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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30608/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 869 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), G alligani Vincenza (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2006 r.g. n. 1869/2016a.c. 2 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] TOSCANAn. 1349/17/2015, depositata in data 2 3 / 7 /20 1 5 ; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Fatti di causa Airicorrenti furono notificati il 3/11/2011, ai sensi degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, distinti avvisi di accertamento per redditi da locazione di immobili nel centro storico di Firenze relativamente all’anno d’imposta 2006.

Dopo aver proposto invano istanza di annullamento in autotutela e, in subordine, di accertamento con adesione, i ricorrenti proposero distinti ricorsidinanzi alla C.T.P. di Firenze che , dopo averli riuniti, li accolse .

Su appello dell’amministrazione, nel contraddittorio con i contribuenti (odierni ricorrenti), che proposero anche appello incidentale in relazione ai motivi non esaminati , la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, rigettando i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento.

Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti propongono ricorso affidatoa nove motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 61del d.lgs. n. 546 del 1992, 112, 132 e 276 c.p.c., 118 r.g. n. 1869/2016a.c. 2 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e 119 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.”, i contribuenti censurano la sentenza d’appello perché priva di apparato motivazionale.

1.1. Il motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, in effetti, si risolve nella descrizione dellapretesa del fisco, che riguarda le imposte liquidate in relazione ai redditi da locazione di immobili a Firenze, non dichiarati , con riferimento all’anno 2006 ; e nella affermazione di validità dell’accertamento dei redditi condotto dall’Ufficio.

Mancano totalmente l’analisi dei mezzi di prova prodotti dall’Agenzia delle Entrate ela confutazione delle difese e delle prove prodotte dai contribuenti, sicché si è dinanzi ad una motivazione inesistente (SS.UU. n. 8053/2014).

1.3. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti motivi.

2. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana cheesaminerà di nuovo gli appelli delle parti, pronunciando una sentenza congruamente motivata e regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Toscana che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 869 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), G alligani Vincenza (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2006 r.g. n. 1869/2016a.c. 2 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] TOSCANAn. 1349/17/2015, depositata in data 2 3 / 7 /20 1 5 ; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 2 ottobre 2024 ; Fatti di causa Airicorrenti furono notificati il 3/11/2011, ai sensi degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, distinti avvisi di accertamento per redditi da locazione di immobili nel centro storico di Firenze relativamente all’anno d’imposta 2006. Dopo aver proposto invano istanza di annullamento in autotutela e, in subordine, di accertamento con adesione, i ricorrenti proposero distinti ricorsidinanzi alla C.T.P. di Firenze che , dopo averli riuniti, li accolse . Su appello dell’amministrazione, nel contraddittorio con i contribuenti (odierni ricorrenti), che proposero anche appello incidentale in relazione ai motivi non esaminati , la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, rigettando i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento. Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti propongono ricorso affidatoa nove motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 61del d.lgs. n. 546 del 1992, 112, 132 e 276 c.p.c., 118 r.g. n. 1869/2016a.c. 2 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e 119 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.”, i contribuenti censurano la sentenza d’appello perché priva di apparato motivazionale. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata, in effetti, si risolve nella descrizione dellapretesa del fisco, che riguarda le imposte liquidate in relazione ai redditi da locazione di immobili a Firenze, non dichiarati , con riferimento all’anno 2006 ; e nella affermazione di validità dell’accertamento dei redditi condotto dall’Ufficio. Mancano totalmente l’analisi dei mezzi di prova prodotti dall’Agenzia delle Entrate ela confutazione delle difese e delle prove prodotte dai contribuenti, sicché si è dinanzi ad una motivazione inesistente (SS.UU. n. 8053/2014). 1.3. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti motivi. 2. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana cheesaminerà di nuovo gli appelli delle parti, pronunciando una sentenza congruamente motivata e regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Toscana che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del pres
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