CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 10962/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09/10/2025 la Corte di appello di Palermo ha respintola richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere dal10/12/2015 al 14/12/2015 e, poi, a quella degli arresti domiciliari fino al06/05/2016, in relazione ai reati di cui all’art. 319 e 321 e 640, comma secondo,n. 1, cod. pen., per i quali è stato assolto, perché il fatto non sussiste, consentenza del Tribunale di Agrigento del 22/11/2023, irrevocabile il 06/04/2024.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nonchémancanza o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territorialeha individuato la condotta ostativa alla riparazione, valorizzando elementineutralizzati dalla pronuncia assolutoria, nonché prendendo in considerazioneesiti di intercettazioni già dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, senza,peraltro, individuare la concausalità di detti elementi rispetto all’adozione delprovvedimento cautelare; che l’ordinanza cautelare non era fondata tanto suirapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale della societàcontribuente, come emergenti dall’attività di intercettazione, quanto piuttostosulla violazione del segreto istruttorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], avendo questiconcordato con la parte privata data e modalità del futuro accesso dell’Agenziadelle Entrate per l’accertamento delle rimanenze, attività questa che costituivauna vera e propria verifica fiscale, caratterizzata dalla segretezza e dall’effettosorpresa; che, dunque, ciò che ha determinato la custodia cautelare è statal’erronea interpretazione della Circolare n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate del[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo la quale sarebbe escluso nella maggior parte dei casi lapossibilità del preavviso da parte dei funzionari, che avrebbero dovuto adottarecomunicazioni formali, indicando anche le modalità della verifica; che, invece, lasentenza di assoluzione ha confutato e smentito siffatta interpretazione,ritenendo del tutto lecita l’interlocuzione funzionario/privato, conformemente allaCircolare n. 64/E citata, il cui significato è stato distorto prima dal PubblicoMinistero e successivamente dal Giudice per le indagini preliminari, oltre che dalTribunale del riesame; che di conseguenza la conversazione intercorsa tra ilCumbo ed il [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell’intercettazione n. 10848 del 13/04/2013, nonriguardava una verifica fiscale, ma un accesso relativo al procedimento diautotutela, avviato in esito ad una verifica fiscale già effettuata, procedimentoper il quale rientra nella normalità che l’Agenzia delle Entrate intrattenga contattitelefonici e telematici con il contribuente, finalizzati all’acquisizione di documentio alla fissazione di appuntamenti; che, dunque, le interlocuzioni tra il ricorrenteed il [OSCURATO:PERSONA] non solo non erano vietate, ma erano da ritenersi del tutto legittime,proprio in virtù del dato normativo; che la stessa Agenzia delle Entrate, all’esitodella sentenza di assoluzione, ha ritenuto di non dover sanzionare nemmeno dalpunto di vista disciplinare il [OSCURATO:PERSONA]; che, con riferimento alla truffa, il giudicedella riparazione ha dato rilevanza agli esiti delle intercettazioni telefoniche che ilgiudice del merito aveva dichiarato inutilizzabili, in quanto disposte in altroprocedimento, i cui reati non risultavano legati da un rapporto di connessionequalificata, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., alla truffa per cui si procedeva;che l’inutilizzabilità della prova dichiarata nel procedimento di merito impediscel’impiego contra reum della stessa in qualunque giudizio, ivi compreso quello diriparazione per ingiusta detenzione; che, infine, rigettare l’istanza di riparazionesignificherebbe provare a giustificare a posteriori una detenzione cautelaretotalmente ingiusta, tenuto conto che la Corte di legittimità, in sede diimpugnazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, la aveva ritenutaimmotivata in punto di esigenze cautelari.3. In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia e convalutazione "ex ante" – se le condotte poste in essere da colui che chiede lariparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante(anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’evento"detenzione” (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01; Sez. 4,n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 – 01; Sez. 4,n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01),accertamento questo che va svolto tenendo presente la condotta tenutadall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione allamisura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza diun procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio,Rv. 247664 – 01).1.2. Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanzadecisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudicedella cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessarioed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014,dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con riferimento al reato di cuiall’art. 319 cod. pen., ha fatto buon governo dei principi di diritto soprasintetizzati, avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in esseredal [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti opachi e del tutto inopportuni intrattenuti con ilconsulente della società contribuente, desunti dall’utilizzo di un linguaggioparticolarmente confidenziale e dalla scelta di incontrarsi fuori dai localidell’Agenzia delle Entrate (in una occasione al bar, in un’altra in pizzeria) perdiscutere di fatti dell’ufficio, relativi anche ad altre società seguite dal [OSCURATO:PERSONA].Del resto, si tratta di circostanze che, nella loro materialità storica, non sonostate escluse dalla sentenza di assoluzione, che – pur ritenendo sussistenti lecondotte descritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare e valutandole“inopportune”, oltre che “in astratto censurabili” – le ha diversamente valutate,ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilitàdell’imputato in relazione all’ipotesi corruttiva.Orbene, a prescindere dal dato che non si trattasse di una verifica fiscale,ma solo di un accesso relativo al procedimento di autotutela, resta il fatto chetali inopportuni comportamenti, gravemente colposi, sono stati posti in essere eche possono essere presi in considerazione nel giudizio di riparazione, al diversofine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorsodell’errore dell’autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della loroconfigurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le descritte condotte,anche in considerazione del generale contesto illecito – creatosi all’internodell’Agenzia delle Entrate di Agrigento nel periodo in esame – nel quale siinserivano, hanno creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, cheha contribuito causalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misuracautelare, essendo connotate da una forte ambiguità, idonea ad essere percepitaall’esterno come sintomo dell’ipotesi corruttiva contestata.In conclusione, i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, lafattispecie di reato di cui all’art. 319 cod. pen. ed a generare interpretazionierronee da parte dell’Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico,Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina,Rv. 269034 – 01).1.4. Diverse considerazioni devono, invece, essere svolte con riferimento alreato di truffa aggravata, atteso che l’ordinanza impugnata ha utilizzato gli esitidelle intercettazioni telefoniche, dichiarate inutilizzabili dal giudice del merito,perché disposte in diverso procedimento, in relazione a reati non legati da unrapporto di connessione qualificata, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., con latruffa ascritta al [OSCURATO:PERSONA].Va, in linea generale, premesso che, ai fini della dimostrazione dellasussistenza del dolo o della colpa grave, il giudice della riparazione può valutaretutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche senon utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo lavalutazione degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti inviolazione dei divieti stabiliti dalla legge, atteso che – essendo caratterizzato ilprocedimento di riparazione per ingiusta detenzione da connotazioni civilistiche –nel suo ambito possono operare solo i divieti posti in termini generalidall’ordinamento e non anche quelli specifici propri della fase processuale penale(Sez. 4, n. 36268 del 15/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez.4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv. 252735 – 01).all’orientamento, secondo il quale, in tema di riparazione per l’ingiustadetenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice nonpuò utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione sianorisultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4, n. 7225 del12/12/2023, dep. 2024, Cannarile, Rv. 285828 – 01, in motivazione; Sez. 4, n.486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417 – 01; Sez. 4, n. 6893 del27/01/2021, Napoli, Rv. 280935 – 01; Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico,Rv. 271580 – 01). Trattasi di principio affermato già da tempo dalle SezioniUnite di questa Corte, che hanno avuto cura di precisare che l’inutilizzabilità deirisultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, haeffetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiustadetenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667 –01), in quanto dall’autonomia dei due giudizi, pur indiscutibile, data la differenzadei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio inbase al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regolaprobatoria propria del processo penale di cognizione. È stato, invero,condivisibilmente sostenuto che la distinzione tra inutilizzabilità "fisiologica" e"patologica", con specifico riferimento ai risultati dell’attività di captazione, nonassume rilievo nel procedimento di riparazione, in quanto la inutilizzabilità delleintercettazioni, dichiarata dal giudice del merito, dà luogo ad una ipotesi di"illegalità" del mezzo di prova in questione, cui consegue la totale "espunzione"dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverberainevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Del resto, «se è vero che il"divieto di utilizzazione" dei risultati comporta che essi siano del tutto "espunti"dalla realtà procedimentale, è arduo ritenere che, pur tamquam non essent,possano egualmente essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi alprovvedimento cautelare, determinativi dello stesso, emesso, in sostanza, sullabase di risultati acquisitivi che devono, invece, considerarsi insussistenti sulpiano fattuale perché inutilizzabili. In definitiva, l’espunzione del dato dalla realtàprocedimentale non può che comportare l’assoluta irrilevanza dello stesso, anchesul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo(perché di tanto, come si è visto, si tratta) possa legittimamente assumererilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo dello stato didetenzione. Sicché, dall’autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione,pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discendeautomaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazionesarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale dicognizione» (Sez. 4, n. 6893/2021, cit.).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non si colloca nell’alveo degliinsegnamenti ora richiamati, atteso che il giudice della riparazione ha posto afondamento della condotta ostativa alla riparazione elementi espressamentedichiarati inutilizzabili dal giudice del merito, in violazione del principio di dirittosopra sintetizzato.1.5. Rileva, tuttavia, il Collegio che la mancanza del presupposto ostativoalla riparazione, in relazione al reato di truffa, non ha conseguenze utili per ilricorrente, atteso che il provvedimento restrittivo riguardava anche l’ipotesicorruttiva di cui si è detto, di talchè la privazione della libertà trova fondamentoin tale titolo, onde l’ordinanza va corretta sul punto, ai sensi dell'art. 619 cod.proc. pen., nei su indicati termini.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalMinistero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, inragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialetticaprocessuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fattioggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette aparalizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento afattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute insede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatismutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recenteribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo ilquale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in cameradi consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero conrito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato vienedichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede dilegittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per latutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, nonmass. sul punto).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10962/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 236/2026BRUNO [OSCURATO:PERSONA] – …24/2/02/52 026DONATO D’[OSCURATO:PERSONA] - Relatore – R.G.N. …/20244 3664/2025ALESSANDRO D’ANDREAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09/10/2025 la Corte di appello di Palermo ha respintola richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere dal10/12/2015 al 14/12/2015 e, poi, a quella degli arresti domiciliari fino al06/05/2016, in relazione ai reati di cui all’art. 319 e 321 e 640, comma secondo,n. 1, cod. pen., per i quali è stato assolto, perché il fatto non sussiste, consentenza del Tribunale di Agrigento del 22/11/2023, irrevocabile il 06/04/2024.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nonchémancanza o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territorialeha individuato la condotta ostativa alla riparazione, valorizzando elementineutralizzati dalla pronuncia assolutoria, nonché prendendo in considerazioneesiti di intercettazioni già dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, senza,peraltro, individuare la concausalità di detti elementi rispetto all’adozione delprovvedimento cautelare; che l’ordinanza cautelare non era fondata tanto suirapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale della societàcontribuente, come emergenti dall’attività di intercettazione, quanto piuttostosulla violazione del segreto istruttorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], avendo questiconcordato con la parte privata data e modalità del futuro accesso dell’Agenziadelle Entrate per l’accertamento delle rimanenze, attività questa che costituivauna vera e propria verifica fiscale, caratterizzata dalla segretezza e dall’effettosorpresa; che, dunque, ciò che ha determinato la custodia cautelare è statal’erronea interpretazione della Circolare n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate del[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo la quale sarebbe escluso nella maggior parte dei casi lapossibilità del preavviso da parte dei funzionari, che avrebbero dovuto adottarecomunicazioni formali, indicando anche le modalità della verifica; che, invece, lasentenza di assoluzione ha confutato e smentito siffatta interpretazione,ritenendo del tutto lecita l’interlocuzione funzionario/privato, conformemente allaCircolare n. 64/E citata, il cui significato è stato distorto prima dal PubblicoMinistero e successivamente dal Giudice per le indagini preliminari, oltre che dalTribunale del riesame; che di conseguenza la conversazione intercorsa tra ilCumbo ed il [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell’intercettazione n. 10848 del 13/04/2013, nonriguardava una verifica fiscale, ma un accesso relativo al procedimento diautotutela, avviato in esito ad una verifica fiscale già effettuata, procedimentoper il quale rientra nella normalità che l’Agenzia delle Entrate intrattenga contattitelefonici e telematici con il contribuente, finalizzati all’acquisizione di documentio alla fissazione di appuntamenti; che, dunque, le interlocuzioni tra il ricorrenteed il [OSCURATO:PERSONA] non solo non erano vietate, ma erano da ritenersi del tutto legittime,proprio in virtù del dato normativo; che la stessa Agenzia delle Entrate, all’esitodella sentenza di assoluzione, ha ritenuto di non dover sanzionare nemmeno dalpunto di vista disciplinare il [OSCURATO:PERSONA]; che, con riferimento alla truffa, il giudicedella riparazione ha dato rilevanza agli esiti delle intercettazioni telefoniche che ilgiudice del merito aveva dichiarato inutilizzabili, in quanto disposte in altroprocedimento, i cui reati non risultavano legati da un rapporto di connessionequalificata, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., alla truffa per cui si procedeva;che l’inutilizzabilità della prova dichiarata nel procedimento di merito impediscel’impiego contra reum della stessa in qualunque giudizio, ivi compreso quello diriparazione per ingiusta detenzione; che, infine, rigettare l’istanza di riparazionesignificherebbe provare a giustificare a posteriori una detenzione cautelaretotalmente ingiusta, tenuto conto che la Corte di legittimità, in sede diimpugnazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, la aveva ritenutaimmotivata in punto di esigenze cautelari.3. In data 03/02/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, non mass. sul punto). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia e convalutazione "ex ante" – se le condotte poste in essere da colui che chiede lariparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante(anche nel concorso dell’altrui errore) rispetto alla produzione dell’evento"detenzione” (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01; Sez. 4,n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458 – 01; Sez. 4,n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 – 01),accertamento questo che va svolto tenendo presente la condotta tenutadall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione allamisura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza diun procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio,Rv. 247664 – 01).1.2. Nel compiere detto esame, il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanzadecisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudicedella cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessarioed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014,dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01).1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con riferimento al reato di cuiall’art. 319 cod. pen., ha fatto buon governo dei principi di diritto soprasintetizzati, avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in esseredal [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti opachi e del tutto inopportuni intrattenuti con ilconsulente della società contribuente, desunti dall’utilizzo di un linguaggioparticolarmente confidenziale e dalla scelta di incontrarsi fuori dai localidell’Agenzia delle Entrate (in una occasione al bar, in un’altra in pizzeria) perdiscutere di fatti dell’ufficio, relativi anche ad altre società seguite dal [OSCURATO:PERSONA].Del resto, si tratta di circostanze che, nella loro materialità storica, non sonostate escluse dalla sentenza di assoluzione, che – pur ritenendo sussistenti lecondotte descritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare e valutandole“inopportune”, oltre che “in astratto censurabili” – le ha diversamente valutate,ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilitàdell’imputato in relazione all’ipotesi corruttiva.Orbene, a prescindere dal dato che non si trattasse di una verifica fiscale,ma solo di un accesso relativo al procedimento di autotutela, resta il fatto chetali inopportuni comportamenti, gravemente colposi, sono stati posti in essere eche possono essere presi in considerazione nel giudizio di riparazione, al diversofine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorsodell’errore dell’autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della loroconfigurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le descritte condotte,anche in considerazione del generale contesto illecito – creatosi all’internodell’Agenzia delle Entrate di Agrigento nel periodo in esame – nel quale siinserivano, hanno creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, cheha contribuito causalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misuracautelare, essendo connotate da una forte ambiguità, idonea ad essere percepitaall’esterno come sintomo dell’ipotesi corruttiva contestata.In conclusione, i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, lafattispecie di reato di cui all’art. 319 cod. pen. ed a generare interpretazionierronee da parte dell’Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico,Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina,Rv. 269034 – 01).1.4. Diverse considerazioni devono, invece, essere svolte con riferimento alreato di truffa aggravata, atteso che l’ordinanza impugnata ha utilizzato gli esitidelle intercettazioni telefoniche, dichiarate inutilizzabili dal giudice del merito,perché disposte in diverso procedimento, in relazione a reati non legati da unrapporto di connessione qualificata, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., con latruffa ascritta al [OSCURATO:PERSONA].Va, in linea generale, premesso che, ai fini della dimostrazione dellasussistenza del dolo o della colpa grave, il giudice della riparazione può valutaretutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche senon utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo lavalutazione degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti inviolazione dei divieti stabiliti dalla legge, atteso che – essendo caratterizzato ilprocedimento di riparazione per ingiusta detenzione da connotazioni civilistiche –nel suo ambito possono operare solo i divieti posti in termini generalidall’ordinamento e non anche quelli specifici propri della fase processuale penale(Sez. 4, n. 36268 del 15/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez.4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv. 252735 – 01).all’orientamento, secondo il quale, in tema di riparazione per l’ingiustadetenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice nonpuò utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione sianorisultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4, n. 7225 del12/12/2023, dep. 2024, Cannarile, Rv. 285828 – 01, in motivazione; Sez. 4, n.486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417 – 01; Sez. 4, n. 6893 del27/01/2021, Napoli, Rv. 280935 – 01; Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico,Rv. 271580 – 01). Trattasi di principio affermato già da tempo dalle SezioniUnite di questa Corte, che hanno avuto cura di precisare che l’inutilizzabilità deirisultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, haeffetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiustadetenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667 –01), in quanto dall’autonomia dei due giudizi, pur indiscutibile, data la differenzadei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio inbase al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regolaprobatoria propria del processo penale di cognizione. È stato, invero,condivisibilmente sostenuto che la distinzione tra inutilizzabilità "fisiologica" e"patologica", con specifico riferimento ai risultati dell’attività di captazione, nonassume rilievo nel procedimento di riparazione, in quanto la inutilizzabilità delleintercettazioni, dichiarata dal giudice del merito, dà luogo ad una ipotesi di"illegalità" del mezzo di prova in questione, cui consegue la totale "espunzione"dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverberainevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Del resto, «se è vero che il"divieto di utilizzazione" dei risultati comporta che essi siano del tutto "espunti"dalla realtà procedimentale, è arduo ritenere che, pur tamquam non essent,possano egualmente essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi alprovvedimento cautelare, determinativi dello stesso, emesso, in sostanza, sullabase di risultati acquisitivi che devono, invece, considerarsi insussistenti sulpiano fattuale perché inutilizzabili. In definitiva, l’espunzione del dato dalla realtàprocedimentale non può che comportare l’assoluta irrilevanza dello stesso, anchesul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo(perché di tanto, come si è visto, si tratta) possa legittimamente assumererilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo dello stato didetenzione. Sicché, dall’autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione,pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discendeautomaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazionesarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale dicognizione» (Sez. 4, n. 6893/2021, cit.).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non si colloca nell’alveo degliinsegnamenti ora richiamati, atteso che il giudice della riparazione ha posto afondamento della condotta ostativa alla riparazione elementi espressamentedichiarati inutilizzabili dal giudice del merito, in violazione del principio di dirittosopra sintetizzato.1.5. Rileva, tuttavia, il Collegio che la mancanza del presupposto ostativoalla riparazione, in relazione al reato di truffa, non ha conseguenze utili per ilricorrente, atteso che il provvedimento restrittivo riguardava anche l’ipotesicorruttiva di cui si è detto, di talchè la privazione della libertà trova fondamentoin tale titolo, onde l’ordinanza va corretta sul punto, ai sensi dell'art. 619 cod.proc. pen., nei su indicati termini.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalMinistero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, inragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialetticaprocessuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fattioggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette aparalizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento afattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute insede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatismutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recenteribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo ilquale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in cameradi consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero conrito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato vienedichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede dilegittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per latutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, nonmass. sul punto). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA] SerraoP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]