Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:237
Testo integrale del provvedimento
62021CJ0070_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2023 – Commissione / Grecia (Valori limite – PM
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)
(causa C‑70/21) (
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)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1 – Allegato XI – Superamento sistematico e continuato del valore limite giornaliero fissato per le microparticelle (PM
10
) nell’agglomerato di Salonicco (EL 0004) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»
1.
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50; direttiva del Consiglio 1999/30, art. 5 e allegato III)
(v. punto 58)
2.
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 59)
3.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e continuato – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI)
(v. punti 62-72, 75, 76)
4.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Materiale particolato PM
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– Superamento – Criteri di valutazione – Superamento di un valore limite misurato presso un singolo punto di campionamento – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI)
(v. punti 73, 74)
5.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Materiale particolato PM
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– Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di predisporre un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, 23, § 1, e allegato XV)
(v. punti 110-121)
6.
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Superamento dei valori limite di qualità dell’aria – Obbligo di predisporre un piano per porvi rimedio – Termine – Fissazione di un periodo eccessivamente lungo – Inammissibilità – Inadempimento
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 23, § 1)
(v. punti 122-124)
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica,
–
non avendo provveduto a che non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite giornaliero fissato per il PM
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, dall’anno 2005 all’anno 2012 incluso, nel 2014 e poi nuovamente dall’anno 2017 all’anno 2019 incluso, nell’agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e
–
non avendo adottato, a decorrere dall’11 giugno 2010, le misure appropriate per assicurare il rispetto del valore limite giornaliero fissato per il PM
10
nell’agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della suddetta direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV della stessa, e in particolare all’obbligo di provvedere a che i piani per la qualità dell’aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve possibile.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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GU C 128 del 12.4.2021
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