CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 16328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serttite le conclusioni del PG kal3ta....43/ 1A—k (-0A-ks- (A«) >o tad-t t‘-e. "(z Q« 3-e ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le domande di sottoposizione a misure alternative introdotte da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che : a) la domanda di detenzione domiciliare è inammissibile perché il residuo pena supera i due anni; b) quanto alle domande di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà va operata valutazione di merito. Risulta scontata la quota di pena (pari ad anni dieci) riferibile ai reati ostativi. 1.2 Il Tribunale, nel valutare le domande sub b, ritiene che l'affidamento in prova non sia applicabile in ragione delle pregresse esperienze di tipo associativo - vissute dal Marfella - che non garantiscono circa la sua 'massima affidabilità', pur in presenza di un comportamento detentivo privo di infrazioni e complessivamente adeguato. [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato un 'cambiamento', ma non essendovi in atti la relazione di sintesi non è possibile tratteggiare il reale quadro di personalità attuale del P-C condannato. Si aggiunge inoltre che la proposta allocazione, nel contesto ambientale di provenienza, sarebbe, in ogni caso, di ostacolo alla concessione della misura. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 2.1 La difesa rileva contraddittorietà argomentativa, avendo da un lato il Tribunale ritenuto adeguato il comportamento tenuto in detenzione e dall'altro affermato che mancherebbero indicatori di reale cambiamento ed evoluzione positiva della personalità, essenzialmente in ragione della condizione di 'figlio' di una capoclan detenuta. Si evidenzia inoltre che una volta espiata la quota di pena relativa al reato associativo non possono residuare a carico del Marfella oneri di collaborazione con la giustizia o valutazioni negative per il fatto di non averla prestata. La pena attualmente in esecuzione riguarda infatti un episodio di piccolo spaccio e una condotta di minaccia.Illegittimo, pertanto, sarebbe il passaggio argonnentativo del Tribunale circa la necessità di fornire una vera e propria dimostrazione di ravvedimento, in presenza di un percorso di revisione critica certamente avviato durante il lungo periodo di detenzione. Si censura inoltre la scelta di decidere sulla domanda pure in assenza della relazione di sintesi in punto di osservazione della personalità. Il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinvio della trattazione per completezza di cognizione. Analoghe argomentazioni difensive vengono poste a sostegno del diniego della semilibertà. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Un primo aspetto di errinea identificazione dei presupposti di legge riguarda la motivazione in punto di mancata ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Erra il Tribunale nel ritenere necessaria una verifica in positivo della 'piena affidabilità' del condannato, posto che il diniego dell'affidamento in prova deve essere fondato esclusivamente su un apprezzamento di 'residua pericolosità sociale', tale da 0-41 impedire l'applicazione della misura alternativa. 3.2 Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito, sul tema, che è onere del Tribunale realizzare una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v. Sez. I 27.10.1994, nonché Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio). Dunque, pur dovendosi sottoporre a valutazione la intera biografia delinquenziale del richiedente, è evidente che la motivazione deve riconoscere in modo espresso le ragioni della perdurante pericolosità, senza trasferire oneri dimostrativi sul richiedente. 3.3 Un secondo aspetto, correlato al primo, riguarda la mancata acquisizione della relazione di sintesi. Come questa Corte ha già affermato, in decisioni condivise dal Collegio (v. Sez. I n. 8319 del 30.11.2015, dep.2016) in caso di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull' osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l' osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti. Ora, nel caso in esame il periodo detentivo risulta consistente ed è lo stesso Tribunale ad affermare che il comportamento tenuto durante l'esecuzione non ha dato luogo a rilievi. Non poteva, pertanto, essere omessa - per completezza cognitiva - l'acquisizione e la valutazione della relazione di sintesi, al fine di apprezzare in concreto la evoluzione della personalità. La ricognizione dei suddetti vizi porta all'annullamento con rinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]