CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 38792/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2159/2021 la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], pur confermando il giudizio sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a) nella parte in cui ritiene sussistente la recidiva contestata trascurando che l'applicabilità della recidiva richiede una relazione qualificata fra i precedenti dei reo e il nuovo reato; b) mancanza di motivazione circa il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato. Si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341). Nel caso, in esame la Corte ha adeguatamente chiarito, le ragioni della maggiore pericolosità desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla tipologia dei reati, per la loro gravità ed il ridotto intervallo temporale, mentre le circostanze attenuanti generiche sono state motivatamente negate in considerazione anche della disposta revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. Quanto al trattamento sanzionatorio, si deve ricordare che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te o [OSCURATO:PERSONA]