CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 18913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a MERATE (CO) il 18/08/1988 contro la sentenza emessa in data 12/02/2025 dalla CORTE di APPELLO di TRENTO. Rilevato che si procede con il rito dell'udienza camerale non partecipata, in difetto di richieste di trattazione orale; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2-bis, c.p., da eliminarsi, con trasmissione degli atti alla Corte di appello (previa verifica dell'esistenza in atti di rituale querela) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel resto, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputato, che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai delitti di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. e di sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 cod. pen. ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al difetto di querela in ordine ai reati di truffa, all'affermazione di responsabilità (in difetto di prova della disponibilità esclusiva da parte dell'imputato del telefono utilizzato per commettere le truffe contestate) ed alla sussistenza dell'aggravante della c.d. "minorata difesa" (poiché le condotte non sarebbero state commesse avvalendosi dello schermo protettivo della "Rete"). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Secondo la contestazione, il ricorrente avrebbe ripetutamente e con lo stesso modus operandi truffato le pp.00. dei reati ascrittigli rispondendo ad annunci di vendita di vari beni pubblicati in diversi siti, sempre approfittando della distanza, correlata all'offerta in vendita del bene on line, tra il luogo in cui si trovava l'inserzionista e quello dal quale egli operava, potendo in tal modo schermare la propria identità, sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta ed impartire indicazioni fraudolente senza che le controparti potessero cogliere la truffaldinità del suo agire. 1.1. Le doglianze inerenti alla,mancata prova della disponibilità esclusiva, da parte dell'imputato, del telefono cellulare utilizzato per contattare le vittime delle singole truffe difettano della necessaria specificità, reiterando doglianze alle quali la Corte di appello ha già fornito valida risposta. In particolare, la Corte, richiamando quanto già in argomento ritenuto dal Tribunale, come è fisiologico in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, ha valorizzato il fatto che il telefono cellulare "sia stato rinvenuto nella sua abitazione" ed è stato ripetutamente utilizzato in zone limitrofe ad essa; l'imputato ha, inoltre, rifiutato di "sbloccarè' il telefono cellulare in sua disponibilità, non consentendo, quindi, di verificare se effettivamente esso fosse in disponibilità anche di terzi, e nel corso del processo non ha ritenuto di fornire indicazioni circa il soggetto che avrebbe avuto in effettiva disponibilità il telefono, non allegando 2quindi concreti elementi atti ad invalidare, previa verifica di fondatezza, gli esiti dei predetti accertamenti, peraltro di per sé già sufficienti a corroborare la conclusiva affermazione di responsabilità. 1.2. Quanto alla circostanza aggravante contestata, il ricorso è, al contrario, fondato. Questa Corte (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01) è ormai ferma nel ritenere, in tema di truffa "on line", che è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente ed in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della "Rete". Nel caso in esame, soltanto l'iniziale "contatto" tra gli inserzionisti e l'imputato è avvenuto on line: ma ciò non è sufficiente ad integrare la predetta circostanza aggravante, risultando che le successive trattative sono state condotte telefonicamente. 1.2.1. La circostanza aggravante in questione dovrebbe, al contrario, essere esclusa ove risulti che le modalità telematiche della vendita non abbiano avvantaggiato l'imputato. 1.2.2. Il giudice di rinvio dovrà quindi provvedere ai relativi accertamenti reato per reato. 1.3. All'esito delle precedenti verifiche potrà essere determinato il regime di procedibilità per le truffe ascritte all'imputato ex artt. 640 e 649-bis cod. pen. (salva sempre la ulteriore verifica dell'esistenza in atti di rituali e tempestive querele delle pp.00.). Invero, l'art. 640, comma 4, cod. pen., nella formulazione attualmente vigente, prevede che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter, e dal terzo comma". Si procede, quindi, a querela di parte se il reato è aggravato dall'essere il fatto (comma secondo, n. 2-ter) commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione; di ufficio, se il fatto è commesso (comma terzo) quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), cod. pen. In proposito, deve rilevarsi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Bianco, Rv. 288222 - 01), il termine per proporre querela, nel caso in cui il reato risulti aggravato, ex art. 640, n. 2-ter, cod. pen., dall'essere stato realizzato a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a 3ostacolare la propria o l'altrui identificazione e sia stato commesso prima dell'introduzione di tale aggravante e della previsione della sua procedibilità a querela a norma dell'art. 16, comma 1, lett. t), legge 28 giugno 2024, n. 90, decorre dalla data di entrata in vigore della legge citata, in assenza di disposizioni transitorie. P.Q.M. annulla la senten P.Q.[OSCURATO:PERSONA] OftIOI ARIO 4