CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2021 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Picardi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con riferimento ai capi a) e d), essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, con rigetto nel resto e restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania ai soli fini della rideterminazione della pena, ferma la responsabilità sui capi b), c) per entrambi e anche per il capo f) per il solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna emessa, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (capi a) : artt. 110, 81 cod. pen., 2, 7 legge n. 895 del 1967, come sostituiti dagli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, 23 legge n. 110 del 1975; b) e c) artt. 81, 110, 648 cod. pen.; d) art. 110, 424 cod. pen.; solo [OSCURATO:PERSONA] capo f) art. 648 cod. pen.), alla pena di anni due mesi dieci giorni quattordici di reclusione ed euro 820rper [OSCURATO:PERSONA] e anni due mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione tra i reati. 1.1. Si tratta del reperimento da parte di personale dell'arma dei Carabinieri, presso un fondo, in [OSCURATO:PERSONA], facente parte di un'area più vasta dedicata all'allevamento di bovini, di numerose auto incendiate, denunciate quali oggetto di furto, su alcune delle quali si rilevavano evidenti segni di arma da fuoco, fondo reputato, assieme ad un manufatto in lamiera sito nelle vicinanze, nella disponibilità degli odierni ricorrenti. All'interno del capannone in lamiera, i provvedimenti di merito danno atto del reperimento di cinque fucili, di cui uno clandestino, alterato, tipo doppietta con canne e calciolo mozzati, due carabine e due fucili da caccia calibro 1, semiautomatici, risultati in parte oggetto di furto (uno dei fucili, uno semiautomatico e la carabina cal. 30/30), mentre gli altri fucili rinvenuti non risultavano censiti presso il [OSCURATO:PERSONA] né risultavano oggetto di furto. I provvedimenti di merito ricavano la riferibilità di quanto reperito nel corso della descritta operazione ai fratelli Foti. Ciò in base alle dichiarazioni di testi Santoro e Terzo, alle circostanze acclarate dalla polizia giudiziaria, nell'immediatezza del reperimento degli oggetti descritti, nonché in base agli esiti della perquisizione svolta presso l'abitazione dei fratelli Foti. In tale ultima occasione, infatti, secondo la sentenza di primo grado veniva trovata, tra l'altro, una delle chiavi che apriva il lucchetto posto sulla porta di ingresso del capannone in lamiera, nonché altra chiave che apriva un lucchetto trovato all'interno del fuoristrada Mitsubishi reperito nel descritto capannone, ove erano state trovate anche le armi, celate sotto alcune balle di fieno avvolte in un sacco di plastica. 2.Avverso la sentenza di secondo grado propongono tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, avv. S. Catalano, deducendo cinque vizi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia travisamento della prova e vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alla dichiarazione dei testi Santoro e Terzo. Santoro è il proprietario del capannone ove sono state rinvenute le armi. Dunque, le sue affermazioni circa la riferibilità di queste alla famiglia Foti sarebbero interessate. Inoltre, si tratterebbe di dichiarazioni intrinsecamente non credibili nella parte in cui affermano che del fondo si sarebbero appropriati da tempo i Foti, avverso i quali avrebbe voluto intraprendere un'azione penale e civile (in quanto azione mai avviata, a fronte di intenzione manifestata solo dopo l'irruzione dei militari che avevano ivi rinvenuto le armi). Si valuta, poi, la credibilità delle dichiarazioni del teste, facendo riferimento alla caratura criminale del padre dei fratelli Foti, deceduto in un agguato nel 2013, soggetto, invece, estraneo ai fatti, peraltro operando richiamo ad un profilo non confermato dal certificato penale di [OSCURATO:PERSONA]. L'altro teste, [OSCURATO:PERSONA], poi, secondo la difesa, non avrebbe mai dichiarato di aver visto i Foti sul fondo ove era il capannone, essendosi solo limitato ad ipotizzare che erano i fratelli Foti a curare la manutenzione del capannone. Si tratta di capannone, già oggetto di attività esercitata in via esclusiva dal padre dei ricorrenti ove veniva espletata attività di allevamento bestiame che, dunque, non spiega in che modo il ritrovamento delle balle di fieno al suo interno debba essere considerato elemento a carico, come indicato dai giudici di secondo grado. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni dei testi Basso e Occhipinti. Si tratta di testi della difesa che, secondo i ricorrenti, avrebbero ampiamente descritto l'assenza dai luoghi dei fratelli Foti, pur affermando di aver visto spesso il loro padre, [OSCURATO:PERSONA], sul fondo. Tanto, a riscontro delle dichiarazioni degli indagati che, nel corso dell'interrogatorio, avevano affermato di aver iniziato a svolgere attività lavorativa in territorio di Vizzini, solo dopo la morte del genitore. Si contesta il giudizio di scarsa credibilità svolto dalla Corte territoriale sulle dichiarazioni di Basso, ove si rileva che, vista la pluralità di vetture trovate sul posto, appare singolare che queste non abbiano attratto l'attenzione del Basso, dipendente del Consorzio trivella della contrada, preposto alla fornitura quotidiana dell'acqua nei fondi della contrada Mastrocciardo e, quindi, presente quotidianamente sui luoghi.Si rileva, in proposito, che oggetto della testimonianza introdotta dalla difesa non erano i veicoli ma la presenza degli imputati sui luoghi. Anche il teste sentito ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] era Commissario superiore di distaccamento forestale preposto a monitorare i luoghi, tra cui la contrada Mastrocciardi, quindi a conoscenza dello stato di questi. Il teste, peraltro, avrebbe affermato di conoscere solo [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Sebastiano perché incontrato con il padre. Secondo i ricorrenti, in definitiva, i fratelli Foti non sapevano che il padre aveva la disponibilità del capannone e, comunque, non frequentavano la zona, né svolgevano l'attività agricola (che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato in sede di convalida) nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] ove insiste la contrada descritta. Solo dopo la morte del padre i figli avevano cominciato a frequentare i fondi di Francofonte per non disperdere parte dell'azienda agricola paterna. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia travisamento della prova, contraddittorietà della motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione degli elementi probatori del reato di ricettazione, con inversione dell'onere probatorio. Si finisce per imputare ai ricorrenti persino la ricettazione di quelle vetture che erano state rinvenute, a circa quattrocento metri dal capannone, veicoli lasciati in aperta campagna e in luogo distante dai fondi ritenuti gestiti dai ricorrenti. Si tratta, peraltro, di luogo privo di recinzione, di fondi accessibili da parte di chiunque, rispetto ai quali nel passato, proprio i Foti avevano allertato le forze dell'ordine in caso di incendio. Si tratta di autovetture reperite nelle immediate vicinanze di luoghi ove veniva portato il bestiame al pascolo con elevato rischio di essere localizzate, alle quali gli stessi imputati avrebbero dato fuoco, con il rischio di danneggiare i fondi. Sicché la ricostruzione appare illogica e fantasiosa. Con riferimento al capo e) ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA] si osserva che i documenti di identità della Mineo, provento di furto, trovati nell'abitazione, all'interno del marsupio di [OSCURATO:PERSONA], erano stati occasionalmente reperiti dall'imputato, la domenica precedente all'arresto, e li avrebbe consegnati alle Forze dell'Ordine il lunedì successivo. Del resto, la vettura all'interno della quale questi erano custoditi, provento di furto, non è stata trovata tra quelle reperite nel fondo. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della prescrizione per i capi a) e d) maturata prima della sentenza di secondo grado.2.5.Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria della prescrizione per i reati di cui ai capi a) e d). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con riferimento ai capi a) e d), essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, con rigetto nel resto e restituzione degli atti alla Corte di Appello di Catania ai soli fini della rideterminazione della pena, ferma la responsabilità sui capi b), c) per entrambi e anche per il capo f) per il solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 1.1.11 primo motivo è versato in fatto e richiede, in sostanza, il riesame di fonti di prova dichiarativa, nonché della valutazione di credibilità di uno dei testimoni, indicato come teste portatore di specifico interesse, non consentita in sede di legittimità. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, invero, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica, facendo questa riferimento ad un complesso di fonti dichiarative e, comunque, ad una evidente prova logica in relazione alla diretta riferibilità agli imputati di quanto rinvenuto ed oggetto di contestazione, in considerazione anche degli esiti delle attività di perquisizione e sequestro compiute presso l'abitazione ove i fratelli Foti dimoravano e nelle pertinenze (luogo di residenza della madre e della sorella), nelle immediatezze del reperimento delle armi di cui all'imputazione. Invero, la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) si è espressa costantemente nel senso che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte.Si deve, poi, rilevare, conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) che,nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Va, infine, rimarcato che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (tra le altre, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non si rinviene nella illustrazione del motivo svolto dai ricorrenti, né si ravvisa analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito, circa gli esiti della perquisizione domiciliare e delle sue pertinenze, operata nei confronti dei fratelli Foti, nonché circa le risultanze della successiva attività di indagine espletata proprio a seguito del rinvenimento, nel loro possesso, in quanto reperite nell'abitazione ove questi stabilmente dimoravano quando si recavano sui fondi per accudire il bestiame, di più chiavi, una delle quali idonea ad aprire il capannone in lamiera ove era stata rinvenuta la vettura e le armi, l'altra ad aprire il lucchetto di un catenaccio rinvenuto nella vettura. A tale dato indiziario, i giudici di merito accostano, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, l'ulteriore elemento ) da cui trarre la certa riconducibilità del capannone ai ricorrenti, dell'allocazione del capannone medesimo in un fondo indicato come risultato in uso esclusivo agli imputati. Dunque, la motivazione dà conto, su tale specifico punto, di una evidente prova logica e indiziaria, con motivazione non manifestamente illogica circa la conclusione nel senso della riferibilità del fondo e del capannone ai ricorrenti e, quindi, delle cose di provenienza illecita ivi rinvenute. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Invero, si propone una lettura di dati di fatto, risultanti dalla deposizione dei testi a difesa e dalle dichiarazioni degli indagati, alternativa rispetto a quella alla quale, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, hanno aderito i convergenti provvedimenti di merito, sulla base, in particolare, di una solida prova a carico. Si prospetta, in definitiva, una ricostruzione diversa da quella risultante dai provvedimenti di merito, diretta a sostenere la mancanza di conoscenza, da parte dei fratelli Foti, della disponibilità del descritto capannone in capo al proprio genitore deceduto, pur ammettendo, comunque, che, quanto meno dopo la morte del padre, entrambi avevano frequentato i fondi in questione, quindi con ragionamento che si appalesa, per un verso, perplesso e, per altro verso, privo della necessaria illustrazione della decisività del dato che si assume mal valutato, rispetto al complesso delle prove a carico. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con riferimento al delitto di ricettazione relativo alle vetture e parti di esseri, contestato al capo c), si rileva che la censura difensiva non è specifica. Il dato dedotto dai ricorrenti non tiene conto della circostanza che viene valorizzata nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 12 della sentenza di primo grado). Il primo giudice evidenzia che, nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione ove dimoravano i Foti e le pertinenze di questa, si erano rinvenuti pezzi di autovetture, parti di carrozzeria e meccaniche appartenenti a vetture [OSCURATO:PERSONA] e Volkswagen, nonché, nel marsupio di [OSCURATO:PERSONA], i documenti di identità relativi a [OSCURATO:PERSONA], fidanzata del proprietario di un veicolo denunciato come rubato, all'interno del quale il denunciante aveva indicato, proprio, che vi fosse anche la borsa della propria fidanzata con il relativo contenuto, ivi compreso il suo documento di identità. Si tratta di dati indicati, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, convergenti nel senso della certa riferibilità dei luoghi ai ricorrenti. Con riferimento al capo e) ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA], le argomentazioni svolte sono del tutto versate in fatto e mirano ad accreditare una, diversa, alternativa ricostruzione, rispetto a quella esauriente e immune da illogicità manifesta, cui hanno dato corso i provvedimenti di merito, con particolare riferimento alla sentenza di primo grado che, invero, rimarca che la vettura della Mineo, risultata rubata alla predetta, era tra quelle rinvenute, distrutta dalle fiamme, nei descritti terreni (cfr. pag. 18). 1.4. Il quarto e quinto motivo sono fondati. Preliminarmente deve rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).I reati per i quali si procede ai capi a) e d), tenuto conto della pena massima edittale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., si prescrivono in anni sette e mesi sei a decorrere dal 2 settembre 2013, considerata la pluralità di cause interruttive del corso della prescrizione (tra queste, la sentenza di primo grado del 5 novembre 2014). Tanto, in assenza di cause ulteriori di sospensione del corso della prescrizione, pur considerando il periodo di giorni sessantaquattro previsto, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020), ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Sicché è maturato il termine massimo di prescrizione alla data del 6 maggio 2021, prima della trasmissione degli atti a questa Corte (avvenuta in data 15 marzo 2022) e, anzi, prima dell'emissione della sentenza di appello del 5 ottobre 2021, limitatamente ai capi di imputazione indicati. 2.Da quanto sin qui esposto, deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi a) e d) della rubrica per essere i reati ascritti agli imputati estinti per intervenuta prescrizione. Va, pertanto, elisa la relativa pena, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per ciascuno dei ricorrenti, irrogata, complessivamente, per detti capi a) e d), a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., dal primo giudice, pena già così ridotta per il rito speciale prescelto. 2.1. Invero, la sentenza di primo grado ha irrogato per il capo a), la pena in aumento di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, nonché per il capo d) quella di mesi uno di reclusione ed euro cento di multa (cfr. pag. 18 e 19 della sentenza di primo grado), per un complessivo aumento di mesi nove di reclusione ed euro trecento di multa per entrambi i capi di imputazione che, ridotto per il rito, è pari a mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, pena, dunque, da elidere in tale misura per ciascuno degli imputati. 2.2.Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla senza rinvi