CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 38145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28161 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ags. [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] tro Mastrangelo (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] o Iacobucci nel suo stuio in via E. Q. Visconti n. 99; - controricorrente - Oggetto:art148TUIR – requisiti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia n.2460/28/21 depositata in data 2 5 /0 8 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l’Associazione di vigilanza campestre ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Ufficio con il quale si negavano i beneficidelle agevolazi oni fiscali in forza della violazione dell’art. 148c. 8 TUIR; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava l’[OSCURATO:PERSONA]; la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste co n controricorso l’Associazione vigilanza campestre; la parte controricorrente ha anche depositato memoria; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione dell'art. 148 TUIR e dell'art. 4del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR erroneamente ritenuto che da tutti gli elementi acquisiti in PVC non era evidente il fine di lucro perseguito dall'associazione in quanto in realtà esistevano elementi incompatibili con la normativa fiscale di favore prevista p er tali eventi; - il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art 148TUIR nonché dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art 360 c. 1 n. 3c.p.c. per avere la CTR fatto erronea applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio in quanto è il contribuente che deve fornire la prova di trovarsi nell'ambito applicativo della normativa fiscale più favorevole; diversamente decidendola CTR ha erroneamente interpretando la normativa di riferimentoaddossando l’onere in parol a all’Ufficio; - e ntrambi i motivi dedotti sono inammissibili; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - essi si incentrano sulla rivalutazione delle prove dedotte e costituiscono quindi censure di merito non ammesse in questa sede di Legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021); - i n oltre, ancora quanto al loro concreto articolarsi, i motivi in argomento non scalfiscono l’accertamento di fatto operato dalla CTRriguardo la mancata prova da parte dell’Ufficio in ordine alla riferibilità dei versamenti per quote associative a maggiori e diverse prestazioni rispetto a quelle previste per Statuto, accertamento operato nel rispetto dell’art. 2697 c.c. spettando alla contribuente dar prova del rispetto dello Statuto, dello svolgimento dell’attività solo nei confronti degli associati, della corrispondenza del corrispettivo al costo della prestazione e – a frontedi ciò – dovendo gravare sull’Ufficio l’onere di provare che taliversamenti avvenivano in realtà per prestazioni diverse o che costituivano corrispettivi specifici a fronte di maggio ri o diverse prestazioni rispetto a quelle previste per statuto (Cass. n. 25928/2017); - la CTR , in realtà, non ha affatto addossato alla parte pubblica l'integrale debito della dimostrazione dei fatti ma solo degli elementi che escludono il godimento dei be nefici e cioè, come specificato nel seguito della motivazione della sentenza, la dimostrazioneche “i versamenti dei soci all’Associazione, pur se formalmente denominate quote associative, tali non sono ma rappresentanocorrispettivi specifici a fronte di maggiori o diverse prestazioni rispetto a quelle statutariamente previste” è perciò non ha affatto violato il principio secondo il quale incombe alla parteonerata in via principale la dimostrazione dei fatti costitutivi edalla parte onerata in via second aria la dimostrazione dei fatti impeditivi (in termini si veda quanto stabilito da Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 15479 del 2016 ) ; - ciò è ulteriormente confermato dalla circostanza che – come rilevatonel PVC, in parte qua riportato in sentenza – “gli importi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 corrisposti dagli associati differiscono per ognuno di loro e, non potrebbeessere altrimenti, in quanto ogni associato la corrisponde la quota in base al servizio ricevuto o al valore della proprietà vigilata, come stabilito dallo statuto dell’associazione” (pag. 7 primoperiodo della sentenza impugnata); - per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile ; - le spese seguono la soccombenza; - non sussistono i presupposti per i l c.d. “raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,ammessa a prenotazione a debito; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna pa rte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.655,00 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi, 15% per sp