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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44921/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art.337 cod. pen. afferente al difetto di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente specie quanto a capacità di intendere e di volere al momento del fatto, risulta privo di specificità e riproduttivo di profili di censura già vagliati dal Giudice di merito che ha escluso, con motivazione priva di fratture logiche, l'incapacità di intendere e di volere facendo presente che il mero tentativo di ingestione della sostanza non aveva creato problemi di sorta tanto che il ricovero in ospedale da parte del personale di polizia giudiziaria intervenuto si rendeva opportuno solo in via prudenziale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art.337 cod. pen. afferente al difetto di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente specie quanto a capacità di intendere e di volere al momento del fatto, risulta privo di specificità e riproduttivo di profili di censura già vagliati dal Giudice di merito che ha escluso, con motivazione priva di fratture logiche, l'incapacità di intendere e di volere facendo presente che il mero tentativo di ingestione della sostanza non aveva creato problemi di sorta tanto che il ricovero in ospedale da parte del personale di polizia giudiziaria intervenuto si rendeva opportuno solo in via prudenziale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0