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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02600/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 249-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall’esposizione ad amianto Domanda amministrativa all’INPS R.G.N. 249/2018 Cron.

Rep.

Ud. 22/11/2022 CC R.G.N. 249/2018 [OSCURATO:PERSONA] N 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/05/2017 R.G.N. 93/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava improponibile la R.G.N. 249/2018 domanda proposta dagli odierni ricorrenti, volta ad ottenere il riconoscimentodei benefici previdenziali di cui alla legge nr. 257 del 1992, art. 13;

2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale rilevava che non era stata proposta la domanda amministrativa all'Inps e non riteneva sufficiente la domanda indirizzata all'Inail; trattandosi, peraltro, di vizio inerente alla proponibilità della domanda, lo stesso era rilevabile d’ufficio dal giudice ex art. 442 cod.proc.civ., senza eccezione di parte: erroneamente il Tribunale l’aveva respinta, giudicandola tardiva;

3. per la cassazione della sentenza, i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l'INPS con controricorso; Entrambe le parti hanno successivamente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

4. con i motivi di ricorso si deducono plurime violazioni di legge(con riferimento agli artt. 416 e 437 c od .p roc .c iv . , all’art. 112 cod.proc.civ. e all’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., all’art.111 Cost., all’art. 414 cod.proc.civ., all’ art. 432 cod.proc.civ., all’art. 1362 cod.civ., all’art. 7 della legge nr. 533 del 1973) nonché si deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (e vizio logico giuridico su reiterazione inutile della domanda) per avere la Corte di appello « in modo sbrigativo » richiamato la rilevabilità d’ufficio del vizio di improcedibilità, soffermandosi su un profilo, quello dell’assenza della domanda amministrativa, che non era stato neppure R.G.N. 249/2018 prospettato dall’INPS in primo grado, le cui deduzioni, infatti, non avevano riguardato la mancata domanda all’INPS ma la procedura dinanzi al l’Inail.

L a Corte territoriale, inoltre, non avrebbe considerato che l’INAIL aveva rigettato l’istanza, per cui alcun senso avrebbe avuto la proposizione di una domanda all’INPS; al tempo dei fatti, la normativa prevedeva che la domanda fosse rivolta esclusivamente all’Inail e che, solo a seguito del riconoscimento dell’esposizione, derivava l’accredito della maggiorazione da parte dell’Inps;

5. il ricorso è da rigettare;

6. sulle censure esposte, questa Corte si è già ripetutamente espressae , più di recente, con la sentenza nr. 27088 del 2020, della quale si ripropongono i passaggi argomentativi, in continuità con il consolidato orientamento di legittimità;

8. in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'Inps, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973;

9. tale domanda è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativoex art. 443 cod.proc.civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la R.G.N. 249/2018 presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio;

10. l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (v.anche Cass. nr. 27555 del 2020 e Cass. nn. 403 e 14074 del 2020 con i precedenti ivi richiamati);

11. è stato anche chiarito che, neppure con riguardo al regime introdotto dalD.L. nr. 269 del 2003, art. 47,convertito con modifiche in L. n. 326 del 2003 (a decorrere dal 1 ottobre 2003), si può sostenere che l'unica domanda da prendere in considerazione sia quella all'INAIL non essendo richiesta quella da presentare all'Inps, attesa la diversa funzione delle due domande, delle quali quella all'I.N.P.S. è necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, mentre quella rivolta all'INAIL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto (v., fra le altre, Cass. nr. 12614del 2016);

12. nei precedenti citati, si è anche esclusa la ricorrenza di una situazione di prospective overruling - riferit a al mutamento di giurisprudenza in merito alle necessità della domanda amministrativa all'INPS- giacch é , per orientamento consolidato, affinché possa parlar si di prospective overruling,devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento R.G.N. 249/2018 della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che l'overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (v.Cass., Sez.

Un. 11 luglio 2011, n. 15144).

Nel caso qui esaminato, la previsione applicata ha natura sostanziale e non processuale; inoltre, non esisteva un precedente orientamento di legittimità contrario a quello successivamente consolidatosi ( così C ass. nr. 27088 del 2020 cit.);

13. in conclusione, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la mancanza di domanda amministrativa all'Inps rendesse la domanda improponibile;

14. alla luce delle argomentazion i esposte, restano assorbite le ulteriori questioni controverse in causa;

15. le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

16. ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi R.G.N. 249/2018 professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i, dell'ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 249-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall’esposizione ad amianto Domanda amministrativa all’INPS R.G.N. 249/2018 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 CC R.G.N. 249/2018 [OSCURATO:PERSONA] N 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/05/2017 R.G.N. 93/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava improponibile la R.G.N. 249/2018 domanda proposta dagli odierni ricorrenti, volta ad ottenere il riconoscimentodei benefici previdenziali di cui alla legge nr. 257 del 1992, art. 13; 2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale rilevava che non era stata proposta la domanda amministrativa all'Inps e non riteneva sufficiente la domanda indirizzata all'Inail; trattandosi, peraltro, di vizio inerente alla proponibilità della domanda, lo stesso era rilevabile d’ufficio dal giudice ex art. 442 cod.proc.civ., senza eccezione di parte: erroneamente il Tribunale l’aveva respinta, giudicandola tardiva; 3. per la cassazione della sentenza, i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l'INPS con controricorso; Entrambe le parti hanno successivamente depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 4. con i motivi di ricorso si deducono plurime violazioni di legge(con riferimento agli artt. 416 e 437 c od .p roc .c iv . , all’art. 112 cod.proc.civ. e all’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., all’art.111 Cost., all’art. 414 cod.proc.civ., all’ art. 432 cod.proc.civ., all’art. 1362 cod.civ., all’art. 7 della legge nr. 533 del 1973) nonché si deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (e vizio logico giuridico su reiterazione inutile della domanda) per avere la Corte di appello « in modo sbrigativo » richiamato la rilevabilità d’ufficio del vizio di improcedibilità, soffermandosi su un profilo, quello dell’assenza della domanda amministrativa, che non era stato neppure R.G.N. 249/2018 prospettato dall’INPS in primo grado, le cui deduzioni, infatti, non avevano riguardato la mancata domanda all’INPS ma la procedura dinanzi al l’Inail. L a Corte territoriale, inoltre, non avrebbe considerato che l’INAIL aveva rigettato l’istanza, per cui alcun senso avrebbe avuto la proposizione di una domanda all’INPS; al tempo dei fatti, la normativa prevedeva che la domanda fosse rivolta esclusivamente all’Inail e che, solo a seguito del riconoscimento dell’esposizione, derivava l’accredito della maggiorazione da parte dell’Inps; 5. il ricorso è da rigettare; 6. sulle censure esposte, questa Corte si è già ripetutamente espressae , più di recente, con la sentenza nr. 27088 del 2020, della quale si ripropongono i passaggi argomentativi, in continuità con il consolidato orientamento di legittimità; 8. in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'Inps, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 9. tale domanda è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativoex art. 443 cod.proc.civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la R.G.N. 249/2018 presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio; 10. l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (v.anche Cass. nr. 27555 del 2020 e Cass. nn. 403 e 14074 del 2020 con i precedenti ivi richiamati); 11. è stato anche chiarito che, neppure con riguardo al regime introdotto dalD.L. nr. 269 del 2003, art. 47,convertito con modifiche in L. n. 326 del 2003 (a decorrere dal 1 ottobre 2003), si può sostenere che l'unica domanda da prendere in considerazione sia quella all'INAIL non essendo richiesta quella da presentare all'Inps, attesa la diversa funzione delle due domande, delle quali quella all'I.N.P.S. è necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, mentre quella rivolta all'INAIL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto (v., fra le altre, Cass. nr. 12614del 2016); 12. nei precedenti citati, si è anche esclusa la ricorrenza di una situazione di prospective overruling - riferit a al mutamento di giurisprudenza in merito alle necessità della domanda amministrativa all'INPS- giacch é , per orientamento consolidato, affinché possa parlar si di prospective overruling,devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento R.G.N. 249/2018 della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che l'overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (v.Cass., Sez. Un. 11 luglio 2011, n. 15144). Nel caso qui esaminato, la previsione applicata ha natura sostanziale e non processuale; inoltre, non esisteva un precedente orientamento di legittimità contrario a quello successivamente consolidatosi ( così C ass. nr. 27088 del 2020 cit.); 13. in conclusione, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la mancanza di domanda amministrativa all'Inps rendesse la domanda improponibile; 14. alla luce delle argomentazion i esposte, restano assorbite le ulteriori questioni controverse in causa; 15. le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 16. ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi R.G.N. 249/2018 professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i, dell'ulteriore importo a titolo di contri
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