CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 6 novembre 2025 di conferma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Foggia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90 alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione e euro 14000 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che i motivi con cui sono stati censurati la mancata riduzione di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità dell'aumento per la continuazione interna sono meramente reiterativi di profili già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di appello con motivazione a cui il ricorrente non ha contrapposto alcun argomento in fatto o in diritto. I giudici hanno richiamato la rilevanza dei quantitativi di sostanza detenuta, pari a kg. 9,935 di hashish pari a 23.713 dosi (a cui vanno aggiunti ulteriori gr. 80 della medesima sostanza pari a 491 dosi) e gr. 850 di cocaina pari a 4.805 dosi e con motivazione non sindacabile il sede di legittimità hanno valutato che la gravità della condotta di reato e la capacità a delinquere comprovata dai plurimi precedenti penale ostassero al riconoscimento delle circostanze generiche nella massima estensione e valessero a giustificare l'entità dell'aumento in continuazione, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M