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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 28505/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.19659/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Comune di Pistoia; -intimato- Agenzia delle Entrate,difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avversola sentenza del Tribunale di Pistoia n. 51/2022 d el 20/01/2022 .

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3/10/2023.

Fatti di causa Nel 2017,appresa causalmente (in difetto di ricezione della notifica ex art. 86 co. 2 d.p.r. 602/1973) la notizia che una propria autovettura era stata colpita da provvedimento di fermo amministrativo fino a con- correnza di circa € 80.420 per asseriti debiti tributari e per mancato pagamento di una sanzione pecuniaria per una infrazione del Codice 2di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. della Strada (CdS) commessa a Pistoia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Giudice di pace di Pistoia nei confronti dell’Agen- zia delle Entrate e del Comune di Pistoia opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento di circa € 323, concernente la san- zione amministrativa .

A fondamento il ricorrente a llegava l’invalidità dellanotifica, in quanto eseguita ex art. 143 c.p.c. e non ex art. 140 c.p.c.

Egli proponevainoltre una seconda domanda , di risarcimento dei danni ex «artt. 96 co. 2 c.p.c. e/o 2043 c.c.»cagionati dal fermo am- ministrativo, di cui lamentava l’illegittimità.

In primo grado, il Giudice di pace dichiarava cessata la materia del contenderecon riferimento all’opposizione alla cartella esattoriale, ap- plicando l’art. 4 d.l. 119/2018 (sullo stralcio dei debiti fino a mille €, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010), rigettava nel merito la domanda risarcitoria e compensa va l e spese di lite .

In se- condo grado, l’attore censurava il rigetto della domanda risarcitoria e denunciava l’erroneità della compensazione delle spese per violazione del principio della soccombenza virtuale(facendo valere la fondatezza dei motivi di opposizione alla cartella esattoriale).

L’appello è stato ri- gettato con compensazione delle spese.

Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria.

Deposita atto di costituzione l’Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

1. –Con il primo motivo la parte privata censura il rigetto della do- manda di risarcimento dei danni da fermo amministrativo illegittimo, proposta ex artt. 96 co. 2 c.p.c. e/o 2043 c.c. e da costei fondata sull’inesistenza del diritto e sul difetto di normale prudenza nell’iscri- zione del provvedimento (in precedenza quest’ultimo era stato annul- lato dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze per un vizio di notifica).Si deduce la violazione degli artt. 96, 115, 116 c.p.c. e 2697 3di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. c.c., l’omesso esame circa fatti decisivie la violazione delle norme sul procedimento.

Il primo motivo non è fondato. [OSCURATO:PERSONA].

SU 15354/2015 sui profili rilevanti del fermo am- ministrativo, il Tribunale rilevache il provvedimento si basa su dician- nove cartelle di pagamento, delle quali è oggetto del presente giudizio solo una, di ammontare relativamente modestorispetto a quello risul- tante dalla somma delle altre diciotto.

Il giudice di merito considera che: (a) l’agente di riscossione avrebbe proceduto all’iscrizione del fermo anche in mancanza della cartella relativa alla sanzione per l’in- frazione del CdS; (b) il fermo non è stato iscritto imprudentemente, poiché la parte privatasi era res a difficilmente rep eribile nell’arco degli anni e l’agente aveva confidato non indebitamente sull’indicazione del domicilio fiscale; (c) la parte privata non ha assolto nemmeno all’onere di provare il danno subito; a tale proposito il Tribunale richiama Cass.5447/2020 sul danno da fermo tecnico del veicolo, rileva che è stato allegato genericamente solo il danno da svalutazione del veicolo (dal giugno 2017al settembre 2018: nella prima data il valore del veicolo era stato computato in € 21.500 nell’ambito di una progettata opera- zione di acquisto di una nuova vettura con permuta della vecchia; nella seconda datail veicolo era stato venduto a € 14.600) e considera che i fattori che influenzano il prezzo sono molti, non solo la svalutazione.

La parte privatadenuncia che la conclusione sub (a) abbia un carat- tere meramente congetturalee cita Cass. 16523/2021 sull’inammissi- bilità di congetture distanti dall’id quod plerumque accidit.

Senonché egli contrappone a sua volta congetture, cioè che egli avrebbe ben po- tuto avere la disponibilità finanziaria per saldare diciotto cartelle, ma non gli ulteriori mezzi finanziari per saldare la cartelladi € 323 oggetto dell’attuale giudizio, cosicché non si può logicamente escludere che il 4di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. fermo amministrativo dipenda proprio dal mancato pagamento di quest’ultima.

Orbene, non si tratta di accertare se le congetture della parte privata siano più (o meno) plausibili delle presunzioni del giudice, quanto di ricordare l’aggettivo possessivo «suo» impiegato dall’art. 116 c.p.c.

È il prudente apprezzamento del giudice (non della parte, non della corte di legittimità) il criterio di valutazione e ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

La motivazione con cui il Tribunale ha escluso che la parte privataabbia assolto l’onere della prova concernente l’inesistenza del diritto sulla cui base è stato iscritto il fermo amministrativo è plau- sibile e non offre il fianco a censure in sede di giudizio di legittimità.La medesima conclusione vale con riferimento al profilo sub (b) relativo alla mancata prova dell’imprudenza dell’agente di riscossione nel pro- cedimento di iscrizione del fermo amministrativo del veicolo.

Ciò im- plica un apprezzamento di fatto, che è censurabile nel giudizio di legit- timità solose la correlativa motivazione è contraddittoria in modo ma- nifesto e irriducibile (cfr. Cass. 19298/2016).

Tale contraddittorietà qui non si manifesta.La parte privata censura anche la motivazione rela- tiva al difetto di prova del danno, ma tale profilo è da considerarsi as- sorbito, poiché resiste l’accertamento sull’ esistenza del diritto a base del fermo amministrativo e sul difetto diimprudenza dell’ufficiale della riscossione(e infatti il giudice di merito si sarebbe potuto risparmiare le argomentazionisul difetto di prova del danno).

Il primo motivo è rigettato.

2. - Il secondo motivo censura ex artt. 91 e 92 c.p.c. e per omesso esame circa fatti decisivi che il Tribunale abbia disposto la compensa- zione delle spese.

Il secondo motivo non è fondato. 5di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA].

Argomenta il Tribunale: pur virtualmente vincitore con riguardoalla prima domanda relativa alla cartella esattoriale, l’attore è risultato soc- combente quanto alla domanda risarcitoria; si dà quindi un caso di soc- combenza reciproca, per cui è corretta la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite.

A fondamento della censura, la parte privata premette di aver fon- dato la domanda risarcitoria per l'illegittima iscrizione del fermo ammi- nistrativo sulla base dell’ art. 96 co. 2 c.p.c. (cf r. infatti Cass.12413/2016) e richiamal’orientamento della giurisprudenza di legitti- mitàsecondo il quale il rigetto della domanda di responsabilità aggra- vataex art. 96 co. 2 c.p.c., sempre che rivesta carattere meramente accessoriorispetto alla domanda principale proposta dalla stessa parte e integralmente accolta, non configura una ipotesi di soccombenza re- ciproca, cosicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(cfr. Cass. 18036/2022).

Orbene, fermo l’orientamento giurisprudenziale richiamato (anzi proprio al fine di seguirlo, evitandone indebite applicazioni), si rileva cheesso non si attaglia al caso di specie .

Infatti, quest’ultimo è privo del tratto portantedella fattispecie avuta di mira da tale indirizzo: cioè il carattere meramente accessorio della domanda ex art. 96 co. 2 c.p.c. rigettata, rispetto alla domanda accolta proposta dalla medesima parte.

Nel caso di specie la domanda di responsabilità aggravata è au- tonoma: si fonda sull’asserita inesistenza del diritto a procedere al fermo amministrativo e sull’asserito difetto di normale prudenza nell’iscriverlo da parte dell’agente della riscossione.

Si tratta di profili completamente distinti rispetto al motivo che sorregge la fondatezza della prima domanda.

B asti solo pensare che in un caso si tratta tra l’altro di un vizio della notifica della comunicazione preventiva ex art. 86 co. 2 d.p.r. 602/1973, mentre nell’altro caso si tratta dei vizi di 6di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. notifica relativi alla contestazione dellainfrazione del CdS.

Si tratta di domande connesse al più per mera identità di alcune fra le questioni di fatto da risolvere (come le incertezze relative alla residenza del ricor- rente).

A riprova di ciò, si tenga presente il caso sotteso al la pronuncia ri- chiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi ( Cass.18036/2022).

L’attrice aveva agito per il rilascio di una porzione di unità immobiliaredi cui rivendicava la proprietà, mentre la convenuta aveva domandato l’accertamento di aver usu capito il bene ed aveva richiesto inoltreil risarcimento dei danni da lite temeraria.

Accolta in primo grado la domanda dell’attrice, in appello vi era stata riforma con accoglimento della riconvenzionale di usucapione, rigetto della do- manda di risarcimento da lite temeraria e condanna dell’attrice alle spese.

Manifesto è in tal caso (al contrario che nel presente caso di specie) il carattere meramente accessorio proprio della domanda ex art. 96 co. 2 c.p.c. rispetto alla domanda principale proposta dalla stessa parte (convenuta).

Infatti, nel confermare la sentenza impu- gnata, questa Corte ha statuito che, a fronte dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione , il rigetto della domanda ex art. 96 co. 2 c.p.c. proposta in via accessoria dallaparte convenuta non può entrare in bilanciamento con il rigetto della domanda attorea, al fine di configurare una soccombenza reciproca tra le due parti, cosicché non si può giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.Si tratta pertanto di una domanda riconvenzionale connessa per incompatibilità con la domanda principale attorea,per cui ben si accre- dita la qualificazione di accessorietàdella domanda risarcitoria da lite temeraria (in particolare si tratta essenzialme nte di un nesso di pre- giudizialità-dipendenza,cui si aggiunge l’elemento costitutivo ulteriore del difetto di normale prudenza). 7di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo è rigettato.

3. -Il ricorso è rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese, poiché laparte pubblica ha de positato unicamente un atto di costituzione in giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.19659/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Comune di Pistoia; -intimato- Agenzia delle Entrate,difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avversola sentenza del Tribunale di Pistoia n. 51/2022 d el 20/01/2022 . Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3/10/2023. Fatti di causa Nel 2017,appresa causalmente (in difetto di ricezione della notifica ex art. 86 co. 2 d.p.r. 602/1973) la notizia che una propria autovettura era stata colpita da provvedimento di fermo amministrativo fino a con- correnza di circa € 80.420 per asseriti debiti tributari e per mancato pagamento di una sanzione pecuniaria per una infrazione del Codice 2di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. della Strada (CdS) commessa a Pistoia, [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi al Giudice di pace di Pistoia nei confronti dell’Agen- zia delle Entrate e del Comune di Pistoia opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento di circa € 323, concernente la san- zione amministrativa . A fondamento il ricorrente a llegava l’invalidità dellanotifica, in quanto eseguita ex art. 143 c.p.c. e non ex art. 140 c.p.c. Egli proponevainoltre una seconda domanda , di risarcimento dei danni ex «artt. 96 co. 2 c.p.c. e/o 2043 c.c.»cagionati dal fermo am- ministrativo, di cui lamentava l’illegittimità. In primo grado, il Giudice di pace dichiarava cessata la materia del contenderecon riferimento all’opposizione alla cartella esattoriale, ap- plicando l’art. 4 d.l. 119/2018 (sullo stralcio dei debiti fino a mille €, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010), rigettava nel merito la domanda risarcitoria e compensa va l e spese di lite . In se- condo grado, l’attore censurava il rigetto della domanda risarcitoria e denunciava l’erroneità della compensazione delle spese per violazione del principio della soccombenza virtuale(facendo valere la fondatezza dei motivi di opposizione alla cartella esattoriale). L’appello è stato ri- gettato con compensazione delle spese. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Deposita atto di costituzione l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo la parte privata censura il rigetto della do- manda di risarcimento dei danni da fermo amministrativo illegittimo, proposta ex artt. 96 co. 2 c.p.c. e/o 2043 c.c. e da costei fondata sull’inesistenza del diritto e sul difetto di normale prudenza nell’iscri- zione del provvedimento (in precedenza quest’ultimo era stato annul- lato dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze per un vizio di notifica).Si deduce la violazione degli artt. 96, 115, 116 c.p.c. e 2697 3di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. c.c., l’omesso esame circa fatti decisivie la violazione delle norme sul procedimento. Il primo motivo non è fondato. [OSCURATO:PERSONA]. SU 15354/2015 sui profili rilevanti del fermo am- ministrativo, il Tribunale rilevache il provvedimento si basa su dician- nove cartelle di pagamento, delle quali è oggetto del presente giudizio solo una, di ammontare relativamente modestorispetto a quello risul- tante dalla somma delle altre diciotto. Il giudice di merito considera che: (a) l’agente di riscossione avrebbe proceduto all’iscrizione del fermo anche in mancanza della cartella relativa alla sanzione per l’in- frazione del CdS; (b) il fermo non è stato iscritto imprudentemente, poiché la parte privatasi era res a difficilmente rep eribile nell’arco degli anni e l’agente aveva confidato non indebitamente sull’indicazione del domicilio fiscale; (c) la parte privata non ha assolto nemmeno all’onere di provare il danno subito; a tale proposito il Tribunale richiama Cass.5447/2020 sul danno da fermo tecnico del veicolo, rileva che è stato allegato genericamente solo il danno da svalutazione del veicolo (dal giugno 2017al settembre 2018: nella prima data il valore del veicolo era stato computato in € 21.500 nell’ambito di una progettata opera- zione di acquisto di una nuova vettura con permuta della vecchia; nella seconda datail veicolo era stato venduto a € 14.600) e considera che i fattori che influenzano il prezzo sono molti, non solo la svalutazione. La parte privatadenuncia che la conclusione sub (a) abbia un carat- tere meramente congetturalee cita Cass. 16523/2021 sull’inammissi- bilità di congetture distanti dall’id quod plerumque accidit. Senonché egli contrappone a sua volta congetture, cioè che egli avrebbe ben po- tuto avere la disponibilità finanziaria per saldare diciotto cartelle, ma non gli ulteriori mezzi finanziari per saldare la cartelladi € 323 oggetto dell’attuale giudizio, cosicché non si può logicamente escludere che il 4di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. fermo amministrativo dipenda proprio dal mancato pagamento di quest’ultima. Orbene, non si tratta di accertare se le congetture della parte privata siano più (o meno) plausibili delle presunzioni del giudice, quanto di ricordare l’aggettivo possessivo «suo» impiegato dall’art. 116 c.p.c. È il prudente apprezzamento del giudice (non della parte, non della corte di legittimità) il criterio di valutazione e ricostruzione della situazione di fatto rilevante. La motivazione con cui il Tribunale ha escluso che la parte privataabbia assolto l’onere della prova concernente l’inesistenza del diritto sulla cui base è stato iscritto il fermo amministrativo è plau- sibile e non offre il fianco a censure in sede di giudizio di legittimità.La medesima conclusione vale con riferimento al profilo sub (b) relativo alla mancata prova dell’imprudenza dell’agente di riscossione nel pro- cedimento di iscrizione del fermo amministrativo del veicolo. Ciò im- plica un apprezzamento di fatto, che è censurabile nel giudizio di legit- timità solose la correlativa motivazione è contraddittoria in modo ma- nifesto e irriducibile (cfr. Cass. 19298/2016). Tale contraddittorietà qui non si manifesta.La parte privata censura anche la motivazione rela- tiva al difetto di prova del danno, ma tale profilo è da considerarsi as- sorbito, poiché resiste l’accertamento sull’ esistenza del diritto a base del fermo amministrativo e sul difetto diimprudenza dell’ufficiale della riscossione(e infatti il giudice di merito si sarebbe potuto risparmiare le argomentazionisul difetto di prova del danno). Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo censura ex artt. 91 e 92 c.p.c. e per omesso esame circa fatti decisivi che il Tribunale abbia disposto la compensa- zione delle spese. Il secondo motivo non è fondato. 5di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta il Tribunale: pur virtualmente vincitore con riguardoalla prima domanda relativa alla cartella esattoriale, l’attore è risultato soc- combente quanto alla domanda risarcitoria; si dà quindi un caso di soc- combenza reciproca, per cui è corretta la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite. A fondamento della censura, la parte privata premette di aver fon- dato la domanda risarcitoria per l'illegittima iscrizione del fermo ammi- nistrativo sulla base dell’ art. 96 co. 2 c.p.c. (cf r. infatti Cass.12413/2016) e richiamal’orientamento della giurisprudenza di legitti- mitàsecondo il quale il rigetto della domanda di responsabilità aggra- vataex art. 96 co. 2 c.p.c., sempre che rivesta carattere meramente accessoriorispetto alla domanda principale proposta dalla stessa parte e integralmente accolta, non configura una ipotesi di soccombenza re- ciproca, cosicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(cfr. Cass. 18036/2022). Orbene, fermo l’orientamento giurisprudenziale richiamato (anzi proprio al fine di seguirlo, evitandone indebite applicazioni), si rileva cheesso non si attaglia al caso di specie . Infatti, quest’ultimo è privo del tratto portantedella fattispecie avuta di mira da tale indirizzo: cioè il carattere meramente accessorio della domanda ex art. 96 co. 2 c.p.c. rigettata, rispetto alla domanda accolta proposta dalla medesima parte. Nel caso di specie la domanda di responsabilità aggravata è au- tonoma: si fonda sull’asserita inesistenza del diritto a procedere al fermo amministrativo e sull’asserito difetto di normale prudenza nell’iscriverlo da parte dell’agente della riscossione. Si tratta di profili completamente distinti rispetto al motivo che sorregge la fondatezza della prima domanda. B asti solo pensare che in un caso si tratta tra l’altro di un vizio della notifica della comunicazione preventiva ex art. 86 co. 2 d.p.r. 602/1973, mentre nell’altro caso si tratta dei vizi di 6di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. notifica relativi alla contestazione dellainfrazione del CdS. Si tratta di domande connesse al più per mera identità di alcune fra le questioni di fatto da risolvere (come le incertezze relative alla residenza del ricor- rente). A riprova di ciò, si tenga presente il caso sotteso al la pronuncia ri- chiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi ( Cass.18036/2022). L’attrice aveva agito per il rilascio di una porzione di unità immobiliaredi cui rivendicava la proprietà, mentre la convenuta aveva domandato l’accertamento di aver usu capito il bene ed aveva richiesto inoltreil risarcimento dei danni da lite temeraria. Accolta in primo grado la domanda dell’attrice, in appello vi era stata riforma con accoglimento della riconvenzionale di usucapione, rigetto della do- manda di risarcimento da lite temeraria e condanna dell’attrice alle spese. Manifesto è in tal caso (al contrario che nel presente caso di specie) il carattere meramente accessorio proprio della domanda ex art. 96 co. 2 c.p.c. rispetto alla domanda principale proposta dalla stessa parte (convenuta). Infatti, nel confermare la sentenza impu- gnata, questa Corte ha statuito che, a fronte dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione , il rigetto della domanda ex art. 96 co. 2 c.p.c. proposta in via accessoria dallaparte convenuta non può entrare in bilanciamento con il rigetto della domanda attorea, al fine di configurare una soccombenza reciproca tra le due parti, cosicché non si può giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.Si tratta pertanto di una domanda riconvenzionale connessa per incompatibilità con la domanda principale attorea,per cui ben si accre- dita la qualificazione di accessorietàdella domanda risarcitoria da lite temeraria (in particolare si tratta essenzialme nte di un nesso di pre- giudizialità-dipendenza,cui si aggiunge l’elemento costitutivo ulteriore del difetto di normale prudenza). 7di 7 – 19659/2022 – 2 – 3/10/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è rigettato. 3. -Il ricorso è rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese, poiché laparte pubblica ha de positato unicamente un atto di costituzione in giudizio. Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i
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