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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26504/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA1dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d2-f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 13, luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo proposto nell'interesse di PALMISANO Domenico, detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con cui il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal nominato, ex art. 35ter 0.P., in relazione al periodo di detenzione 14/07/2017 - 31/03/2020, e, per l'effetto, ha confermato l'impugnata ordinanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PALMISANO Domenico, con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., in quanto proposto da soggetto non legittimato e cioè dall'interessato personalmente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA1dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d2-f [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 13, luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo proposto nell'interesse di PALMISANO Domenico, detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con cui il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal nominato, ex art. 35ter 0.P., in relazione al periodo di detenzione 14/07/2017 - 31/03/2020, e, per l'effetto, ha confermato l'impugnata ordinanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PALMISANO Domenico, con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, c.p.p., in quanto proposto da soggetto non legittimato e cioè dall'interessato personalmente. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris