CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 agosto 2021
Cassazione n. 41994/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 23/10/2020 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Benevento in data 7/1/2020 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riduceva ad anni due,mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena inflitta all'imputato per i delitti di resistenza, lesioni aggravate a P.u. e ricettazione nonché per la contravvenzione ex art. 707 cod.pen., reati tutti accertati in Benevento il 3/3/2019 e giudicati nelle forme del rito abbreviato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:r 2.1 la violazione degli artt. 546, comma 1 lett. e), e 533, comma 2, cod.proc.pen. nonché la mancanza di motivazione per avere la Corte di merito omesso di precisare gli aumenti di pena effettuati per ciascuno dei reati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, limitandosi ad esplicitare la pena base per il più grave delitto sub c) ed operando, quindi, un cumulativo aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. fino ad anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1800,00 di multa e il successivo abbattimento per il rito; 2.2 la violazione degli artt. 707 cod.pen. e 438, 442, comma 2, cod.proc.pen. per avere la Corte d'Appello, in presenza di un reato continuato comprensivo anche di fattispecie contravvenzionale, applicato per tutti i reati la riduzione di un terzo per la scelta del rito, nonostante a seguito della novella di cui alla Legge 103/2017 in caso di condanna per contravvenzione la diminuzione per la scelta del rito abbreviato è pari alla metà. 2.3 La difesa in data 12/8/2021 ha depositato memoria con la quale richiama a sostegno delle censure formulate nel ricorso il principio affermato da Sezioni Unite 24/6/2021 circa la necessità per il giudice di motivare l'aumento di pena per ciascun dei reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento siccome manifestamente infondato. I due motivi appaiono intimamente connessi e convergenti nella denunzia dell'illegalità della pena recepita in sentenza ma appaiono destituiti di giuridico fondamento. Questa Corte ha con costanza chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra molte, Sez. 2 , n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 2. Al riguardo è pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che l'illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, non anche quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico (in tal senso, Sez. Un., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262327; Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015,Butera, Rv. 265108, nonché, tra molte, Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Rv. 256879; Sez. 6, n. 41606 del 27/06/2018, Giuliano, non mass.; Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, Rv 259733). Il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost., come sottolineato da Sez. U Butera, informa di sé tutto il sistema penale e vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vietando che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa dalla legittima pretesa punitiva dello Stato, principio coerente con l'art. 7 CEDU, che esclude la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso, e valido anche con riguardo alle pene accessorie (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, Basile, Rv. 262327). 3. Ma se lo stigma dell'illegalità pertiene esclusivamente alla sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, al limite legale, non è dato ricomprendervi le ipotesi in cui la pena sia frutto di un errore di calcolo, censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza, ovvero la illegittimità consegua alla violazione del criterio di riduzione stabilito dalla legge processuale ( in tal senso, Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Rv. 279455; Sez. 4, n. 6510 del 27/01/2021 Rv. 280946). Alla stregua dei richiamati principi deve escludersi che nella specie si verta in tema di pena illegale, avendo la Corte di merito recepito l'accordo delle parti, che avevano omesso di specificare i singoli aumenti a titolo di continuazione, ma comunque attestato su una quantificazione della sanzione coerente con i profili oggettivi e soggettivi degli illeciti ed i quadri di riferimento edittali delle fattispecie. Il richiamo della difesa alla pronunzia delle Sezione Unite in data 24/6/2021, di cui si conosce solo l'informazione provvisoria ma non ancora le motivazioni, non consente di accreditare rilevanza alle argomentazioni svolte dalla difesa in sede di memoria difensiva. 4. Per altro verso, mutuando dall'ampia casistica giurisprudenziale formatasi in relazione all'analogo istituto del patteggiamento, deve rilevarsi che questa Corte ha costantemente affermato che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217).L'irrilevanza degli errori di calcolo eventualmente compiuti nei passaggi che hanno condotto alla determinazione della pena da applicare non rilevano giacché, nel patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen. al pari che nel concordato in appello, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 5, n. 51607 del 19/9/2017, Amoruso, Rv. 271624; Sez. 2, n. 49488 del 14/11/2014, Youssef, Rv. 261055; Sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062) e la valutazione circa la legalità e la congruità della sanzione resta ancorata alla pena indicata dalle parti al giudice piuttosto che ai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, 28641 del 28/5/2009, Fontana, Rv. 244582). Sebbene, dunque, i rilievi difensivi in ordine all'omessa specificazione dei singoli aumenti operati a titolo di continuazione siano esatti al pari della denunziata impossibilità di controllo del corretto abbattimento della pena nella misura della metà per la scelta del rito in relazione alla fattispecie contravvenzionale, siffatte lacune, conseguenti direttamente alla prospettazione delle parti, non comportano la sussistenza del vizio denunziato in quanto inerenti a profili commisurativi che non trasmodano in illegalità della pena e, pertanto, non sono deducibili in sede di legittimità a seguito di concordato in appello. 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 settembre 2021 Il C