CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.con l'ordinanza impugnata, deliberata in data 28.12.2021, il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il provvedimento del Gip della medesima città che aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura custodiale carceraria in relazione ai reati delle seguenti imputazioni provvisorie: partecipazione all'associazione di tipo mafiosa denominata ndrangheta - operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerose 'locali' - ex. art. 416, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, cod. pen. (di cui al capo 1), nel ruolo di direzione e capo della locale 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA], con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle strategie, svolti impartendo direttive alle quali tutti gli associati, anche gli affiliati stanziati in Svizzera, dovevano attenersi, promuovendo anche l'affiliazione di taluni, come [OSCURATO:PERSONA] e partecipando a diversi 'summit' di mafia, detti "mangiate"; nonché partecipazione all'associazione di cui al combinato disposto degli artt. 61- bis cod. pen. e 74, commi 1 e 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sempre col ruolo di pianificatore e organizzatore dell'attività di traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (capo n. 104), finalizzata al compimento di più delitti-scopo inerenti la sostanza di tipo cocaina - indicati ai capi 105), 106), 107), 109), 110, 112), 114), 116), 123) - tra quelli ricompresi dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, e all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.); nonché il reato, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 1 e 2 della I. 895/1967, di detenzione illegale di una pistola e di un khalashnikov e di un quantitativo di armi non inferiore a 20 pezzi (capo 124), che poneva in vendita. In particolare, il Tribunale ha confermato la misura cautelare dopo aver considerato il cospicuo materiale probatorio e in particolare gli esiti delle numerose intercettazioni intervenute, ritenendo, riguardo all'indagato, pienamente integrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati sopra menzionati, oltre che le esigenze cautelari. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame, ricorre per cassazione l'indagato, tramite i difensori di fiducia Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen., parimenti violato, e vizio di motivazione, per evidente illogicità, consistita nell'omesso esame delle deduzioni difensive e nel travisamento di elementi probatori, in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria di partecipazione all'associazione di tipo mafioso. Si ritiene che l'ordinanza impugnata si sia discostata vistosamente dai dettami di questa Corte (espressi, in particolare, con le pronunce a Sezioni Unite "Mannino" e "Modaffari") secondo cui al fine di dimostrare la partecipazione di un soggetto all'organismo di stampo mafioso, anche in sede cautelare, è necessaria l'individuazione di elementi fattuali concretamente e specificamente rilevanti. A tal proposito, si contesta che, a carico del ricorrente, non vi è dato alcuno tale da accreditare la sua partecipazione alla ritenuta associazione, non potendosi esasperare il portato né dei convivi, le c.d. "mangiate", né il suo legame di parentela, in quanto figlio del boss [OSCURATO:PERSONA], elemento dal quale erroneamente sono state presunte sue relazioni con altri sodalizi criminosi, e nemmeno il significato di alcuni termini ed espressioni utilizzati nel corso dei dialoghi intercettati, erroneamente considerati massima di esperienza o fatto notorio della diretta riconducibilità alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso. In particolare, si lamenta che la partecipazione del Larosa in veste apicale quale capo e promotore della locale di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, della "dislocazione svizzera" di quest'ultima sia resa con una motivazione fumosa e inconsistente, fondata su un ordito argomentativo del tutto congetturale e predeterminato nella prospettiva di avvalorare la prospettazione accusatoria, poiché enfatizza episodi del tutti privi di significato quali quelli emergenti dagli esiti di intercettazioni telematiche disvelanti solo dei pour parler tra i loquentes, non comprovanti in alcun modo la probabile colpevolezza dell'indagato. Tra questi dialoghi, privi di capacità dimostrativa, vi è ad esempio la conversazione, da ritenersi assolutamente neutra, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo rendeva note al secondo le sue idee su chi rispettava e non rispettava le "regole", tradottasi in realtà in una sorta di monologo del Balcastro; anche la circostanza rappresentata dalla aver tentato l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], riferita sempre dal Belcastro, osteggiata da [OSCURATO:PERSONA] e Massimo, i quali non avevano concesso il loro benestare, mal si concilia con il ruolo di capo indiscusso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen., anch'esso violato, per insussistenza degli elementi costitutivi della qualità di capo e organizzatore dell'associazione di tipo mafioso; in contrasto con l'orientamento di legittimità, secondo cui tale ruolo va ricollegato non tanto all'importanza che l'associato abbia assunto nel sodalizio quanto piuttosto alle funzioni concretamente esercitate, l'attribuzione del ruolo apicale al [OSCURATO:PERSONA] poggia, nell'argomentazione del Tribunale, esclusivamente sul fatto che egli è figlio di [OSCURATO:PERSONA], e ciò senza nemmeno considerare tutte le altre circostanze di segno contrario, pure emerse, tra le quali, ad esempio, quelle relative alla proposta di affiliazione del Prinnerano, osteggiata dagli altri Larosa. 2.3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, anch'esso ritenuto violato, del [OSCURATO:PERSONA] n. 309/1990 per erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 104) dell'imputazione provvisoria, e alla relativa partecipazione del ricorrente, oltre che al ravvisato concorso di tale organizzazione criminale con l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Nello specifico, si contesta, tra l'altro, la mancata considerazione del dato temporale relativo alla presunta operatività dell'associazione in contestazione al capo 104), la quale avrebbe operato in un arco temporale circoscritto, da gennaio 2020, tale da escludere la costituzione di un sodalizio criminoso avente il carattere della stabilità. Parimenti si contesta l'affermata sussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione in questione, peraltro in qualità di capo, promotore e dirigente dei traffici, non tenendo in considerazione che, secondo l'ipotesi accusatoria, ben altro numero di reati fine rispetto a quelli contestati al [OSCURATO:PERSONA] sono attribuiti agli altri sodali e che l'indagine è mancante riguardo alla prova dell'affectio societatis, ovvero alla specifica consapevolezza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di fare parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividendone il programma illecito, e affiancando il proprio contributo a quello degli altri sodali. Inoltre, neppure abbozzata nell'ordinanza impugnata è la struttura autonoma dell'associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente all'interno dell'associazione mafiosa perché, erroneamente, il Tribunale ha dedotto, dalla ravvisata sussistenza dei reati fine, la configurazione del paradigma della condotta partecipativa senza aver previamente verificato fino a che punto l'associazione fosse autonoma in maniera tale da attribuire ai sodali condotte significativamente diverse dall'associazione mafiosa, soprattutto tenuto conto che il nucleo centrale delle due supposte associazioni sarebbe costituito dagli stessi soggetti (il ricorrente e i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); sicchè si è in presenza solamente di un sodalizio mafioso finalizzato, tra l'altro, al traffico degli stupefacenti. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 273 e 309 del codice di rito in relazione al comma secondo dell'art. 74, anch'esso ritenuto violato, del T.U. n. 309/1990 per erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine alla qualità di promotore e capo attribuita al ricorrente (e a [OSCURATO:PERSONA]). Nello specifico, si lamenta la palese contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, parimenti a quella genetica, nella parte in cui ricava il ruolo di capo del ricorrente, nella duplice declinazione di promotore e capo del sodalizio criminoso di tipo mafioso nonché dell'associazione di cui al capo 104) dedita al traffico di sostanze stupefacenti, affermando, a più riprese, che nel momento in cui il Belcastro esce dal carcere, e si incontra con Larosa, operano per "la ricostituita operatività della locale" (p. 145 OCC), evidenziando in tal modo una precedente costituzione della stessa di cui, però, non è dato sapere " quando, come e da chi". 2.5. Il quinto e ultimo motivo denuncia violazione di legge riguardo agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 del T.U. 309/1990, anch'essi ritenuti violati, per omesso esame delle deduzioni difensive presentate con la memoria in sede di riesame, a cui il Tribunale non ha dato risposta; e per il travisamento probatorio in cui è incorso il Tribunale nel valutare la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi n. 106), 107), 109), 110), 112), 114) e 124) ), attinenti - salvo quello del capo 124 - a varie ipotesi di reato ex art. 73 L. 309/90 e art. 1 e 2 L. 895/1967, ritenuti reati-fine rispetto all'associazione di cui all'art. 74 L. 309/1990. Ed invero, riguardo ad essi, il tutto si risolve in poche righe di motivazione delle quali neanche una soltanto dedicata alle deduzioni difensive. Nello specifico si contesta che: - quanto al capo 106), il concorso del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] poggia su una conversazione oltremodo generica ed è desunto anche dal solo fatto, emergente dall'indagine, che i due avevano un'impresa in Svizzera che lavorava e fatturava; - quanto al capo 107), il concorso del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] poggia su di un'unica conversazione oltremodo generica e interpretabile; - in relazione al capo 109), il concorso è tratto anche in tal caso da un'unica conversazione attinente in maniera evidente al lavoro; - in relazione al capo 110), l'imputazione che vuole che il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], abbia trasportato in Svizzera un quantitativo non meglio precisato, ma comunque non modico, di sostanza stupefacente successivamente ceduto in territorio elvetico da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], si fonda unicamente su una congettura, non avendo l'ordinanza impugnata indicato gravi elementi indiziari, ma solo i già richiamati dati assolutamente neutri; i dialoghi intercettati danno atto solamente del fatto che [OSCURATO:PERSONA], in data 20 maggio, si fosse recato presso l'officina di [OSCURATO:PERSONA], intrattenendo con quest'ultimo una conversazione del tutto generica e avesse chiamato il Mandagli° chiedendo se l'autovettura era pronta, e non certo della consapevolezza del ricorrente in ordine al trasporto e alla cessione della droga; - riguardo al capi 112), il vizio di travisamento della prova intercettiva; dal dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante il quale quest'ultimo rendeva edotto il suo interlocutore riguardo ai problemi causati da Primerano e Alessi che erano soliti cedere la sostanza stupefacente in territorio svizzero dinanzi al bar di pertinenza di Vallelonga, emerge piuttosto che l'attività di spaccio era gestita proprio da Alessi e Primerano senza autorizzazione alcuna né del ricorrente, né di [OSCURATO:PERSONA]. - riguardo al ca. po 124), che esso non esiste nell'ordinanza di custodia cautelare; e se il riferimento è al capo 123), questo addirittura trae la prova accusatoria esclusivamente da una fotografia. 3. Con atto pervenuto in data 23.3.2022, nell'interesse del ricorrente, è stato articolato un nuovo motivo, col quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 273 del codice di rito, lamentando l'omessa motivazione in ordine alle imputazioni provvisorie dei capi 106), 107), 109), 110), 112), 114), e 124. Sul punto si evidenzia come nemmeno dalla motivazione attinente al capo 104) possa evincersi un profilo argomentativo riguardo a tali reati, per i quali, in aperta violazione dell'obbligo motivazionale, non è stata logicamente verificata la costruzione della piattaforma indiziaria. In particolare, riguardo: - al capo 106), si lamenta un totale salto logico in riferimento alte due ritenute cessioni della sostanza stupefacente, laddove, in ordine alla prima, con una doppia presunzione, si assume (a pag. 22) che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un acquirente, dato che nella conversazione si faceva riferimento a del denaro e, in ordine alla seconda, si ritiene che, nell'ambito di una conversazione fra terze persone, uno dei soggetti avrebbe contratto un debito per saldarne uno che lo legava al ricorrente, senza specificare alcunché da cui si potesse dedurre, seppur in via indiziaria, il corretto ragionamento operato dal G.i.p. sul punto; - al capo 107), parimenti si censura la motivazione laddove il Tribunale omette di specificare gli elementi da cui trae l'affermazione del concorso del ricorrente nella cessione di droga; - al capo 109), si contesta che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato tre cessioni evidenziando come la conversazione addotta a sostegno presenti contenuti criptici non decifrati dai giudici della cautela; - al capo 110), si rimarca un evidente salto logico fra la premessa di pag. 23 "qualcosa di non meglio definito" e la deduzione (di pag. 24) che si sarebbe trattato di stupefacente sulla scorta della conversazione menzionata, conversazione che non riporta affatto un elemento indiziante rispetto al presunto oggetto di cui alla premessa; - ai capi 112) e 114), si censura la motivazione, totalmente apparente, che ricava dal ruolo apicale di capo dell'associazione attribuito al ricorrente, suggestivamente, la responsabilità anche per le presunte condotte altrui; - al capo 124), si lamenta che, riguardo a tale reato relativo a un'ipotesi di detenzione di armi, il Tribunale sviluppa un ragionamento evidentemente illogico addebitando l'utilizzo di una chat fra il ricorrente e soggetto ignoto, non indicando alcun dato, anche ipotetico, attinente alla verificazione dell'utilizzo della chat da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. A tal riguardo si premette il principio generale, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 1.1.L'attività investigativa, che, secondo quanto riportato in premessa nell'ordinanza impugnata, ha disvelato la rinnovata operatività di svariate locali ‘ndranghetiste operanti sul territorio di Milano e province limitrofe, Como e Varese, tra le quali la locale di [OSCURATO:PERSONA] (di cui al capo 1), si innesta e si pone in continuità con il solco tracciato dalle precedenti pronunce relative alla presenza della 'ndrangheta in Lombardia, emesse nell'ambito dei procedimenti "La notte dei Fiori di [OSCURATO:PERSONA]" (sentenza del Tribunale di Milano del 21.10.1997, irrevocabile dal 22.6.2001), "Infinito" (sentenza Tribunale di Milano del 6.12.2012, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 28.6.2014, irrevocabile a seguito della sentenza di questa Corte del 30.4.2015, e sentenza emessa dal G.u.p. di Milano il 19.11.2011, confermata in appello e poi in Cassazione in data 6.6.2014) e "Insubria" (sentenze del 26.5.2015 e del 15.4.2016 del G.u.p. di Milano, confermate in Appello rispettivamente in data 6.2.2017 e 3.7.2018, divenute irrevocabili il 2.2.2019), dai quali era emerso che la 'ndrangheta sul territorio lombardo era organizzata in una pluralità di "locali" facenti riferimento a un organismo di coordinamento denominato "[OSCURATO:PERSONA]", organo di vertice deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "doti". Tra le locali individuate, era acclarata definitivamente - con le sentenze emesse nei procedimenti "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] " e "Insubria" - la presenza della c.d. locale di [OSCURATO:PERSONA], che manteneva rapporti costanti con le "locali" calabresi, tra cui quella di Giffone, il cui esponente apicale era il "mammasantissima" [OSCURATO:PERSONA], alias "[OSCURATO:PERSONA]", padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza cautelare riguarda, per l'appunto, anche tale locale di [OSCURATO:PERSONA] di cui fa parte il gruppo già facente capo a [OSCURATO:PERSONA], e il suo sconfinamento in territorio elvetico, e vede applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare custodiale. Ebbene, a differenza di quanto assume la difesa, la misura in questione, è confermata per il ricorrente, non già in virtù di una sorta di "automatismo" per il rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA] (che, comunque - si veda a pag. 38 dell'impugnata ordinanza - comportava per il Larosa, per nascita, la spettanza di una posizione sovraordinata nella gerarchia della cosca) e per le osservazioni sviluppate dal p.m. prima e dall'ordinanza genetica poi, bensì in considerazione dell'attività illecita in concreto svolta dal [OSCURATO:PERSONA], inserita nel più ampio contesto complessivo in cui essa si colloca; in particolare, i gravi indizi di colpevolezza sono desunti da una serie di numerose intercettazioni congruamente e criticamente valutate e ritenute convergenti in senso accusatorio con gli esiti delle pronunce passate in giudicato negli altri procedimenti penali suindicati che ricostruiscono la recente operatività della 'ndrangheta in Lombardia. Su quest'ultimo aspetto è solo il caso di rammentare che, in tema di prova documentale, le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, possono essere utilizzate non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517), e tale utilizzazione, ovviamente, può intervenire anche in sede cautelare. 1.2. Sicché, manifestamente infondato e aspecifico è il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione e la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso richiamata, con generico riferimento ai principi generali in materia di affiliazione - in particolare richiamando le recenti Sezioni Unite "Modaffari" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02), pronuncia che, peraltro, ricostruisce in maniera organica la nozione di "partecipe" ad associazione a delinquere di stampo mafioso che, come nel caso in esame in cui si evidenzia che il Larosa non ha mai interrotto i rapporti con il consesso criminoso (v. pag. 40 del provvedimento impugnato), non si fonda solo sulla ritualità dell'ingresso nell'associazione medesima, ma è riferibile a colui che, come il ricorrente, si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo. Quanto poi al dedotto travisamento probatorio, si osserva che il ricorso in esame, per un verso, tende a sollecitare una rivalutazione nel merito del compendio indiziario, non consentita a questa Corte, mentre, per altro verso, attribuisce genericamente valenza decisiva ad elementi assunti come pretermessi in termini inidonei a dar corpo al vizio sindacabile in sede di legittimità; né esso si confronta adeguatamente con l'ordinanza impugnata, reiterando deduzioni difensive già ritenute, in sede di riesame, non disarticolanti oppure non rispondenti alla ricostruzione ricavabile dalle conversazioni intercettate, senza addurre in questa sede elementi ulteriori e ripercorrendo solamente i passi delle intercettazioni suscettibili di alternativa lettura (ri-valutazione, questa, che esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità: v. Sez. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01), laddove, anche nella materia dell'applicazione e conferma delle misure cautelari, vige il principio affermato da questa Corte secondo cui il vaglio di legittimità relativo alle intercettazioni può essere svolto solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le intercettazioni stesse sono recepite, in quanto l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01); nel caso di specie, invero, i giudici di merito, a differenza di quanto si assume in ricorso, hanno dato congruamente conto delle ragioni per le quali dovesse attribuirsi, nel contesto complessivo di riferimento anche di tipo intercettivo, un determinato significato alle espressioni adoperate dai conversanti - così ad esempio per le cd. mangiate, termine col quale si è ritenuto che ci si riferisse agli incontri tra gli affiliati, incontri a cui ebbe a partecipare anche il ricorrente,' 1.3. Poiché meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale sono inammissibili anche il secondo motivo di ricorso che deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo di capo del Larosa della locale di fino Mornasco, ramificata anche in Svizzera, e il quarto motivo di ricorso che contesta del tutto genericamente la qualità di capo e promotore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti attribuita al ricorrente quale mera deduzione del supposto ruolo di capo dell'associazione mafiosa. Posto che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante e al., Rv. 271482 - 01), le censure dedotte in questa sede si sottraggono al puntuale confronto con gli elementi indiziari valorizzati dal provvedimento impugnato e, nuovamente, demandano a questa corte una rilettura del compendio intercettivo. Ed invero, lungi dall'esaurirsi nel riferimento al solo dato della parentela del Larosa, il compendio indiziario, come valorizzato coerentemente dal giudice del riesame, comprende plurime intercettazioni che danno espressamente conto, anche alla luce dei principi di rispetto e solidarietà tra i membri della famiglia vigenti all'interno dell'associazione, così come ricostruito dall'ordinanza genetica, della "posizione apicale" del ricorrente, dedotta da numerosi elementi indiziari: il fatto che lo stesso si sia espresso dirimendo contrasti e impartendo direttive a cui tutti gli associati dovevano attenersi e la partecipazione in varie occasioni ai summit di mafia c.d. "mangiate", nonché l'impegno profuso dal ricorrente nel recapitare denaro alle famiglie dei detenuti, elementi che trovano riscontro nella «chiarissima» descrizione dei rapporti tra i consociati descritti nelle conversazioni intercettate - come quelle del 5.1.2020 e del 2.8.2020, n. 8870 - dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Non solo.;, ino e, l'ordinanza impugnata, riprendendo la ricostruzione dell'ordinanza genetica ritenuta adeguata a sostenere la prognosi di responsabilità del Larosa in tale veste, richiama, poi, quale elemento emblematico della posizione di capo del sodalizio ricoperta dal medesimo, anche l'episodio relativo al battesimo di affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], caldeggiato dal ricorrente, fatto ritenuto pacificamente comprovato dal Tribunale poiché compare in svariati dialoghi tra ì consociati. Infine, quale riscontro ulteriore della posizione di capo del sodalizio, il Tribunale valuta anche, riguardo alla questione sorta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il titolare di un bar, [OSCURATO:PERSONA], la conversazione intercettata in cui Tonietti ricordava a [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente e ad esso subentrato dopo il suo arresto (v. pag. 38 del provvedimento impugnato) come nel periodo di reggenza del ) ricorrente, "finché c'era lui", "nessuno si era mai lamentato". A fronte di tale vicenda, risulta evidente che pecca di genericità intrinseca la censura del ricorrente: egli si limita a indicare gli elementi probatori ritenuti conducenti verso l'esclusione della attribuibilità del ruolo di capo della locale di 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA], insistendo, tra l'altro, in una diversa interpretazione del dialogo in cui si discuteva della proposta di affiliazione del Primerano e assumendo genericamente, alla luce di tale diversa interpretazione, che, pertanto, anche tale conversazione sarebbe dimostrativa del fatto che il ricorrente non era nè capo né promotore dell'organizzazione. Del pari, dal compendio intercettivo emerge, secondo la complessiva ricostruzione del tribunale, il ruolo di vertice del Larosa non solo della locale ‘ndraghetista, ricoperto fino al suo arresto, che lo poneva anche quale soggetto organizzatore nell'associazione criminosa - che, proprio sul territorio elvetico, era precipuamente finalizzata al traffico di sostanza stupefacente ( in particolare, cocaina). 1.4. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato e delle plurime intercettazioni, articolate in termini aspecifici e del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), sono le censure poste con il terzo motivo di ricorso quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. Premesso che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori (v. Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01), in motivazione, il Tribunale correttamente - cfr. tra le altre pag. 33 della pronuncia impugnata - ha ravvisato la natura `ndranghetista della locale, per poi valutare come lo sconfinamento in territorio elvetico fosse volto a un unico ambito di operatività: quello del traffico degli stupefacenti, comunque gestito nell'interesse della stessa cosca con «modus operandi collaudato nel tempo» (si veda a pag. 43 dell'ordinanza impugnata ove si indicano anche gli elementi che caratterizzanti la struttura associativa).Quanto all'affectio societatis, essa risulta, parimenti, genericamente contestata senza un effettivo confronto con la complessiva, articolata, ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato che direttamente, o indirettamente, involge anche tale profilo. 1.5. Infine è inammissibile il quinto motivo di ricorso con cui si contesta l'omessa motivazione riguardo alla ritenuta gravità indiziaria in riferimento ai singoli reati-fine, eccepita già con la memoria difensiva presentata in sede di riesame. A tal riguardo, deve premettersi che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto devolutivo, che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (cfr. Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. il 03/03/2021, Galletta, Rv. 280603 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente; cfr. Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. il 13/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01), e che sussiste, però, l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenere affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01; Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, dep. il 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278162 - 01). Sicché, seppur vero è che, secondo i principi generali, il tribunale del riesame, pur limitandosi alla condivisione delle ragioni adottate dal g.i.p., debba valutare l'intera vicenda devoluta per verificare la sussistenza sia del periculum libertatis che del fumus, indipendentemente dalle censure prospettate, e che a maggior ragione deve tener conto delle censure specifiche dell'impugnante, tuttavia, nel caso di specie, il tribunale ha certamente adempiuto ai suoi compiti; esso, infatti, con riferimento ai reati scopo e alle generiche deduzioni difensive svolte, con riguardo ad essi, nella memoria del 28.12.2021 (ove, in realtà, a pag. 41 della medesima, si contestano solo genericamente i singoli episodi relativi allo spaccio, con un solo rilievo in relazione all'episodio contestato al capo 109), ha fornito risposte adeguate, richiamando, da un lato, nella parte motiva introduttiva dell'ordinanza impugnata (a pag. 22 esgg.), ai fini della ritenuta sussistenza dei presupposti cautelari anche i capi 106), 107), 109), 110), 112), 114), e 124), relativi ai singoli reati-scopo riportati, analizzati e vagliati nell'ordinanza genetica del g.i.p., e, dall'altro, specificamente confutato i rilievi della difesa in ordine al capo 109 (a pag 43 contro-deduce in maniera specifica e congrua in relazione alla supposta incompatibilità della condotta esecutiva di trasporto di droga col ruolo di capo attribuito al ricorrente). 1.6.Le ulteriori deduzioni del ricorrente poste con il motivo nuovo reiterano le censure già proposte con il ricorso principale e sì limitano, anch'esse, a proporre questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che il Tribunale del riesame ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Canc