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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17683/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 8 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità evidenziate con l'atto di appello; ritenuto che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo con il quali il ricorrente contesta il riconoscimento dell'aggravante di aver fatto uso di un'arma e di aver agito in più persone riunite è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici dell'appello (vedi pagg. 4 e 5 in ordine all'irrilevanza del mancato ritrovamento del coltello ed alla comprovata partecipazione di più persone alla condotta minatoria desumibile dalle dichiarazioni della persona offesa) ritenuto che il terzo motivo di ricorso è aspecifico; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) con argomentazioni prive di illogicità che non vengono scalfite dalle doglianze difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 8 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità evidenziate con l'atto di appello; ritenuto che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo con il quali il ricorrente contesta il riconoscimento dell'aggravante di aver fatto uso di un'arma e di aver agito in più persone riunite è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici dell'appello (vedi pagg. 4 e 5 in ordine all'irrilevanza del mancato ritrovamento del coltello ed alla comprovata partecipazione di più persone alla condotta minatoria desumibile dalle dichiarazioni della persona offesa) ritenuto che il terzo motivo di ricorso è aspecifico; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) con argomentazioni prive di illogicità che non vengono scalfite dalle doglianze difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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