CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11134/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01 6 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i con indicazione dell’indirizzo p.e.c. in Gallarate, alla via Torino, n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] de LA QUIETEs.r.l. in liquidazione , in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] , n. 21 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona della curatrice dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, al corso Matteotti, n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE –RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1571del 21.4.2016 del la Corte d’Appello di Milano , udita la relazione nella camera di consiglio del 23novembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il F allimento de [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . citava a comparire dinanzi al Tribunale di Varese la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],tra l’altro, di revocare, ai sensi degli artt. 2901 cod. civ . e 66 l.fall. l’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],con cui [OSCURATO:PERSONA] in bonis aveva venduto un immobil e di sua proprietà in Varese, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 20, alla s.p.a. convenuta per il prezzo di euro 5.500.000,00, inferiore al reale valore di mercato. 2. I l giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (nel frattempo posta in liquidazione) , veniva riassunto nei confronti del curatore della fallita, che si costituiva. 3.Intervenivano in oltre in giudizio , ai sensi dell’art. 43 l. fall., [OSCURATO:PERSONA] , presidente del c.d.a. della [OSCURATO:SOCIETA] all’epoca dell’impugnata compravendita, e [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della società, che c hiedevano di accertar e “la congruitàdel prezzo di vendita dell’immobile oggetto dell’azione revocatoria” e “l’assenza di tutti i presupposti dell’art. 2901 c.c. per l’esercizio dell’azione revocatoria” (cfr. controricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 4). 4.Con accordo in data 5.6.2014 il F allimento de L a Quiete e il F allimento della Ansafindefinivano in via transattiva la lite.Indi depositavano, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ. , rispettivamente , rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione, instando per l’estinzione. Con ordinanza del 28.10.2014 il tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio. 5.Con citazione notificata in data 28.4.2015 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appellocontro il provvedimento di estinzione , deducendo di aver un autonomo interesse all’accertamento della piena efficacia della compravendita, in quanto imputati del reato di bancarotta fraudolenta (anche) in relazione all’operazione dedotta in giudizio. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] della Ansafins.p.a. in liquidazione. Entrambi instava no per la declaratoria di inammissibilità, siccome tardivamente proposto, ovvero per il rigetto dell’appello. 6. Con sentenza del 21/4/201 6 la Corte d ’appello di Milano rigettava il gravame. Riteneva infondata l’eccezione pregiudiziale degli appellati, rilevando che l’appelloera stato tempestivamente proposto nel rispetto del termine “lungo” di impugnazione(cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Escludeva tuttavia che gli appellanti avessero un interesse qualificato alla prosecuzione del giudizio, e in particolare a ll ’accertamento - me diante la disposta ma non più espletata c.t.u. - dell a congruità del prezzo della compravendita, da far valere nel processo penale, essendo la sede civile “del tutto separataed autonoma da quella penale” (così sentenza d’appello, pag. 4 ) . Evidenziava infine che erroneamente era stato evocato il disposto dell’art. 43, 2° co., l.fall., concernente non già l’interesse bensì la legittimazione del fallito a stare in giudizio nelle controversie riguardanti rapporti patrimoniali suscettibili di dar luogo ad imputazione per bancarotta fraudolenta (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso avverso tale sentenza; ne hannochiesto, sulla scorta di du e motiv i , la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e il F allimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha nno resistito con separati controricors i , c iascuno dei quali contenente anche ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi. 8.Entrambi i controricorrenti ha nno depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo i ricorrent i principali de nuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105, 2° co., cod. proc. civ. Deducono che in prime cure hanno spiegato intervento adesivo autonomo, siccomeportatori di un interesse autonomo all’accertamento della congruità del prezzo di vendita degliimmobili già di proprietà de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. ricorso principale, pag. 5). Deducono quindi di aver diritto alla decisione nel merito delle domande proposte, in quanto la rinuncia agli atti di attore e convenuto , da essi non accettata, non esplica effetti nei loro confronti (cfr. ricorso principale, pagg. 5 - 6). Deducono,per altro verso, che l’autonomia del giudizio civile e del giudizio penale – pur correttamente evocata dalla Corte di Milano - li abilita appieno a domandare in sede civile l’accertamento della congruità del prezzo della compravendita stipulata fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in bonis (cfr. ricorso principale, pag. 7).Deducono, per altro verso ancora , che la corte d’appello ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine all’addotta rilevanzapenale della transazione che il fallimento attore e il fallimento convenuto hannostipulatoin data 5.6.2014 (cfr. ricorso principale, pag. 9). Deducono segnatamente che la transazione anzidetta è nulla, in quanto conseguenza, così come emerge dagli atti dell’indagine penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Brescia, del reato di abuso d’ufficio commesso in dann o d i [OSCURATO:PERSONA] dai curatori fallimentari in concorso con il giudice delegato (cfr. ricorso principale, pag. 10). 10.Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ.,per avere la corte del merito respinto il motivo d’appello con il quale avevano lamentato che il tribunale non avesse regolato nei loro confronti le spese del giudizio di primo grado, nonostante la loro estraneità alla transazione. 11. Con il primo motivo del proprio ricor so incidentale condizionato, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia,ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 325 e 327 e dell’art. 2909 cod. civ. Premette che Sandro e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 7.11.2014, avevano proposto reclamo ex art. 308 cod. proc. civ avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e c he i l Tribunale di Varese , con sentenza depositata in data 31.3.2015 e poi passata in giudicato, aveva dichiarato il reclamo inammissibile in quanto in prime cure il giudice aveva pronunciato in composizione monocratica –(cfr. ricorso incidentale, pagg. 29 -30).Premette che la proposizione del reclamo exart. 308 cod. proc. civ. in data 7.11.2014 ha segnato la “conoscenza legale”dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Varese e dunque ha comportato il decorso del termine “breve” di cui all’art. 325 cod. proc. civ., cosicché, allorquando con citazione in data 28.4.2015 –pur successiva alla sentenza in data 31.3.2015 - è sta to proposto l’appello innanzi alla Corte di Milano, il termine “breve” era già spirato ed il potere di impugnazione si era già consumato (cfr. ricorso incidentale, pagg. 31 -32). Indi deduce che la Corte di Milano per nulla ha tenuto conto delle suindicate circostanze, allorché ha reputato che l’appello avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Varese fossestato tempestivamente proposto nel rispetto del termine “lungo” (cfr. ricorso incidentale, pag. 33). 12.Con il secondo motivo rileva in subordine (per il caso di accoglimento del ricorso principale e di rigetto del suo primo motivo) che ricorrono i presupposti per far luogo all’estinzione parziale del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra esso e il [OSCURATO:PERSONA] e che debba pertanto essere confermato l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria e del sequestro conservativoimpartito dal Tribunale di Varese con l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 13. C on entrambi i motivi del proprio ricor so incidentale condizionato, declinati l’uno sotto il profilo del vizio di motivazione e l’altro sotto quello della violazione di legge, il [OSCURATO:PERSONA] prospetta le medesime circostanze addotte dal [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo del suo ricorso incidentale (cfr. ricorso incidentale, pagg. 20- 21 ) . 14.Si premette che si ha riscontro del sopravvenuto decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unico difensore costituito dei ricorrenti principali (si veda la nota in calce all’avviso dicancelleria datato 18.8.2023, recante comunicazione della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il giorno 23.11.2023). Tuttavia – fermo il rilievo per cui n el giudizio di cassazione il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo (cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385) – non può non darsi atto che nel cospicuo lasso temporale intercorso tra il decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ben avrebbero potuto i ricorrenti principali adoperarsi onde stare innanzi a questa Corte col ministero di altro avvocato. 15. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento de “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ed ambedue i motivi del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe ( cfr. Cass. nn. 12002/2014; 14039/2021; 2805/2022) non solo il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento de “[OSCURATO:PERSONA]” – secondo motivo espressamente esperito subordinatamente al mancato accoglimento del primo –ma pur il ricorso principale. 16. Questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che l’idoneità della proposizione di mezzi come il reclamo a far decorrere il termine per il mezzo di impugnazione vera e propria effettivamente esperibile è già stata ritenuta dalla Corte. Si è statuito, in particolare, che “ Il principio secondo cui la notificazione dell’impugnazione, ancorché quest’ultima sia inammissibile o improcedibile, equivale, sul piano della ‘conoscenza legale’ da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata, si applica anche nell’ipotesi in cui la dichiarazione d’inammissibilità o d’improcedibilità non precluda la proponibilità di un diverso rimedio, il quale, pertanto, deve essere notificato nel termine ‘breve’ decorrente dalla proposizione dell ’ impugnazione originaria (…) Cass. n. 20547 del 2004; adde, per altra fattispecie, Cass. n. 10177 del 1994”. La censura è, pertanto,priva di fondamento e deve affermarsi il seguente principio di diritto: “L’erronea proposizione del reclamo ai sensi dell’art. 308 c.p.c., comma 1, anziché dell ’ appello avverso l ’ ordinanza dichiarativa dell’estinzione adottata dal Tribunale in funzione di giudice unico è da considerare, a carico del reclamante, come equipollente della conoscenza legale della notificazione dell’ordinanza agli effetti del decorso del termine c.d. breve, di cui all’art. 325 c.p.c., per l’appello, quale mezzo di impugnazione effettivamente proponibile” (così in motivazione Cass. 17.1.2013, n. 1155. Cfr. altresì Cass. 29.1.2010, n. 2055; Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10266). 17.Ebbene, il caso de quo è esattamente sovrapponibile a quello delibato da questa Corte con la pronuncia n. 1155/2013 testécitata. Con ordinanza del 28.10.2014 il Tribunale – monocratico - di Varese ha dichiaratol’estinzione del giudizio (cfr. ricorso principale, pag. 3) . Con reclamo exart. 308 cod. proc. civ. depositato in data 7.11.2014 Sandro ed [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnatol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Varese, reclamo dal medesimo tribunale poi dichiarato inammissibile con sentenza n. 406 depositata in data 31.3.2015 passata in giudicato(cfr. sentenza n. 406/2015 del Tribunale di Varese, pag. 1). Su tale scorta la proposizione del reclamo ex art. 308 cod. proc. civ. ha palesato la “conoscenza legale” dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sicché in data 7.11.2014 ha avuto inizio il decorso del termine “breve” di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Sicché, altresì, alla data del 28.4.2015, dì della proposizione dell’appello, il termine “breve” era sin da martedì 9 dicembre 2014 giunto a compimento.18.In dipendenza dell’inammissibilità, siccome tardivo, dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quindi in accoglimento del primo motivo d el ricorso incidentale condizionatodel curatore del fallimento de “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e di ambedue i motivi del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. la sentenza n. 1571 del 21.4.2016 della Corte d’Appello di Milanova cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ.perché il giudizio non poteva proseguire. L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al le spese del presente giudizio di legittimità ; la liquidazione segue come da dispositivo. Si giustifica, con riferimento al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e ciascuno dei curatori fallimentari, dall’altro, l’integrale compensazione delle spese sia del giudizio di appellosia del giudizio di primo grado. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento de “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ed ambedue i motivi del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., assorbiti il secondomotivo del ricorso incidentale condizionato del curatore del fallimento de “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ed il ricorso principale; cassa senza rinviola sentenza n. 1571 del 21.4.2016 della Corte d’Appello di Milano; condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano , in favore di ciascuno dei controricorrenti, nel complesso in euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente, con riferimento al rapporto processuale traSandro Polita ed [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e ciascuno dei curatori fallimentari, dall’altro, sia le spese del giudizio di appello sia le spese del giudizio di primo