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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00900/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letto il verbale in data 16 novembre 2024 di remissione della querela da parte da parte di [OSCURATO:PERSONA] con contestuale accettazione dell'imputato, trasmesso in limine dal difensore del ricorrente, con allegata memoria difensiva; considerato che la sentenza di condanna va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela che da ciò consegue raccoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. che il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.); P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letto il verbale in data 16 novembre 2024 di remissione della querela da parte da parte di [OSCURATO:PERSONA] con contestuale accettazione dell'imputato, trasmesso in limine dal difensore del ricorrente, con allegata memoria difensiva; considerato che la sentenza di condanna va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela che da ciò consegue raccoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. che il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00900/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris