CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza del 29/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 29/03/2021 della Corte di Appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza in data 06/11/2020 del Tribunale di Napoli, escludendo la recidiva e rideterminando la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 110, 629, comma 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p., art. 416-bis.1 c.p.; artt. 56, 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p., art. 416-bis.1 c.p.; artt.56, 611 c.p., art. 416-bis.1 c.p.. Deduce: 1.1. Violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 603, 211 e 195, cod.proc.pen. con riferimento al rigetto della richiesta di assunzione delle prove richieste in primo grado. Il motivo si rivolge alla mancata assunzione del confronto tra l'imputato e la persona offesa, già sollecitato in primo grado e richiesto con l'atto di appello; la doglianza è riferita altresì alla mancata assunzione dell'esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha eluso il motivo di gravame, in quanto con esso veniva denunciata l'incompletezza dell'istruttoria di primo grado e non era rivolto a sollecitare l'assunzione di prove evocate ex novo in appello. Denuncia altresì l'omessa motivazione sulla richiesta di confronto, siccome necessario per far emergere la dinamica alternativa che aveva indotto la persona offesa ad accondiscendere alla richiesta economica. 1.2. Carenza e illogicità della motivazione quanto alla concreta capacità coercitiva dell'imputato e della percezione della inevitabilità della richiesta, una volta esclusa la matrice camorristica della pretesa. Secondo il ricorrente, una volta esclusa la matrice camorristica della richiesta "il tema dell'indagine si sarebbe dovuto spostare sull'accertamento dell'esistenza di una adeguata forza intimidatrice in grado di esercitare un effetto compulsivo sulla vittima tale da impedirgli di sottrarsi alla richiesta». Si sostiene che la Corte di appello non ha adeguatamente affrontato il tema, pure sollecitato con il gravame. 1.3. Carenza e illogicità della motivazione per travisamento della prova dichiarativa in punto alla mancata partecipazione dell'imputato alla trattativa. In questo caso il ricorrente denuncia il travisamento della prova con riguardo alla collocazione temporale della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della trattativa al qual proposito osserva che «in definitiva, la corte partenopea colloca la conoscenza -da parte del [OSCURATO:PERSONA]- della trattativa, in una fase oramai avanzata, nella quale le parti ([OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]) avevano già raggiunto l'accordo sulla stipula dell'atto e sul prezzo: questo avrebbe fornito ulteriore forza a giudicare pretestuosa la richiesta economica da parte dell'imputato, poiché sganciata dal ruolo di mediatore, che egli si attribuiva». Deduce, dunque, che dalla lettura della documentazione in atti e dalle testimonianze emerge una diversa scansione temporale della vicenda, così che le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello sono inficiate dal vizio di travisamento della prova. 1.4. Carenza e illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. in riferimento al giudizio di reticenza espresso sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. In questo caso la difesa lamenta che la Corte di appello ha violato i parametri indicati dalla giurisprudenza in relazione alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca della testimonianza, là dove ha ritenuto la reticenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa «per affermare una condotta processuale reticente e favoritiva dell'imputato, la sentenza avrebbe dovuto procedere a porre a confronto singoli momenti della testimonianza con gli elementi emersi nel processo che autorizzano a confutarne l'affidabilità, chiarendo le motivazioni di tale scelta». 1.5. Carenza di motivazione e travisamento della prova in relazione al giudizio di reticenza delle dichiarazioni rese da Orlando. «L'omissione della motivazione a proposito del giudizio espresso sulla testimonianza di Orlando -scrive la difesa- rivela anche il travisamento della prova, ove si passa -nell'ottica della valutazione estrinseca- al confronto tra la stessa e le altre prove dichiarative su numerosi profili che connotano la struttura materiale e soggettiva del reato. Infatti, benché la sentenza sia del tutto silente sul punto, in seguito all'accesso agli atti, emerge che non vi è affatto contrasto». A sostegno dell'assunto vengono illustrati gli atti. 1.6. Violazione di legge e carenza assoluta di motivazione relativamente agli artt. 393 e 629, cod.pen., con specifico riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A), da ricondursi al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non in quello di estorsione. A tal riguardo il ricorrente sostiene che il fatto in esame andava qualificato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo riguardo all'elemento soggettivo nutrito da [OSCURATO:PERSONA], all'effettività dell'intervento dell'imputato nella trattativa, al riconoscimento dell'obbligazione da parte della persona offesa e all'esclusione della matrice camorristica della vicenda. Denuncia l'omesso confronto con il correlato motivo di gravame, giacchè la Corte di appello omette «di di concentrarsi sul profilo relativo all'elemento soggettivo, per escludere il delitto di cui all'art. 393 c.p., si sofferma sul solo elemento della natura indebita della pretesa». Illustra, quindi, le ragioni per cui il fatto andava più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 393 cod.pen. 1.7. Carenza assoluta di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 611, cod.pen. per ciò che attiene all'elemento materiale del reato e per la qualificazione nella forma del reato consumato. Vengono richiamate le deduzioni sviluppate con riguardo all'estorsione quanto alla capacità di condizionamento e della percezione della stessa da parte della persona offesa. In particolare, il motivo focalizza l'assenza di una minaccia implicita o esplicita e denuncia il travisamento della prova sul punto.1.8. Violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. In questo caso il ricorrente assume che la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della modalità mafiosa sulla base di una motivazione che si discosta dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, visto che [OSCURATO:PERSONA] non ha legami con la criminalità organizzata e che la vittima ha ribadito di esser consapevole che la richiesta di pagamento fu giustificata quale compenso per la mediazione e non quale versamento in favore del clan camorristico. 1.9. Violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 132 c.p. e 604, cod.proc.pen. "sul punto relativo alla modificazione peggiorativa del trattamento sanzionatorio dei reati/aggravanti avvinti nel cumulo giuridico, in violazione del divieto della reformatio in peius, in seguito all'esclusione della recidiva". In questo caso si assume che la Corte di appello, eliminando la recidiva, si sarebbe dovuta limitare a escludere il segmento di pena inflitta dal giudice di primo grado in relazione a tale aggravante. Invece la Corte di appello ha violato il divieto di reformatio in peius modificando la sequenza del trattamento sanzionatorio, procedendo ad applicare l'aumento massimo in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen.. 1.10. Inosservanza di norme processuali in relazione alle statuizioni civili, liquidate in favore della parte civile, nonostante questa fosse rimasta assente e non avesse depositato le conclusioni. 1.11. Inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 605 e 546 cod.proc.pen., per la mancanza di una duplice sottoscrizione della sentenza. Il ricorrente osserva che la sentenza è stata firmata soltanto dal giudice relatore, così configurandosi la nullità del provvedimento, alla luce del principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 14978 del 2012 (dep. 2013). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei termini di cui si dirà. 1.1. Va preliminarmente esaminato l'undicesimo motivo di ricorso, atteso che il tema della valida sottoscrizione della sentenza è logicamente prioritario rispetto alla verifica della validità del suo contenuto. Va premesso che in calce alla sentenza il relatore/estensore ha annotato: «la presente sentenza è sottoscritta solo dal Consigliere relatore per il contemporaneo impedimento del Presidente e del componente anziano del Collegio, per cause correlate all'emergenza Covid-19». Secondo il ricorrente la sentenza sottoscritta dal solo relatore e non anche dal presidente del Collegio è nulla. A sostegno dell'assunto cita la sentenza delle Sezioni Unite n. 14978 del 20/12/2012 (dep. il 2013, R.D., R.D., Rv. 254671 - 01). Tale richiamo giurisprudenziale -però- è inconferente rispetto al caso in esame, visto che quella sentenza è stata pronunciata con riguardo all'ipotesi di una sentenza elira) sottoscritta dal solo relatore/estensore, senza chi vi fosse l'attestazione di un impedimento del presidente del Collegio ovvero del componente anziano; il caso oggi in esame, invece- per come già premesso- vede una sentenza sottoscritta dal solo relatore/estensore che -però- ha attestato l'esistenza di un impedimento, sia per il Presidente del Collegio, sia per iI componente anziano. Un caso analogo a quello oggi in esame è -invece- quello affrontato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 600 del 29/10/2009 (dep. il 2010, Galdieri, Rv. 245174 - 01), che ha riconosciuto la validità di un provvedimento sottoscritto dal solo relatore -che era anche componente anziano- per impedimento del presidente del Collegio. Va specificato che in quel caso il componente anziano aveva sottoscritto il decreto che concludeva il procedimento di prevenzione che -però- ai fini che qui interessa, le Sezioni Unite equiparavano a una sentenza, con conseguente applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. Anche in quell'occasione, dunque, si aveva la sottoscrizione monosoggettiva delle motivazioni di un provvedimento collegiale, a cura di un soggetto diverso dal presidente, in applicazione dell'art. 546 cod.proc.pen. La norma, invero, va letta alla luce della ratio che vi è sottesa, che è quella di rimuovere eventuali ostacoli che si frappongano all'attuazione del modulo previsto dal legislatore per la sottoscrizione e il deposito delle motivazioni della sentenza. Proprio in ragione di tale ratio, nel caso in cui sia morto o impedito il presidente del Collegio, è lo stesso art. 546, comma 2, cod.proc.pen. che prevede un meccanismo per cui il presidente impedito viene automaticamente sostituito dal componente anziano. La norma non prevede, invece, l'ipotesi in cui l'impedimento colpisca sia il presidente, sia il suo sostituto (ossia il componente anziano), come nel caso in esame. A fronte di una tale situazione di fatto, la norma deve essere interpretata secondo ragionevolezza e in coerenza alla sua ratio, nell'unico modo capace di impedire la paralisi del sistema, ossia riconoscendo la possibilità di sottoscrizione monosoggettiva all'unico componente del Collegio che non sia stato colpito da impedimenti. Ed è proprio dai principi espressi dalla sentenza c.d. Galdieri che si evince che il sistema consente la sottoscrizione unica, anche al di fuori delle ipotesi specificamente tipizzate dall'art. 546 cod.proc.pen., anche quando l'unica b1•1\\J, sottoscrizione non sia quella del Presidente, purché vi sia la previa menzione dell'impedimento. Detta sentenza ha puntualizzato che l'impedimento diverso dalla morte, di cui fa menzione l'art. 546 comma 2 cod. proc. pen., deve essere un impedimento effettivo, serio, grave e duraturo. Con essa è stato altresì specificato che l'impedimento non deve integrare in sé un ostacolo giuridico alla sottoscrizione, essendo sufficiente che esso lo sia di fatto, sulla base di un accertamento che il giudice conduce in relazione ai singoli casi. Tanto ha fatto il giudice sottoscrittore della sentenza oggi impugnata, che ha rinvenuto nelle cause collegate al COVID la sussistenza dei requisiti di effettività, durata, serietà e gravità tali da giustificare la sottoscrizione monosoggettiva, con riguardo a una sentenza pronunciata in un processo a carico di un imputato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Sempre la sentenza Galdieri ha evidenziato come di tale apprezzamento non sia previsto il sindacato in sede di legittimità, non rientrando nei poteri di questa Corte quello del controllo sulla funzione certificatrice del giudice, esercitata dopo una verifica della ricorrenza e valutazione oggettiva dell'impedimento, integrato dalla situazione fattuale indicata. Il motivo in esame è, dunque, infondato e va rigettato. 1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale -infatti- va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). A ciò si aggiunga l'ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, lzh. Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). L'applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del motivo, visto che la Corte di appello, pur non essendovi tenuta, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere la richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale con la testimonianza di Esposito (perché non pertinente all'imputazione) e con il confronto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (visto che i due avevano reso dichiarazioni nel giudizio di primo grado, così che era possibile valutarle comparativamente). 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato «accertamento dell'esistenza di una adeguata forza intimidatrice in grado di esercitare un effetto compulsivo sulla vittima tale da impedirgli di sottrarsi alla richiesta». L'assunto è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha puntualmente e adeguatamente motivato circa l'esistenza della minaccia, osservando che l'imputato avanzava le richieste "per i carcerati", secondo una modalità tipicamente mafiosa, evocatrice dell'interesse al denaro di (più) soggetti pregiudicati e -in quanto tali- detenuti in carcere; che [OSCURATO:PERSONA] riferiva la presenza di un "superiore", con cui la vittima non poteva parlare, così rappresentando l'esistenza di un'organizzazione con un vertice che doveva rimanere ignoto, così -nuovamente- caricando la richiesta dei caratteri della mafiosità. LA Corte di appello ha altresì sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] fosse ben consapevole della natura indebita delle richieste di denaro e che ciononostante pagava per "quieto vivere", là dove l'espressione richiama esattamente il costringimento alla condotta dettata dalla necessità di evitare ritorsioni. La presenza di una puntuale motivazione fa emergere la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione. 1.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo va rilevata la palese mancanza delle condizioni richieste per la configurazione del vizio denunciato, alla luce del pacifico orientamento di legittimità in forza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al ‘N\\j, compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01). Il ricorrente non deduce la sussistenza di tali presupposti e sostanzialmente identifica il vizio di travisamento della prova con la divergenza della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito rispetto a quella ritenuta corretta dalla difesa, alla luce delle deduzioni difensive. Da tale notazione discende la manifesta infondatezza della denuncia di travisamento della prova e -al contempo- emerge l'ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi, da rinvenirsi nel fatto che essi si risolvono in una lettura di merito del risultato probatorio, proposto in via alternativa a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme e, in quanto tale, non scrutinabile in sede di legittimità. Vizio tanto più rilevante ove si consideri che la sentenza impugnata ha respinto i motivi di appello risaltando come essi fossero caratterizzati da un travisamento dei contenuti delle emergenze procedimentali. 1.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, rivolgendosi entrambi alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si denuncia il vizio di travisamento della prova e il criterio utilizzato dalla Corte per escluderne l'attendibilità. 1.4.1. Quanto al travisamento della prova, valga quanto già rilevato, visto che anche in questo caso la denuncia di tale vizio si presenta quale schermo per presentare deduzioni di puro merito, non scrutinabili in sede di legittimità. 1.4.2. Con riguardo alle doglianze relative ai criteri utilizzati nel giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della loro credibilità rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. Sezioni Unite Bellarte; Sez. 6,n.27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 8382 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Finazzo; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan,; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca; Sez. 3, n. 22848d el 27/03/2003, Assenza). Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con il ricorso, incentrato nella proposta di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui il ricorrente si oppone con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità..A,:ràn)•\)\ 1.5. Sempre ragioni di merito si rinvengono anche con riguardo al sesto motivo di ricorso, che riguarda la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a). A tale proposito, la Corte di appello ha evidenziato come non vi fossero i presupposti per ritenere configurato il reato di cui all'art. 393 cod.pen., spiegando ampiamente -tra le altre cose- le ragioni per cui la pretesa economica di [OSCURATO:PERSONA] non avesse causa lecita e non fosse azionabile davanti al giudice, neanche sotto forma di obbligazione naturale. A fronte di una puntuale e adeguata motivazione sul punto, il ricorrente oppone la denuncia di un'omessa approfondita valutazione circa l'elemento soggettivo del reato. La censura -però- non considera le plurime e articolate argomentazioni con cui la Corte di appello -nel ritenere la sussistenza sia delle vicende estorsive, sia del reato contestato al capo c)- tratteggia ampiamente l'atteggiamento psicologico tenuto da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento a tutti i delitti a lui contestati, in maniera inconciliabile rispetto all'ipotesi del reato di ragion fattasi. La mancata considerazione di tali rilevanti brani della motivazione fa emergere come la denuncia del vizio di motivazione -così come diffusamente esposto nel motivo in esame e più in generale nel ricorso- appaia strutturato sulla base di una lettura frammentata del provvedimento impugnato, che viene censurato su singoli aspetti, estrapolati e isolati dal complessivo e unitario tessuto argomentativo, in violazione di uno dei canoni cui il ricorso per cassazione deve attenersi e riferibile al requisito della specificità. Si deve ribadire, infatti, che «il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito" (Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, Chirico e altri, Rv. 191487 — 01; Sez. 4, Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, PG in proc. Spezzacatena e altri). 1.6. Le considerazioni ora esposte riguardano anche il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce che in relazione al capo C) manca l'elemento materiale del reato e che -comunque- si configura un tentativo del reato di cui all'art. 611 cod.pen.. 1.6.1. Con riguardo al primo tema, anche in questo caso il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione pretermettendo pressocché interamente 9 A. 0.1.... la motivazione spesa dalla Corte di appello per rispondere alle doglianze difensive sul punto. Motivazione con la quale anche la Corte di appello risaltava come le doglianze difensive preternnettessero interi contenuti delle emergenze procedi mentali. Infatti, i Magistrati del gravame, in risposta alle argomentazioni difensive in relazione al capo C), richiamavano altra parte della motivazione, dove avevano osservato: «Ed invero, un simile ragionamento pretermette del tutto l'argomento della conversazione, che aveva ad oggetto la strategia con cui [OSCURATO:PERSONA] intendeva salvaguardarsi dalle conseguenze di quella richiesta di denaro, avanzata al [OSCURATO:PERSONA] dopo l'acquisto del terreno. Non è un caso, invero, che in quella sede l'imputato, ottenuta rassicurazione circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse sporto denuncia, gli raccomandasse di raccontare agli inquirenti che il denaro a lui corrisposto era il corrispettivo per la sua opera di sensale, in tal modo anticipando la strategia difensiva poi effettivamente dispiegata dopo l'arresto». La Corte di appello, ancora, illustravano le molteplici ragioni per cui una convocazione notturna a opera di un soggetto estraneo implica l'esistenza di una minaccia nitidamente percepita dalla vittima, sia pure nella sua forma implicita. Così che, scrive ancora la Corte di merito, «non giova osservare, come fa l'appellante, che non furono pronunciate frasi apertamente minacciose: il soggiogamento della volontà delle persone offese discendeva non solo dalle modalità della convocazione ma anche, ad avviso del Collegio, dallo stretto collegamento instaurato tra tale riunione notturna e la pregressa richiesta estorsiva avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si mostrava peraltro a conoscenza della convocazione del Somnnella quale persona informata sui fatti». Il ricorrente, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, si presenta come la mera reiterazione delle medesime questioni proposte con il gravame e disattese dalla Corte di merito. Da ciò discende un'ulteriore ragione di inammissibilità (che riguarda tutti i motivi con cui viene denunciato il vizio di motivazione, tutti strutturati sulla medesima falsariga), giacché questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.6.2. Quanto alla configurabilità del tentativo del reato di cui all'art. 611 cod.pen., il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, alla luce di un risalente, consolidato e non contrastato orientamento di legittimità, secondo il quale «l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 611 cod. pen. non ammette la figura del tentativo, giacché, con l'uso della violenza o della minaccia, si verifica già la consumazione, indipendentemente dalla realizzazione del reato-fine», (Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 01/07/1997, Spitaleri, Rv. 208488 - 01; in maniera conforme, non massimate: Sez. 5, Sentenza n. 23813 del 15/05/2013, Calabrese; Sez. 5, Sentenza n. 13594 del 13/03/2012, Massaro; Sez. 2, Sentenza n. 45081 del 25/11/2009, Papa). 1.7. Tutte le ragioni di inammissibilità fin qui rilevate si riscontrano anche nell'ottavo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione omessa o illogica in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.. Vale la pena rimarcare come il motivo denunci congiuntamente, genericamente e indistintamente i vizi di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). Tale difetto di specificità emerge evidente nel motivo in esame, dove il ricorrente denuncia il vizio di "carenza assoluta di motivazione", Va premesso come la denuncia di "carenza assoluta di motivazione" sia esposta in maniera contraddittoria, evocativa della totale mancanza della motivazione, che si mostra inconciliabile con il contenuto della censura, che muove dalla enunciazione delle motivazioni che hanno indotto i giudici a ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod.pen., (riferimento ai carcerati ed evocazione di un "superiore", come già visto), così attestando la presenza di una motivazione.A \\ Contro questa motivazione, poi, (anche dietro lo schermo del vizio di violazione di legge) viene in realtà promossa una lettura delle emergenze dibattimentali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, al cui riguardo si deduce nuovamente (anche) il vizio di travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo valga quanto già rilevato in riferimento a tale vizio, così come denunciato nel presente ricorso. Va dunque rimarcato come le doglianze articolate nel presente motivo di ricorso e in quelli fin qui esaminati (dal primo all'ottavo), in realtà, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.8. Il nono motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, invero, in conseguenza dell'accoglimento del correlato motivo di gravame, ha escluso la recidiva e ha conseguentemente rideterminato la pena. Nel rideterminare la pena, però, pur in assenza di un'impugnazione da parte del Pubblico ministero, ha aumentato la misura della pena base individuata dal primo giudice, così operando una reformatio in peius della sentenza impugnata, giacché si sarebbe dovuta limitare a sottrarre ed escludere il segmento di pena riferibile alla recidiva. Questa Corte, invero, ha più volte spiegato che nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello non può comunque fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Il principio è stato affermato anche con riguardo a un'ipotesi affatto simile a quella in esame, al cui riguardo è stato enunciato il principio di diritto appena richiamato, che va qui ribadito: «nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello ha escluso la recidiva determinando la pena base in sei anni e tre mesi di reclusione oltre la pena pecuniaria, laddove il giudice di primo grado aveva determinato la pena base in sei anni di reclusione, ancorché la pena complessivamente irrogata risultasse inferiore a quella inflitta in primo grado)», (così, Sez. 4, Sentenza n. 18086 del 24/03/2015, Carota, Rv. 263449; nello stesso senso, tra molte: Sez. 2, Sentenza n. 6043 del 16/12/2021 Ud., dep. il 2022, Ackom, Rv. 282628 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 41933 del 03/04/2017, Braidjc, Rv. 271182 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636 - 01). La violazione del divieto di reformatio in peius porta all'annullamento della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio. L'annullamento, comunque, va disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod.proc.pen., potendosi rideterminare la pena alla luce delle statuizioni del giudice di merito, essendo sufficiente richiamare la pena base stabilità dal giudice di primo grado ed eliminare la misura della pena da quello stabilito per la recidiva, secondo la seguente sequenza: pena base per il capo A), anni cinque di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; aumentata di un terzo (nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa) per effetto dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen, così pervenendosi alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa; aumentata di mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa per effetto della continuazione con il reato contestato al capo B), così pervenendosi alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 1.900,00 di multa; aumentata nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per effetto della continuazione con il capo C), così pervenendosi alla pena finale di anni otto, mesi quattro di reclusione ed euro 2.100,00 di multa. 1.9. Il decimo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto in forza del quale «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, /°\7\\ restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.», (Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01). 2. Alla luce di quant