dire, il principio sancito dall’art. 1896, comma 1, cod. civ.

Escluse, inoltre, che la previsione pattizia integrasse una ipotesi di vessatorietà fra quelle previste dall’art. 1469-bis, comma 3, cod. civ., negando comunque che la medesima previsione comportasse un rilevante squilibrio di posizione in danno del consumatore.3.

Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, pure corredati da memorie, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

È rimasta solo intimata [OSCURATO:SOCIETA].

3.1. Con ordinanza interlocutoria del 12 aprile/21 luglio 2023, n. 21866, la Seconda Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della presenta controversia, sul duplice presupposto che (a) la lite «trae origine dal mutuo chirografario concesso da un istituto di credito, che è materia che non è compresa nella competenza tabellare di questa sezione, che è limitata al mutuo fra privati» e che (b) le questioniprospettate «non si presentano di pronta e facile soluzione, non rinvenendosi, nella giurisprudenza della Corte, un orientamento idoneo a orientare la decisione in un senso o nell’altro», ha ritenuto «opportuno rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alla Sezione della Corte competente nella materia dei mutui e finanziamenti bancari».

3.2. Con successivo provvedimento del 21 novembre 2023, la Prima Presidente, «considerati l’oggetto e la complessità delle questioni», ha trasmesso il ricorso alla Prima Sezione civile.

3.2.1. In prossimità dell’adunanza camerale fissata per il 10 ottobre 2024, il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Iformulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Sul n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento al primo comma dell’art. 1469-bis cod. civ. ed al n. 5 del secondo comma dello stesso art. 1469-bis cod. civ, in relazione agli artt. 125 e 127 t.u.b. e 3 del d.m.

Tesoro 08/07/1992».

Si assume che se la corte distrettuale avesse correttamente applicato le norme in questione, non sarebbe pervenuta a ritenere legittimo l’art. 16 del contratto di finanziamento relativo alla previsione di irripetibilità di talune voci di costo (commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi) in caso di estinzione anticipata da partedel mutuatario; II) «Ancora sulla violazione del n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento ai commi quattro e cinque dell’art. 1469-ter cod. civ., all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 1341 e 1342 c.c.».

Si ascrive alla corte d’appello di non avere valutato la vessatorietà della clausola di cui all’art. 16 del contratto di finanziamento, né fatto corretta applicazione dell’art. 1469-ter, commi 4 e 5, cod. civ., che pongono a carico del professionista l’onere di dimostrare che la clausola vessatoria è stata oggetto di trattativa privata; III) «Ancora in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.: sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno in riferimento all’art. 125 del d.lgs. n. 385/1993, all’art. 3 del d.m.

Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alla legge n. 142/1992 e alle direttive nn. 87/102/CE e 90/88/CE del Consiglio Europeo».

Si sostiene che la corte territoriale, nella sua valutazione sulla portata dell’art. 125 t.u.b., non abbia tenuto conto dell’impianto normativo costituito dalla legge n. 142 del 1992, che,in recepimento delle direttive CE, aveva regolato, al capo II, sezione I, il “Credito al Consumo”.

In particolare, con riferimento alla suddetta normativa, viene richiamato l’art. 21, comma 10, secondo cui il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9 e , ove la eserciti, “ ha altresì diritto ad un’equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui all’articolo 19,comma 2”; IV) «Ancora in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.: sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno allorché ha sancito la derogabilità dell’art. 3 del d.m.

Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore della irripetibilità dei costi connessi alla erogazione del credito al consumo».

Posto quanto dedotto nel terzo motivo, si assume che «l’art. 3 del d.m.

Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] si atteggia quale norma di completamento dell’art. 125, comma secondo, del t.u.b., per effetto dell’espresso richiamo normativo ivi contenuto (… secondo le modalità stabilite dal CICR); in tale ottica, la delibera adottata proprio dal CICR con il citato decreto ministeriale perde ogni connotato di autonomia e non può essere interpretata in maniera avulsa dal Capo II, Titolo VI, del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia dedicato al Credito al consumo, ed in particolare all’art.127 del medesimo d.lgs. n. 385/1993 laddove è sancito che “le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”. […].

È sfuggito, dunque, al Giudice del merito l’obbligo di raffrontare la clausola di cui al n. 16 delle condizioni generali di contratto proprio alla citata normativa. […]». 2.Giusta il principio cd. della ragione più liquida (desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., ed in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, ove si presenti comunque equiordinata, rispetto a queste ultime, nella capacità di condurre alla definizione del giudizio –senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità delgiudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.Cfr.

Cass. n. 363 del 2019 e Cass. n. 693 del 2024), è possibile esaminare il terzo ed il quarto motivo di ricorso prioritariamente, oltre che congiuntamente perché connessi, rispetto agli altri.

Essi, infatti, si rivelano fondati, nei limiti di cui appresso (con conseguente assorbimento degli altri motivi), giusta i principi tutti già rinvenibili nelle recenti pronunce rese (su fattispecie sostanzialmente analoghe a quella odierna) da Cass. nn. 16550 e 14836 del 2024 e Cass. n 25977 del 2023, che il Collegio, condividendoli, intende ribadire.2.1.

Invero, posto che mai risulta essere stata in contestazione, nell’odierna vicenda, la qualità di consumatore dell’Avallone (nulla emergendo, in tal senso, dalla sentenza qui impugnata), le appena menzionate pronunce di legittimità hanno ritenuto, tra l’altro, per quanto di specifico interesse in questa sede, che: i) «L’art. 8 della direttiva n. 87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, all’art. 8 prevede che “il consumatore deve avere la facoltà diadempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.

In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.

La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, “al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”.

In particolare, l’art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.

L’art. 18 della Legge n. 142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.

La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L’art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondole modalità stabilite dal CICR»; ii) «[…] il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee», invocandosi, «l’orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell’ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell’ipotesi di adempimento anticipato del contratto.

Tale finalità è evidente nella disposizione dell’art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEEe 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un’equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”»; iii) «I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l’armonizzazione all’interno dei Paesi dell’Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato.

In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9).

Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: “[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.

In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi ei costi dovuti per la restante durata del contratto”.

Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del “costo totale del credito”.

Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il “diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso»; iv) «Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa “eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo

2. […].

Dall’esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell’ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all’art. 125-sexies del TUB» : disposizione, quest’ultima, che il corte distrettuale ha ritenuto irrilevante ratione temporis, risalendo la vicenda in esame ad un periodo (2007, epoca della estinzione del finanziamento de quo) anteriore alla sua entrata in vigore; v) «Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C649/17, EU:C:2019:576, punto 37).

La Corte di Giustizia ha rilevato, in motivazione, che l’articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.

Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo, “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”.Questo sistema di protezione è fondato sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63).

Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento dellaconclusione del contratto di credito».

2.1.1. Da quanto fin detto emerge, allora, che la soluzione offerta dal giudice di merito, nella misura in cui ha negato all’Avallone qualsivoglia diritto alla restituzione delle somme corrisposte, per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione ecosti assicurativi, per effetto dell’avvenuta estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario, si pone in contrasto con l’art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato.

2.1.2. Né, in contrario, potrebbe assumere rilievo l’inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, avente carattere integrativo di una norma primaria.

Invero, come ancora opportunamente chiarito da Cass.nn. 16550 e 14836 del 2024 e da Cass. n. 25977 del 2023, «anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.

Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che, in ogni caso, il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.

Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, [OSCURATO:PERSONA] e Kamann)».

2.1.3. Nemmeno rileverebbe, infine, l’intervento del CICR nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all’autonomia contrattuale (art. 1 Delibera CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), posto che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (cfr. la già citata Cass. n. 25977 del 2023, specificamente richiamata, anche in parte qua, dalle successive Cass. nn. 14836 e 16550 del 2024).

2.2. Sull’effettività della tutela del consumatore nell’ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell’ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.

2.2.1. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art. 11 e 117, comma 1, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). [OSCURATO:PERSONA] richiama il canone dell’interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).

2.2.2. In definitiva, l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenzaLexitor all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevata tutela del consumatore – che previen e il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza –in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.

2.2.3. Secondo il Giudice delle leggi, «l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”».

2.3. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.

2.3.1. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

2.4. Pertanto, nella misura in cui la Corte di appello di Salerno non si è uniformata ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando all’Avallone, che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, qualsivoglia diritto alla restituzione delle somme corrisposte per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi, la sentenza impugnata non può essere confermata. 3.In definitiva, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto quanto ai suoi motivi terzo e quarto, dichiarandosene assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi anche con riferimento alla domanda di manleva e garanzia formulata, in primo grado, da BPER nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e poi ritualmente riproposta in sede di gravame ex art. 346 cod. proc civ. ( cfr .

Cass. n. 121 del 2020), nonché dell’eccezione di prescrizione, ex art. 2952 cod. civ., tempestivamente sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) costituendosi innanzi al tribunale e parimenti riproposta, altrettanto ritualmente, in appello (cfr. i principi desumibili da Cass., SU, n. 7700 del 2016, secondo cui, con «la riproposizione, il legislatore ha inteso alludere […] alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che, in quanto soltanto “riproposte”, cioè proposte come lo erano state al primo giudice, possono esserlo sì perché sono state da quel giudice “non accolte”, ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione e, dunque, senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l’omissione della decisione su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione della decisione.

E ciò perché tutte queste ipotesi avrebbero richiesto l’argomentazione di una critica alla decisione impugnata e, dunque, di un appello incidentale».

Orbene, è innegabile, ad avviso del Collegio, che sulle considerazioni del tribunale, prima, e della corte distrettuale, poi, fondanti la decisione oggi cassata, riguardanti l’insussistenza delle ivi prospettate ragioni di nullità dell’art. 16 del dedotto contratto di mutuo, nessun ruolo hanno avuto gli argomenti corredanti la suddetta eccezione di prescrizione) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto ai suoi motivi terzo e quarto, dichiarandone assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 25663 /20 18 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procur a speciale apposta a margine del ricorso, dall’AvvocatoPierluigi Telese, presso il cui studioelettivamente domicilia Ercolano (NA), alla via Panoramica n. 60. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Modena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8/20, in persona del l’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegat a al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lostudio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22. - controricorrent e - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sede in Milano, al viale Certosa n. 222, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Toscanan. 10. - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat a - avverso la sentenza, n. cron. 857 /20 18 , de l la [OSCURATO:PERSONA] SALERNOpubblicata il 14 / 0 6 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso exart. 702-bis cod. proc. civ. depositato il 31 maggio 2012 e notificato il 17 ottobre 2012, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, [OSCURATO:PERSONA] evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:SOCIETA]. onde conseguire la restituzione della complessiva somma di € 5.366,49, di cui euro 4.147,52 a titolo di commissioni di intermediazione ed € 1.208,12 a titolo di costi assicurativi, per effetto dell’anticipata risoluzione, alla trentaquattresima rata, del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. 15201W, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito e la refusione delle spese processuali. A sostegno della domanda, espose che: i) aveva stipulato, in data 2 settembre 2004, con [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., il contratto di mutuo n. 15021W, con il quale gli era stata erogata la somma di € 28.800,00, da rimborsare in centoventi rate mensili di € 240,00 ciascuna mediante cessione del quinto dello stipendio; ii) al momento della sottoscrizione del contratto, aveva corrisposto, tra gli altri costi, € 1.302,11 a titolo di commissioni bancarie, € 5.787,24 per commissioni di intermediazione ed € 1.685,75 per rimborso dei premi assicurativi; iii) il 16 luglio 2007, aveva stipulato,con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., un nuovo contratto di mutuo per l’importo di € 31.440,00, estinguendo contestualmente, in via anticipata, alla trentaquattresima rata, vale a dire alla data del 31 luglio 2007, il finanziamento precedentemente ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; iv ) tuttavia, quest’ultima non aveva provveduto a restituire al mutuatario le commissioni di intermediazione ed i costi assicurativi non maturati in ragione della prematura risoluzione del contratto n. 15021W; v) solo a seguito della diffida e costituzione in mora inoltrata il 3/6 dicembre 2010, [OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva rimborsato, a parziale soddisfo del diritto vantato, € 922,33 a titolo di commissioni bancarie, invitandolo a richiedere la restituzione delle ulteriori somme pretese a [OSCURATO:SOCIETA].; vi) la domanda di restituzione dei costi non maturati per effetto dell’anticipata estinzione del finanziamento trovava fondamento negli artt. 38 e 40 del d.P.R. n. 180/1950, 39 e 40 del d.P.R. n. 895/1950, 3 del d.m. Tesoro dell’8 luglio 1992 e 125 d.lgs. n. 385/1993; vii) le clausole contrattuali che escludevano la rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi nell’ipotesi di preventiva risoluzione del rapporto erano affette da nullità, ponendosi in contrasto con gli artt. 1469-bise segg. cod. civ.. 1.1. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. contestò le avverse pretese, a suo dire infondate, altresì deducendo che, in ogni caso, le somme versate dall’Avallone a titolo di commissioni di intermediazione finanziaria e di premi assicurativi non erano state incassate dalla stessa, ma dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., come previsto dall’accordo per la concessione di prestiti del 30 maggio 2002. Pertanto, previa autorizzazione ottenuta in tal senso dal giudice, chiamò in giudizio quest’ultima per essere manlevata dal pagamento dovuto in caso di accoglimento della domanda. 1.1.1. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta contestando le domanda dell’attore ed assumendo di aver versato i premi, in nome e per conto del cliente, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della quale soltanto l’attore poteva avanzare domande restitutorie. Ottenutane l’autorizzazione giudiziale, dunque, chiamò in causa quest’ultima, la quale, costituendosi, eccepì, in via preliminare, la prescrizione del diritto al rimborso dei costi assicurativi e, nel merito, contestò la domanda del ricorrente ritenendola infondata. 1.2. Con ordinanza exart. 702-ter cod. proc. civ. del 12 novembre 2013, l’adito Tribunale rigettò la domanda dell’Avallone, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. 2. Analogo esito negativo ebbe il gravame promosso dal medesimo Avallone contro quella ordinanza, deciso dall’adita Corte di appello di Salerno con sentenza del 23 maggio/14 giugno 2018, n. 857, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.1. In particolare, quella corte riconobbe la validità della previsione negoziale che escludeva la ripetizione dei costi. Ritenne inapplicabile, infatti, nella specie, ratione temporis, l’art. 125-sexiesdel d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo modificato dall’art. 1 del d. lgs. n. 141 del 2010 (in base al quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”), trattandosi di finanziamento intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina. Analogamente era inutilizzabile, ratione temporis, la disciplina prevista in caso di estinzione anticipata dei contratti di assicurazione connessi a contratti di finanziamento per i quali fosse stato corrisposto un premio unico (art. 15-quater del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da lla leggen. 221 del 2012). Doveva trovare applicazione, invece, a suo dire, il principio sancito dall’art. 1896, comma 1, cod. civ. Escluse, inoltre, che la previsione pattizia integrasse una ipotesi di vessatorietà fra quelle previste dall’art. 1469-bis, comma 3, cod. civ., negando comunque che la medesima previsione comportasse un rilevante squilibrio di posizione in danno del consumatore.3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Hanno resistito, con distinti controricorsi, pure corredati da memorie, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa in qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). È rimasta solo intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. Con ordinanza interlocutoria del 12 aprile/21 luglio 2023, n. 21866, la Seconda Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della presenta controversia, sul duplice presupposto che (a) la lite «trae origine dal mutuo chirografario concesso da un istituto di credito, che è materia che non è compresa nella competenza tabellare di questa sezione, che è limitata al mutuo fra privati» e che (b) le questioniprospettate «non si presentano di pronta e facile soluzione, non rinvenendosi, nella giurisprudenza della Corte, un orientamento idoneo a orientare la decisione in un senso o nell’altro», ha ritenuto «opportuno rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alla Sezione della Corte competente nella materia dei mutui e finanziamenti bancari». 3.2. Con successivo provvedimento del 21 novembre 2023, la Prima Presidente, «considerati l’oggetto e la complessità delle questioni», ha trasmesso il ricorso alla Prima Sezione civile. 3.2.1. In prossimità dell’adunanza camerale fissata per il 10 ottobre 2024, il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iformulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Sul n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento al primo comma dell’art. 1469-bis cod. civ. ed al n. 5 del secondo comma dello stesso art. 1469-bis cod. civ, in relazione agli artt. 125 e 127 t.u.b. e 3 del d.m. Tesoro 08/07/1992». Si assume che se la corte distrettuale avesse correttamente applicato le norme in questione, non sarebbe pervenuta a ritenere legittimo l’art. 16 del contratto di finanziamento relativo alla previsione di irripetibilità di talune voci di costo (commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi) in caso di estinzione anticipata da partedel mutuatario; II) «Ancora sulla violazione del n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento ai commi quattro e cinque dell’art. 1469-ter cod. civ., all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 1341 e 1342 c.c.». Si ascrive alla corte d’appello di non avere valutato la vessatorietà della clausola di cui all’art. 16 del contratto di finanziamento, né fatto corretta applicazione dell’art. 1469-ter, commi 4 e 5, cod. civ., che pongono a carico del professionista l’onere di dimostrare che la clausola vessatoria è stata oggetto di trattativa privata; III) «Ancora in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.: sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno in riferimento all’art. 125 del d.lgs. n. 385/1993, all’art. 3 del d.m. Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alla legge n. 142/1992 e alle direttive nn. 87/102/CE e 90/88/CE del Consiglio Europeo». Si sostiene che la corte territoriale, nella sua valutazione sulla portata dell’art. 125 t.u.b., non abbia tenuto conto dell’impianto normativo costituito dalla legge n. 142 del 1992, che,in recepimento delle direttive CE, aveva regolato, al capo II, sezione I, il “Credito al Consumo”. In particolare, con riferimento alla suddetta normativa, viene richiamato l’art. 21, comma 10, secondo cui il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9 e , ove la eserciti, “ ha altresì diritto ad un’equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui all’articolo 19,comma 2”; IV) «Ancora in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.: sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello di Salerno allorché ha sancito la derogabilità dell’art. 3 del d.m. Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore della irripetibilità dei costi connessi alla erogazione del credito al consumo». Posto quanto dedotto nel terzo motivo, si assume che «l’art. 3 del d.m. Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] si atteggia quale norma di completamento dell’art. 125, comma secondo, del t.u.b., per effetto dell’espresso richiamo normativo ivi contenuto (… secondo le modalità stabilite dal CICR); in tale ottica, la delibera adottata proprio dal CICR con il citato decreto ministeriale perde ogni connotato di autonomia e non può essere interpretata in maniera avulsa dal Capo II, Titolo VI, del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia dedicato al Credito al consumo, ed in particolare all’art.127 del medesimo d.lgs. n. 385/1993 laddove è sancito che “le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”. […]. È sfuggito, dunque, al Giudice del merito l’obbligo di raffrontare la clausola di cui al n. 16 delle condizioni generali di contratto proprio alla citata normativa. […]». 2.Giusta il principio cd. della ragione più liquida (desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., ed in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, ove si presenti comunque equiordinata, rispetto a queste ultime, nella capacità di condurre alla definizione del giudizio –senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità delgiudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.Cfr. Cass. n. 363 del 2019 e Cass. n. 693 del 2024), è possibile esaminare il terzo ed il quarto motivo di ricorso prioritariamente, oltre che congiuntamente perché connessi, rispetto agli altri. Essi, infatti, si rivelano fondati, nei limiti di cui appresso (con conseguente assorbimento degli altri motivi), giusta i principi tutti già rinvenibili nelle recenti pronunce rese (su fattispecie sostanzialmente analoghe a quella odierna) da Cass. nn. 16550 e 14836 del 2024 e Cass. n 25977 del 2023, che il Collegio, condividendoli, intende ribadire.2.1. Invero, posto che mai risulta essere stata in contestazione, nell’odierna vicenda, la qualità di consumatore dell’Avallone (nulla emergendo, in tal senso, dalla sentenza qui impugnata), le appena menzionate pronunce di legittimità hanno ritenuto, tra l’altro, per quanto di specifico interesse in questa sede, che: i) «L’art. 8 della direttiva n. 87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, all’art. 8 prevede che “il consumatore deve avere la facoltà diadempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, “al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”. In particolare, l’art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. L’art. 18 della Legge n. 142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE. La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. L’art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondole modalità stabilite dal CICR»; ii) «[…] il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee», invocandosi, «l’orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell’ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell’ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell’art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEEe 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un’equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”»; iii) «I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l’armonizzazione all’interno dei Paesi dell’Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: “[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi ei costi dovuti per la restante durata del contratto”. Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del “costo totale del credito”. Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il “diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso»; iv) «Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa “eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. […]. Dall’esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell’ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all’art. 125-sexies del TUB» : disposizione, quest’ultima, che il corte distrettuale ha ritenuto irrilevante ratione temporis, risalendo la vicenda in esame ad un periodo (2007, epoca della estinzione del finanziamento de quo) anteriore alla sua entrata in vigore; v) «Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato, in motivazione, che l’articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo, “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”.Questo sistema di protezione è fondato sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento dellaconclusione del contratto di credito». 2.1.1. Da quanto fin detto emerge, allora, che la soluzione offerta dal giudice di merito, nella misura in cui ha negato all’Avallone qualsivoglia diritto alla restituzione delle somme corrisposte, per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione ecosti assicurativi, per effetto dell’avvenuta estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario, si pone in contrasto con l’art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato. 2.1.2. Né, in contrario, potrebbe assumere rilievo l’inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, avente carattere integrativo di una norma primaria. Invero, come ancora opportunamente chiarito da Cass.nn. 16550 e 14836 del 2024 e da Cass. n. 25977 del 2023, «anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che, in ogni caso, il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, [OSCURATO:PERSONA] e Kamann)». 2.1.3. Nemmeno rileverebbe, infine, l’intervento del CICR nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all’autonomia contrattuale (art. 1 Delibera CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), posto che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (cfr. la già citata Cass. n. 25977 del 2023, specificamente richiamata, anche in parte qua, dalle successive Cass. nn. 14836 e 16550 del 2024). 2.2. Sull’effettività della tutela del consumatore nell’ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell’ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. 2.2.1. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art. 11 e 117, comma 1, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). [OSCURATO:PERSONA] richiama il canone dell’interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire «un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32). 2.2.2. In definitiva, l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenzaLexitor all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione orientata ad una elevata tutela del consumatore – che previen e il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza –in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. 2.2.3. Secondo il Giudice delle leggi, «l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”». 2.3. Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. 2.3.1. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. 2.4. Pertanto, nella misura in cui la Corte di appello di Salerno non si è uniformata ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando all’Avallone, che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, qualsivoglia diritto alla restituzione delle somme corrisposte per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi, la sentenza impugnata non può essere confermata. 3.In definitiva, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto quanto ai suoi motivi terzo e quarto, dichiarandosene assorbiti gli altri. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi anche con riferimento alla domanda di manleva e garanzia formulata, in primo grado, da BPER nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e poi ritualmente riproposta in sede di gravame ex art. 346 cod. proc civ. ( cfr . Cass. n. 121 del 2020), nonché dell’eccezione di prescrizione, ex art. 2952 cod. civ., tempestivamente sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) costituendosi innanzi al tribunale e parimenti riproposta, altrettanto ritualmente, in appello (cfr. i principi desumibili da Cass., SU, n. 7700 del 2016, secondo cui, con «la riproposizione, il legislatore ha inteso alludere […] alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che, in quanto soltanto “riproposte”, cioè proposte come lo erano state al primo giudice, possono esserlo sì perché sono state da quel giudice “non accolte”, ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione e, dunque, senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l’omissione della decisione su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione della decisione. E ciò perché tutte queste ipotesi avrebbero richiesto l’argomentazione di una critica alla decisione impugnata e, dunque, di un appello incidentale». Orbene, è innegabile, ad avviso del Collegio, che sulle considerazioni del tribunale, prima, e della corte distrettuale, poi, fondanti la decisione oggi cassata, riguardanti l’insussistenza delle ivi prospettate ragioni di nullità dell’art. 16 del dedotto contratto di mutuo, nessun ruolo hanno avuto gli argomenti corredanti la suddetta eccezione di prescrizione) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] quanto ai suoi motivi terzo e quarto, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, i