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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16408/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39853/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, relativo alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati, ha ad oggetto censure generiche; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale, attraverso una completa disamina delle emergenze processuali, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a sostegno della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39853/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, relativo alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati, ha ad oggetto censure generiche; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale, attraverso una completa disamina delle emergenze processuali, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a sostegno della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 16408/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris