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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08690/2026

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rrottina, il quale dichiara di volerricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamentedomiciliato presso lo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma, via Castelfidardo, n. 60.-ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni all’Agricoltura, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le1 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 1054/2022,del [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia Regione Calabria per le Erogazioniall’Agricoltura - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emessoin favore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che non vi era alcuncredito in favore dello stesso.La mancata erogazione del sostegno economico specifico almiglioramento della qualità di olio d’oliva da parte di [OSCURATO:PERSONA] derivavadal superamento dei parametri di ammissibilità, determinatidall’Agenzia, in quanto la produzione di olio di cui al ricorsomonitorio, pari a kilogrammi 138.236, superava del 25,24% la resamassima di cui al decreto n. 145 del 12 giugno 2013: su unasuperficie pari a mq 574.500,00, di cui al piano colturale delrichiedente, la massima produzione ammissibile era quella dikilogrammi 109.500,00.Peraltro, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ledeterminazioni di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tar, sussistendo la giurisdizioneamministrativa, ove si contrastasse l’esercizio della discrezionalitàamministrativa.Aggiungeva [OSCURATO:PERSONA] che la mera presentazione della domanda,di per sé, non era fatto costitutivo idoneo a fondare una pretesacreditoria.2 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/20262.

Si costituiva il Cambareri, evidenziando che l’erogazione delcontributo era automaticamente discendente dalla presentazionedella domanda e da disposizioni comunitarie nazionali, sussistendoun diritto soggettivo di credito.3.

Per quel che ancora qui rileva, nel giudizio di prime cure,l’opposto Cambareri aveva «espressamente precisato di nonintendere estendere l’oggetto del presente giudizio ad accertamentirelativi all’esercizio della discrezionalità amministrativa», trattandosinella specie di accertare la sussistenza della titolarità di un dirittosoggettivo, «derivante dalla mera presentazione della domanda dierogazione dei contributi».4.

Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1979/2016,depositata il 21/12/2016, accoglieva l’opposizione, revocando ildecreto ingiuntivo ed accertando l’insussistenza del diritto soggettivodi credito a favore dell’opposto che non poteva derivare dalla merapresentazione presso l’[OSCURATO:PERSONA] della domanda di contributocomunitario.5.

Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1)violazione di legge, travisamento dei fatti; 2) omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia; 3)violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. - arbitraria ed erroneainterpretazione delle risultanze probatorie - mancata ammissione deimezzi istruttori richiesti.In particolare, l’appellante rilevava che i terreni nella suatitolarità erano di 640.000 m² e ne 574.500 m², come erroneamentesostenuto da [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, evidenziava che la domanda amministrativa era statainoltrata il 7/5/2012, mentre la circolare [OSCURATO:PERSONA], che avevaintrodotto i limiti di produzione compresi tra 1300 e 2000 Kg/Ha, era3 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026stata emanata il 21/6/2013, quindi dopo oltre un anno dallapresentazione della domanda amministrativa.Peraltro, la produzione dell’appellante rientrava nei limitiintrodotti con la circolare n. 6 del 21/6/2013.6.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.1054/2022 del 23/12/2022, rigettava l’appello.6.1.

Con il primo motivo d’appello il Cambareri deduceva cheerroneamente il primo giudice aveva dichiarato non sussistente undiritto soggettivo in suo favore, in quanto nella fattispecie lagiurisdizione era del giudice amministrativo.Per la Corte territoriale, invece, il tribunale «contrariamente aquanto sostenuto dalla difesa appellante non ha declinato lagiurisdizione, ma ha ritenuto che “la giurisdizione del Giudiceordinario, quindi, sussiste solamente ove la domanda abbia adoggetto il pagamento di un importo già espressamente epositivamente concesso e liquidato dall’Agenzia, ma non ancoraconcretamente erogato”».Nelle note del giudizio di primo grado, del resto, l’opposto «haespressamente dichiarato di non intendere estendere l’oggetto delgiudizio ad accertamenti relativi all’esercizio della discrezionalitàamministrativa, nella erogazione dei contributi all’agricoltura».Pertanto - a giudizio della Corte territoriale - la domandaavente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso eliquidato, ma non ancora erogato, era «assoggettata allagiurisdizione del giudice ordinario, essendo il richiedente, a seguitodell’emanazione dell’atto di concessione del finanziamento, titolaredi un diritto soggettivo».Aggiungeva la Corte d’appello che non poteva però farsiderivare alcun diritto soggettivo di credito in favore del Cambareri«sulla scorta della semplice presentazione della domanda di4 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026ammissione al contributo [OSCURATO:PERSONA] entro dall’emissione di fatturecommerciali di pari importo».6.2.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, la Corte dimerito evidenziava che il mancato riconoscimento di un dirittosoggettivo di credito discendeva dalla natura stessa dell’ente [OSCURATO:PERSONA],che, infatti, non rivestiva solo la funzione di organismo meropagatore.Una volta presentata la domanda, la stessa era soggetta ad unsuccessivo vaglio di un’istruttoria condotta dall’agenzia, «conriferimento alle cui determinazioni di esclusione la parte puòeventualmente adire la giurisdizione amministrativa».Chiariva il giudice di secondo grado che, alla presentazionedella semplice domanda, «non consegue in automatico laconcessione del beneficio come sostiene la difesa appellante», nonessendo sufficiente la mera presentazione della domanda di aiuto peressere creditore dell’organismo pagatore, «in quanto a seguito ditale presentazione non segue alcun automatismo nella formazione diun credito certo, liquido ed esigibile.Ciò accadeva solo all’esito di un’apposita istruttoria condottadall’organismo pagatore «secondo criteri e modalità derivate dallanormativa europea e nazionale».Nella domanda era stata dichiarata una produzione dikilogrammi 138.236, che superava del 25,24% la resa massima dicui al decreto n. 145 del 12/6/2013; pertanto l’[OSCURATO:PERSONA] lo avevaescluso dalle premialità previste dall’art. 68 del regolamento CE n.73/2009, per il superamento dei parametri di ammissibilità.Tra l’altro, la normativa nazionale, ispirata a quella europea,costituita dal D.M. n. 220 del 29/7/2009, prevedeva all’art. 5,comma 2, che il sostegno specifico per il miglioramento della qualità5 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’olio poteva essere concesso per un importo massimo di euro1,00 per kilogrammo di olio extravergine certificato.La regolamentazione nazionale, affidata alla circolare n. 4 del19/4/2013, al decreto commissariale n. 132 del 5/5/2013 ed aldecreto commissariale n. 145 del 12/6/2013, oltre alla circolare n. 6del 21/6/2013, era stata adottata per far fronte a numerosi tentatividi frode.L’appellante, dunque, avendo violato i parametri ammissibilità,aveva determinato l’inammissibilità della sua domanda di contributi.L’[OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad indicare un mero parametro dinatura empirica, da applicare oggettivamente in sede di istruttoriadelle domande, nel rispetto del principio della par condicio fra iconcorrenti, inerente «un rapporto congruo e credibile fra ledimensioni delle aree coltivate e la quantità di olio prodotto, al finedi evitare l’erogazione dei finanziamenti in situazioni che potesserorisultare abnormi ictu oculi, in base all’id quod plerumque accidit».7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiovanni Cambareri, depositando anche memoria scritta.8.

Ha resistito con controricorso l’ARGEA.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 68regolamento CE 19/1/2009, n. 73/2009 e art. 5 D.M. 29/7/2009 - inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».L’art. 68 del regolamento CE 19/1/2009 n. 73 prevede che gliStati membri possano concedere sostegno specifico agli agricoltorial ricorrere di alcune condizioni, tra le quali il miglioramento dellaqualità dei prodotti agricoli.Inoltre, l’art. 5 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] accorda una somma di euro9.000.000,00 e destinata a pagamenti supplementari a favore dei6 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026produttori che conducono aziende olivicole iscritte al sistema deicontrolli.Ad avviso del ricorrente, dunque, contrariamente a quantoaffermato dalla Corte d’appello, «il diritto ad ottenere il contributonasce a seguito della presentazione della domanda unica dipagamento Reg. (CE) campagna 2012, relativa alla richiesta dipremio supplementare per la produzione di olio biologico ai sensi delregolamento (CE) 834/2007, accompagnata dalla certificazione delrelativo quantitativo da parte dell’organismo di controllo».Nella specie, la domanda è stata presentata unitamente allacertificazione rilasciata dall’ente di controllo (Suolo e Salute nellaspecie), con la verifica preliminare della congruità tra la superficie incapo all’azienda ed il quantitativo di olio che l’operatoresuccessivamente vende.Tale certificazione è stata rilasciata «solo ed esclusivamente aseguito della verifica di congruità tra la superficie posseduta, laquantità di olive e la produzione di olive successivamente vendute».La domanda è stata poi inoltrata, per il tramite dellaConfagricoltura, in questo caso CAA Confagricoltura di Catanzaro, eprevia acquisizione della certificazione di SUOLO e SALUTE, che haindicato i quantitativi di olio prodotti nell’anno compreso tral’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del 30/6/2012.Pertanto, «AGEA» doveva limitarsi esclusivamente asuddividere l’importo di 9.000.000 di euro tra gli aventi diritto, «sullasemplice scorta della domanda inoltrata direttamente dallaconfederazione generale dell’agricoltura italiana», che aveva giàprecedentemente provveduto all’accertamento dei requisiti di leggedell’azienda.[OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alla somma di euro 32.761,93, afronte di quantitativo di olio certificato pari a kilogrammi 138.236,00.7 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026Per il ricorrente, dunque, «contrariamente a quanto sostenutodalla Corte D’Appello di [OSCURATO:PERSONA], esiste la Giurisdizione delG.O. nel caso di specie, dal momento che la liquidazione del premiodiscendere l’applicazione automatica delle norme di riferimento».Per tale ragione la Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto inesistente il diritto soggettivo del Cambareri all’erogazionedel contributo comunitario.Non sarebbero presenti, nel procedimento amministrativo dierogazione del contributo, «momenti di valutazione comparativadegli interessi privati e pubblici in gioco», ma esclusivamentel’applicazione di un parametro di natura normativa, qualificabilecome diritto soggettivo.Del resto, il Tar di [OSCURATO:PERSONA], con proprio provvedimentodel 4/6/2013, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione infavore del giudice ordinario.2.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deducela «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Artt. 115 e116 c.p.c. - in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe arbitrariamente ed erroneamenteritenuto di non ammettere le proprie richieste dal Cambareri sindall’atto di costituzione del giudizio di primo grado e reiterate neisuccessivi scritti difensivi.L’accoglimento delle richieste istruttorie avrebbe condotto laCorte territoriale ad accogliere la domanda.3.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duoledella «violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 111Costituzione - Radicale assenza di motivazione - Ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. - Nullità della sentenza per apertaviolazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c.».8 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026La sentenza impugnata sarebbe dotata di motivazione soloapparente, «totalmente inidonea a rispondere al suo scopo, del tuttoillogica, incoerente oltre che assolutamente disancorata dallerisultanze di causa».Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere che ARCEAdeterminasse gli importi spettanti ai singoli richiedenti, mentre ilpremio «partendo da Plafond di 9.000.000 di euro per l’anno inquestione che lo Stato membro aveva già determinato, dovevaessere suddiviso semplicemente fra gli aventi diritto».Inoltre, il ricorrente aveva ribadito che era in possesso di mq640.000 di terreno e non di mq

574.500.4. Il primo motivo è inammissibile.4.1.

In realtà, il ricorrente non censura l’effettiva ratiodecidendi della sentenza impugnata.Infatti, la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenutonel motivo di ricorso, ha accertato la sussistenza della giurisdizionedel giudice ordinario, e non del giudice amministrativo.Ciò anche perché, una volta sollevata la questione digiurisdizione da parte del primo giudice, il Cambareri aveva«espressamente precisato di non intendere estendere l’oggetto delpresente giudizio ad accertamenti relativi all’esercizio delladiscrezionalità amministrativa, nell’erogazione dei contributiall’agricoltura».La ragione del rigetto dell’appello è sovrapponibile allamotivazione della sentenza di primo grado, nel senso che il diritto dicredito del Cambareri non era collegato unicamente allapresentazione della sua domanda di aiuti comunitari, ma passavanecessariamente attraverso un controllo istruttorio di [OSCURATO:PERSONA].Per il primo giudice, infatti, per quel che risulta dallamotivazione della sentenza d’appello, non sussisteva «alcun diritto9 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026soggettivo di credito in capo all’opposto derivante dalla merapresentazione presso l’[OSCURATO:PERSONA] della domanda di contributocomunitario per quel causa».Allo stesso modo, la Corte d’appello ha confermato che «allapresentazione della semplice domanda non consegue in automaticola concessione del beneficio come sostiene la difesa appellante, nonè sufficiente la mera presentazione della domanda di aiuto per esserecreditore dell’organismo pagatore, in quanto a seguito di talepresentazione non segue alcun automatismo nella formazione di uncredito certo, liquido ed esigibile; esso, invero, risulterà solo all’esitodi un’apposita istruttoria condotta dall’organismo pagatore secondocriteri e modalità derivate dalla normativa europea e nazionale».Questa è la vera ratio decidendi sia della sentenza di primecure che di quella d’appello, non colta in alcun modo dalla ricorrentenel motivo di ricorso per cassazione.4.2.

Tra l’altro, tale motivazione, risulta perfettamente in lineasia con la normativa comunitaria che con la disciplina nazionale chedi essa ha fatto attuazione.Entrambe le normative prevedono specifici controlli perriconoscere gli aiuti comunitari.Ed infatti, l’art. 1 (Riconoscimento degli organismi pagatori)del Regolamento CE n. 885/2006 (recante modalità di applicazionedel regolamento CE n. 1290 /2005 del Consiglio per quanto riguardail riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e laliquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) prevede che «[p]essere riconosciuti, gli organismi pagatori, quali definiti all’art. 6,paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, devono disporredi una struttura amministrativa e di un sistema di controllo internoconformi ai criteri di cui all’allegato I del presente regolamento (di10 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026seguito “criteri per il riconosci mento”) e relative ai seguenti aspetti:[…] b) attività di controllo».L’art. 68 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19gennaio 2009 (che stabilisce norme comuni relative ai regimi disostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricolacomune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degliagricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, n.247/2006, n. 378/2007 approva il regolamento CE n. 1782/2003)dispone che «gli Stati membri possono concedere sostegno specificoagli agricoltori alle condizioni previste dal presente capitolo:a) per[…] ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli».Il D.M. 29/7/2009 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 del regolamento CEn. 73/2009, si occupa della sostegno specifico per il miglioramentodella qualità dell’olio di oliva, prevedendo «[u]na somma di9.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari afavore dei produttori che conducono aziende olivicole iscritte alsistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione aisensi del regolamento CE n. 510/2006 e ai produttori olivicoli checertificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n.834/2007.

Il periodo di riferimento annuale inizia il 1 luglio e siconclude il 30 giugno dell’anno successivo».5.

Questa regolamentazione di carattere generale, che pur fariferimento a possibili controlli, viene declinata nell’ambito delladisciplina nazionale.In particolare, l’art. 12 ([OSCURATO:PERSONA]) dellalegge regionale Calabria 8/7/2002, n. 24 (Interventi a favore delsettore agricolo e agroalimentare) stabilisce che «[l]a Giuntaregionale, con propri atti, in coerenza con la vigente normativacomunitaria e nazionale, assicura il compimento di tutti gli11 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026adempimenti connessi alla istituzione di un Organismo PagatoreRegionale avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti,comprese la contabilizzazione e rendicontazione, dei pagamentieffettuati a tale titolo per tutte le spese […]».È evidente il riferimento alla verifica in relazione all’erogazionedegli aiuti, che deve avvenire in modo corretto, attraverso lacontabilizzazione e la rendicontazione.Del resto, tra le competenze di [OSCURATO:PERSONA], nello statuto, all’art. 2(Funzioni e competenze) si prevede tra i suoi compiti quello di «3.a) autorizzare i pagamenti, determinando l’importo che, in esitoall’istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente allanormativa comunitaria e nazionale».All’art. 13 dello statuto (Controlli e verifiche) si stabilisce che«[l]e procedure messe in atto dal [OSCURATO:PERSONA] devono garantire che ledomande soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria,nazionale e regionale per poter accedere agli aiuti e che i pagamentisiano erogati esclusivamente ai richiedenti», tanto che «il controlloamministrativo si svolge anche attraverso l’utilizzo dei servizi fornitidalla AGEA, dei dati del servizio informativo regionale e dei dati delSistema [OSCURATO:PERSONA] (SIAN)».6.

Questa è del resto l’interpretazione di tale specialenormativa da parte della giurisprudenza di legittimità.Si è ritenuto infatti che, in tema di aiuti comunitari e disostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (nellaspecie relativa alla produzione di olio di oliva), l'esigenza di garantireche gli aiuti siano erogati a soggetti che ne abbiano titolo, in misuracorrispondente alle loro spettanze, è assicurata attraverso uncomplesso sistema di controlli, affidati, in primo luogo, alleorganizzazioni di produttori (o alle relative unioni) che fungono datramite nella presentazione della documentazione necessaria12 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026all'ottenimento del beneficio e nell'erogazione dello stesso, rafforzatidalla comparazione dei dati forniti dal singolo produttore con quellirisultanti dai frantoi cui egli ha l'onere di rivolgersi, e poi sottopostialla generale vigilanza dell'ente pubblico (oggi AGEA) a ciò deputatodallo Stato.

Ne consegue che ai dati indicati nella documentazioneproveniente dalla competente organizzazione di categoria non puòessere negato valore di verità - essendo tale documentazione giàfiltrata dall'insieme dei controlli che proprio alla medesimaorganizzazione sono demandati -, almeno fin quando il suddetto entepubblico, facendo eventualmente ricorso ai dati dello schedariocomputerizzato o a quelli del catasto oleario, non abbia individuatoin quella medesima documentazione specifici errori, falsità odomissioni (Cass., sez. 1, 21/8/2023, n. 24953).Si è, quindi, in presenza di un doppio controllo, prima da partedelle organizzazioni dei produttori e, successivamente, da partedell’ente pubblico, come avvenuto nel caso di specie, da parte diARCEA.8.

Il secondo motivo è inammissibile.Il ricorrente, infatti, non ha neppure riportato, sia pure perstralcio, il contenuto del provvedimento della Corte d’appello cheaveva respinto la richiesta di ammissione di prova testimoniale.Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimitàquello per cui il mancato esercizio, da parte del giudice di appello,del potere discrezionale di invitare le parti a produrre ladocumentazione mancante o di ammettere una prova testimonialenon può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti iprovvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod.proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio non sianogiustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass.,sez. 2, 29/3/2007, n. 7700; Cass., sez. 3, 8/2/2012, n. 1754, ove si13 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026è respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva ritenutodi non ammettere una prova testimoniale a conferma del sesso di undocumento non reperito in atti).Dal controricorso emerge che la Corte d’appello non haammesso le prove testimoniali richieste dall’appellante «in quanto lachiesta prova attiene a circostanze già approvatedocumentalmente».9.

Il terzo motivo è inammissibile.La motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente,non solo graficamente, ma anche nella indicazione delle ragionilogiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.In sostanza, la Corte territoriale ha rigettato i motivi diimpugnazione in quanto non era fondata la pretesa del Cambareri, ilquale pretendeva il riconoscimento del diritto al contributoesclusivamente tramite presentazione della domanda, avulsa daqualsiasi controllo da parte dell’ente pubblico.La Corte d’appello ha invece osservato che la legislazione, siacomunitaria, sia nazionale, imponeva rigidi controlli amministrativi,proprio al fine di evitare possibili frodi.Il giudice di secondo grado ha sottolineato che «per far fronteai numerosi tentativi di frode perpetrati», con decreto n. 132 del2013 del commissario straordinario erano state approvate e resenote le «[OSCURATO:PERSONA] istruttorie» e che con il decreto n. 145 del 2013erano stati ulteriormente precisati i criteri, «a seguito di un accuratoiter istruttorio».Ha anche richiamato una pronuncia del Tar di Catanzaro n.1749 2014, in base alla quale «le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] non possonoessere ricondotte a quelle di un mero esecutore materiale dipagamenti, ma che esse si estendono fino ad includere attività diistruttoria e di controllo, in ordine alla valutazione dell’ammissibilità14 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026delle domande, della loro conformità alle normative comunitarie,nazionali e regionali, dello stesso recupero delle sommeindebitamente percepite».La motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente,ed esplicita in modo chiaro i passaggi logici che l’hanno condotta alladecisione.10.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 4.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 16 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli15 RG n. 9989/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrottina, il quale dichiara di volerricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamentedomiciliato presso lo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma, via Castelfidardo, n. 60.-ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni all’Agricoltura, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le1 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 1054/2022,del [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia Regione Calabria per le Erogazioniall’Agricoltura - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emessoin favore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che non vi era alcuncredito in favore dello stesso.La mancata erogazione del sostegno economico specifico almiglioramento della qualità di olio d’oliva da parte di [OSCURATO:PERSONA] derivavadal superamento dei parametri di ammissibilità, determinatidall’Agenzia, in quanto la produzione di olio di cui al ricorsomonitorio, pari a kilogrammi 138.236, superava del 25,24% la resamassima di cui al decreto n. 145 del 12 giugno 2013: su unasuperficie pari a mq 574.500,00, di cui al piano colturale delrichiedente, la massima produzione ammissibile era quella dikilogrammi 109.500,00.Peraltro, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ledeterminazioni di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tar, sussistendo la giurisdizioneamministrativa, ove si contrastasse l’esercizio della discrezionalitàamministrativa.Aggiungeva [OSCURATO:PERSONA] che la mera presentazione della domanda,di per sé, non era fatto costitutivo idoneo a fondare una pretesacreditoria.2 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/20262. Si costituiva il Cambareri, evidenziando che l’erogazione delcontributo era automaticamente discendente dalla presentazionedella domanda e da disposizioni comunitarie nazionali, sussistendoun diritto soggettivo di credito.3. Per quel che ancora qui rileva, nel giudizio di prime cure,l’opposto Cambareri aveva «espressamente precisato di nonintendere estendere l’oggetto del presente giudizio ad accertamentirelativi all’esercizio della discrezionalità amministrativa», trattandosinella specie di accertare la sussistenza della titolarità di un dirittosoggettivo, «derivante dalla mera presentazione della domanda dierogazione dei contributi».4. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1979/2016,depositata il 21/12/2016, accoglieva l’opposizione, revocando ildecreto ingiuntivo ed accertando l’insussistenza del diritto soggettivodi credito a favore dell’opposto che non poteva derivare dalla merapresentazione presso l’[OSCURATO:PERSONA] della domanda di contributocomunitario.5. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1)violazione di legge, travisamento dei fatti; 2) omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia; 3)violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. - arbitraria ed erroneainterpretazione delle risultanze probatorie - mancata ammissione deimezzi istruttori richiesti.In particolare, l’appellante rilevava che i terreni nella suatitolarità erano di 640.000 m² e ne 574.500 m², come erroneamentesostenuto da [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, evidenziava che la domanda amministrativa era statainoltrata il 7/5/2012, mentre la circolare [OSCURATO:PERSONA], che avevaintrodotto i limiti di produzione compresi tra 1300 e 2000 Kg/Ha, era3 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026stata emanata il 21/6/2013, quindi dopo oltre un anno dallapresentazione della domanda amministrativa.Peraltro, la produzione dell’appellante rientrava nei limitiintrodotti con la circolare n. 6 del 21/6/2013.6. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.1054/2022 del 23/12/2022, rigettava l’appello.6.1. Con il primo motivo d’appello il Cambareri deduceva cheerroneamente il primo giudice aveva dichiarato non sussistente undiritto soggettivo in suo favore, in quanto nella fattispecie lagiurisdizione era del giudice amministrativo.Per la Corte territoriale, invece, il tribunale «contrariamente aquanto sostenuto dalla difesa appellante non ha declinato lagiurisdizione, ma ha ritenuto che “la giurisdizione del Giudiceordinario, quindi, sussiste solamente ove la domanda abbia adoggetto il pagamento di un importo già espressamente epositivamente concesso e liquidato dall’Agenzia, ma non ancoraconcretamente erogato”».Nelle note del giudizio di primo grado, del resto, l’opposto «haespressamente dichiarato di non intendere estendere l’oggetto delgiudizio ad accertamenti relativi all’esercizio della discrezionalitàamministrativa, nella erogazione dei contributi all’agricoltura».Pertanto - a giudizio della Corte territoriale - la domandaavente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso eliquidato, ma non ancora erogato, era «assoggettata allagiurisdizione del giudice ordinario, essendo il richiedente, a seguitodell’emanazione dell’atto di concessione del finanziamento, titolaredi un diritto soggettivo».Aggiungeva la Corte d’appello che non poteva però farsiderivare alcun diritto soggettivo di credito in favore del Cambareri«sulla scorta della semplice presentazione della domanda di4 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026ammissione al contributo [OSCURATO:PERSONA] entro dall’emissione di fatturecommerciali di pari importo».6.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, la Corte dimerito evidenziava che il mancato riconoscimento di un dirittosoggettivo di credito discendeva dalla natura stessa dell’ente [OSCURATO:PERSONA],che, infatti, non rivestiva solo la funzione di organismo meropagatore.Una volta presentata la domanda, la stessa era soggetta ad unsuccessivo vaglio di un’istruttoria condotta dall’agenzia, «conriferimento alle cui determinazioni di esclusione la parte puòeventualmente adire la giurisdizione amministrativa».Chiariva il giudice di secondo grado che, alla presentazionedella semplice domanda, «non consegue in automatico laconcessione del beneficio come sostiene la difesa appellante», nonessendo sufficiente la mera presentazione della domanda di aiuto peressere creditore dell’organismo pagatore, «in quanto a seguito ditale presentazione non segue alcun automatismo nella formazione diun credito certo, liquido ed esigibile.Ciò accadeva solo all’esito di un’apposita istruttoria condottadall’organismo pagatore «secondo criteri e modalità derivate dallanormativa europea e nazionale».Nella domanda era stata dichiarata una produzione dikilogrammi 138.236, che superava del 25,24% la resa massima dicui al decreto n. 145 del 12/6/2013; pertanto l’[OSCURATO:PERSONA] lo avevaescluso dalle premialità previste dall’art. 68 del regolamento CE n.73/2009, per il superamento dei parametri di ammissibilità.Tra l’altro, la normativa nazionale, ispirata a quella europea,costituita dal D.M. n. 220 del 29/7/2009, prevedeva all’art. 5,comma 2, che il sostegno specifico per il miglioramento della qualità5 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’olio poteva essere concesso per un importo massimo di euro1,00 per kilogrammo di olio extravergine certificato.La regolamentazione nazionale, affidata alla circolare n. 4 del19/4/2013, al decreto commissariale n. 132 del 5/5/2013 ed aldecreto commissariale n. 145 del 12/6/2013, oltre alla circolare n. 6del 21/6/2013, era stata adottata per far fronte a numerosi tentatividi frode.L’appellante, dunque, avendo violato i parametri ammissibilità,aveva determinato l’inammissibilità della sua domanda di contributi.L’[OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad indicare un mero parametro dinatura empirica, da applicare oggettivamente in sede di istruttoriadelle domande, nel rispetto del principio della par condicio fra iconcorrenti, inerente «un rapporto congruo e credibile fra ledimensioni delle aree coltivate e la quantità di olio prodotto, al finedi evitare l’erogazione dei finanziamenti in situazioni che potesserorisultare abnormi ictu oculi, in base all’id quod plerumque accidit».7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiovanni Cambareri, depositando anche memoria scritta.8. Ha resistito con controricorso l’ARGEA.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 68regolamento CE 19/1/2009, n. 73/2009 e art. 5 D.M. 29/7/2009 - inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».L’art. 68 del regolamento CE 19/1/2009 n. 73 prevede che gliStati membri possano concedere sostegno specifico agli agricoltorial ricorrere di alcune condizioni, tra le quali il miglioramento dellaqualità dei prodotti agricoli.Inoltre, l’art. 5 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] accorda una somma di euro9.000.000,00 e destinata a pagamenti supplementari a favore dei6 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026produttori che conducono aziende olivicole iscritte al sistema deicontrolli.Ad avviso del ricorrente, dunque, contrariamente a quantoaffermato dalla Corte d’appello, «il diritto ad ottenere il contributonasce a seguito della presentazione della domanda unica dipagamento Reg. (CE) campagna 2012, relativa alla richiesta dipremio supplementare per la produzione di olio biologico ai sensi delregolamento (CE) 834/2007, accompagnata dalla certificazione delrelativo quantitativo da parte dell’organismo di controllo».Nella specie, la domanda è stata presentata unitamente allacertificazione rilasciata dall’ente di controllo (Suolo e Salute nellaspecie), con la verifica preliminare della congruità tra la superficie incapo all’azienda ed il quantitativo di olio che l’operatoresuccessivamente vende.Tale certificazione è stata rilasciata «solo ed esclusivamente aseguito della verifica di congruità tra la superficie posseduta, laquantità di olive e la produzione di olive successivamente vendute».La domanda è stata poi inoltrata, per il tramite dellaConfagricoltura, in questo caso CAA Confagricoltura di Catanzaro, eprevia acquisizione della certificazione di SUOLO e SALUTE, che haindicato i quantitativi di olio prodotti nell’anno compreso tral’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del 30/6/2012.Pertanto, «AGEA» doveva limitarsi esclusivamente asuddividere l’importo di 9.000.000 di euro tra gli aventi diritto, «sullasemplice scorta della domanda inoltrata direttamente dallaconfederazione generale dell’agricoltura italiana», che aveva giàprecedentemente provveduto all’accertamento dei requisiti di leggedell’azienda.[OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alla somma di euro 32.761,93, afronte di quantitativo di olio certificato pari a kilogrammi 138.236,00.7 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026Per il ricorrente, dunque, «contrariamente a quanto sostenutodalla Corte D’Appello di [OSCURATO:PERSONA], esiste la Giurisdizione delG.O. nel caso di specie, dal momento che la liquidazione del premiodiscendere l’applicazione automatica delle norme di riferimento».Per tale ragione la Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto inesistente il diritto soggettivo del Cambareri all’erogazionedel contributo comunitario.Non sarebbero presenti, nel procedimento amministrativo dierogazione del contributo, «momenti di valutazione comparativadegli interessi privati e pubblici in gioco», ma esclusivamentel’applicazione di un parametro di natura normativa, qualificabilecome diritto soggettivo.Del resto, il Tar di [OSCURATO:PERSONA], con proprio provvedimentodel 4/6/2013, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione infavore del giudice ordinario.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deducela «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Artt. 115 e116 c.p.c. - in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe arbitrariamente ed erroneamenteritenuto di non ammettere le proprie richieste dal Cambareri sindall’atto di costituzione del giudizio di primo grado e reiterate neisuccessivi scritti difensivi.L’accoglimento delle richieste istruttorie avrebbe condotto laCorte territoriale ad accogliere la domanda.3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duoledella «violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 111Costituzione - Radicale assenza di motivazione - Ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. - Nullità della sentenza per apertaviolazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c.».8 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026La sentenza impugnata sarebbe dotata di motivazione soloapparente, «totalmente inidonea a rispondere al suo scopo, del tuttoillogica, incoerente oltre che assolutamente disancorata dallerisultanze di causa».Avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere che ARCEAdeterminasse gli importi spettanti ai singoli richiedenti, mentre ilpremio «partendo da Plafond di 9.000.000 di euro per l’anno inquestione che lo Stato membro aveva già determinato, dovevaessere suddiviso semplicemente fra gli aventi diritto».Inoltre, il ricorrente aveva ribadito che era in possesso di mq640.000 di terreno e non di mq 574.500.4. Il primo motivo è inammissibile.4.1. In realtà, il ricorrente non censura l’effettiva ratiodecidendi della sentenza impugnata.Infatti, la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenutonel motivo di ricorso, ha accertato la sussistenza della giurisdizionedel giudice ordinario, e non del giudice amministrativo.Ciò anche perché, una volta sollevata la questione digiurisdizione da parte del primo giudice, il Cambareri aveva«espressamente precisato di non intendere estendere l’oggetto delpresente giudizio ad accertamenti relativi all’esercizio delladiscrezionalità amministrativa, nell’erogazione dei contributiall’agricoltura».La ragione del rigetto dell’appello è sovrapponibile allamotivazione della sentenza di primo grado, nel senso che il diritto dicredito del Cambareri non era collegato unicamente allapresentazione della sua domanda di aiuti comunitari, ma passavanecessariamente attraverso un controllo istruttorio di [OSCURATO:PERSONA].Per il primo giudice, infatti, per quel che risulta dallamotivazione della sentenza d’appello, non sussisteva «alcun diritto9 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026soggettivo di credito in capo all’opposto derivante dalla merapresentazione presso l’[OSCURATO:PERSONA] della domanda di contributocomunitario per quel causa».Allo stesso modo, la Corte d’appello ha confermato che «allapresentazione della semplice domanda non consegue in automaticola concessione del beneficio come sostiene la difesa appellante, nonè sufficiente la mera presentazione della domanda di aiuto per esserecreditore dell’organismo pagatore, in quanto a seguito di talepresentazione non segue alcun automatismo nella formazione di uncredito certo, liquido ed esigibile; esso, invero, risulterà solo all’esitodi un’apposita istruttoria condotta dall’organismo pagatore secondocriteri e modalità derivate dalla normativa europea e nazionale».Questa è la vera ratio decidendi sia della sentenza di primecure che di quella d’appello, non colta in alcun modo dalla ricorrentenel motivo di ricorso per cassazione.4.2. Tra l’altro, tale motivazione, risulta perfettamente in lineasia con la normativa comunitaria che con la disciplina nazionale chedi essa ha fatto attuazione.Entrambe le normative prevedono specifici controlli perriconoscere gli aiuti comunitari.Ed infatti, l’art. 1 (Riconoscimento degli organismi pagatori)del Regolamento CE n. 885/2006 (recante modalità di applicazionedel regolamento CE n. 1290 /2005 del Consiglio per quanto riguardail riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e laliquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) prevede che «[p]essere riconosciuti, gli organismi pagatori, quali definiti all’art. 6,paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, devono disporredi una struttura amministrativa e di un sistema di controllo internoconformi ai criteri di cui all’allegato I del presente regolamento (di10 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026seguito “criteri per il riconosci mento”) e relative ai seguenti aspetti:[…] b) attività di controllo».L’art. 68 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19gennaio 2009 (che stabilisce norme comuni relative ai regimi disostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricolacomune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degliagricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, n.247/2006, n. 378/2007 approva il regolamento CE n. 1782/2003)dispone che «gli Stati membri possono concedere sostegno specificoagli agricoltori alle condizioni previste dal presente capitolo:a) per[…] ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli».Il D.M. 29/7/2009 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 del regolamento CEn. 73/2009, si occupa della sostegno specifico per il miglioramentodella qualità dell’olio di oliva, prevedendo «[u]na somma di9.000.000 di euro è destinata a pagamenti annuali supplementari afavore dei produttori che conducono aziende olivicole iscritte alsistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione aisensi del regolamento CE n. 510/2006 e ai produttori olivicoli checertificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n.834/2007. Il periodo di riferimento annuale inizia il 1 luglio e siconclude il 30 giugno dell’anno successivo».5. Questa regolamentazione di carattere generale, che pur fariferimento a possibili controlli, viene declinata nell’ambito delladisciplina nazionale.In particolare, l’art. 12 ([OSCURATO:PERSONA]) dellalegge regionale Calabria 8/7/2002, n. 24 (Interventi a favore delsettore agricolo e agroalimentare) stabilisce che «[l]a Giuntaregionale, con propri atti, in coerenza con la vigente normativacomunitaria e nazionale, assicura il compimento di tutti gli11 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026adempimenti connessi alla istituzione di un Organismo PagatoreRegionale avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti,comprese la contabilizzazione e rendicontazione, dei pagamentieffettuati a tale titolo per tutte le spese […]».È evidente il riferimento alla verifica in relazione all’erogazionedegli aiuti, che deve avvenire in modo corretto, attraverso lacontabilizzazione e la rendicontazione.Del resto, tra le competenze di [OSCURATO:PERSONA], nello statuto, all’art. 2(Funzioni e competenze) si prevede tra i suoi compiti quello di «3.a) autorizzare i pagamenti, determinando l’importo che, in esitoall’istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente allanormativa comunitaria e nazionale».All’art. 13 dello statuto (Controlli e verifiche) si stabilisce che«[l]e procedure messe in atto dal [OSCURATO:PERSONA] devono garantire che ledomande soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria,nazionale e regionale per poter accedere agli aiuti e che i pagamentisiano erogati esclusivamente ai richiedenti», tanto che «il controlloamministrativo si svolge anche attraverso l’utilizzo dei servizi fornitidalla AGEA, dei dati del servizio informativo regionale e dei dati delSistema [OSCURATO:PERSONA] (SIAN)».6. Questa è del resto l’interpretazione di tale specialenormativa da parte della giurisprudenza di legittimità.Si è ritenuto infatti che, in tema di aiuti comunitari e disostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (nellaspecie relativa alla produzione di olio di oliva), l'esigenza di garantireche gli aiuti siano erogati a soggetti che ne abbiano titolo, in misuracorrispondente alle loro spettanze, è assicurata attraverso uncomplesso sistema di controlli, affidati, in primo luogo, alleorganizzazioni di produttori (o alle relative unioni) che fungono datramite nella presentazione della documentazione necessaria12 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026all'ottenimento del beneficio e nell'erogazione dello stesso, rafforzatidalla comparazione dei dati forniti dal singolo produttore con quellirisultanti dai frantoi cui egli ha l'onere di rivolgersi, e poi sottopostialla generale vigilanza dell'ente pubblico (oggi AGEA) a ciò deputatodallo Stato. Ne consegue che ai dati indicati nella documentazioneproveniente dalla competente organizzazione di categoria non puòessere negato valore di verità - essendo tale documentazione giàfiltrata dall'insieme dei controlli che proprio alla medesimaorganizzazione sono demandati -, almeno fin quando il suddetto entepubblico, facendo eventualmente ricorso ai dati dello schedariocomputerizzato o a quelli del catasto oleario, non abbia individuatoin quella medesima documentazione specifici errori, falsità odomissioni (Cass., sez. 1, 21/8/2023, n. 24953).Si è, quindi, in presenza di un doppio controllo, prima da partedelle organizzazioni dei produttori e, successivamente, da partedell’ente pubblico, come avvenuto nel caso di specie, da parte diARCEA.8. Il secondo motivo è inammissibile.Il ricorrente, infatti, non ha neppure riportato, sia pure perstralcio, il contenuto del provvedimento della Corte d’appello cheaveva respinto la richiesta di ammissione di prova testimoniale.Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimitàquello per cui il mancato esercizio, da parte del giudice di appello,del potere discrezionale di invitare le parti a produrre ladocumentazione mancante o di ammettere una prova testimonialenon può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti iprovvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod.proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio non sianogiustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass.,sez. 2, 29/3/2007, n. 7700; Cass., sez. 3, 8/2/2012, n. 1754, ove si13 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026è respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva ritenutodi non ammettere una prova testimoniale a conferma del sesso di undocumento non reperito in atti).Dal controricorso emerge che la Corte d’appello non haammesso le prove testimoniali richieste dall’appellante «in quanto lachiesta prova attiene a circostanze già approvatedocumentalmente».9. Il terzo motivo è inammissibile.La motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente,non solo graficamente, ma anche nella indicazione delle ragionilogiche e giuridiche sottese alla decisione adottata.In sostanza, la Corte territoriale ha rigettato i motivi diimpugnazione in quanto non era fondata la pretesa del Cambareri, ilquale pretendeva il riconoscimento del diritto al contributoesclusivamente tramite presentazione della domanda, avulsa daqualsiasi controllo da parte dell’ente pubblico.La Corte d’appello ha invece osservato che la legislazione, siacomunitaria, sia nazionale, imponeva rigidi controlli amministrativi,proprio al fine di evitare possibili frodi.Il giudice di secondo grado ha sottolineato che «per far fronteai numerosi tentativi di frode perpetrati», con decreto n. 132 del2013 del commissario straordinario erano state approvate e resenote le «[OSCURATO:PERSONA] istruttorie» e che con il decreto n. 145 del 2013erano stati ulteriormente precisati i criteri, «a seguito di un accuratoiter istruttorio».Ha anche richiamato una pronuncia del Tar di Catanzaro n.1749 2014, in base alla quale «le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] non possonoessere ricondotte a quelle di un mero esecutore materiale dipagamenti, ma che esse si estendono fino ad includere attività diistruttoria e di controllo, in ordine alla valutazione dell’ammissibilità14 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9989/2023Numero sezionale 4409/2025Numero di raccolta generale 8690/2026Data pubblicazione 07/04/2026delle domande, della loro conformità alle normative comunitarie,nazionali e regionali, dello stesso recupero delle sommeindebitamente percepite».La motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente,ed esplicita in modo chiaro i passaggi logici che l’hanno condotta alladecisione.10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 4.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 16 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli15 RG n. 9989/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 08690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris