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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19011/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];; 89/RG. 35921 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito, che nel determinare il trattamento sanzionatorio ha menzionato i reiterati e allarmanti precedenti a carico dell'imputato nonché valorizzato le oggettive modalità della condotta ( evasione scoperta a seguito della segnalazione del responsabile dell'hotel ove si era recato l'imputato ed allontanamento dal luogo del domicilio coatto di svariati chilometri ); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];; 89/RG. 35921 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito, che nel determinare il trattamento sanzionatorio ha menzionato i reiterati e allarmanti precedenti a carico dell'imputato nonché valorizzato le oggettive modalità della condotta ( evasione scoperta a seguito della segnalazione del responsabile dell'hotel ove si era recato l'imputato ed allontanamento dal luogo del domicilio coatto di svariati chilometri ); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19011/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris