CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 01778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2211/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1582/2020, depositata il 10 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1582/2020, depositata il 10 giugno 2020, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Roma di accogliere il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso l’avviso di liquidazione n. 2012/003/SC/000019959, del complessivo importo di euro 53.867,00, a titolo di imposta di registro, in relazione ad una sentenza civile di condanna al pagamento di euro 1.272.577,04, oltre interessi, in favore di AGEA. Alla base dell’accoglimento del ricorso, la ritenuta nullità dell’avviso per violazione dell’art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai sensi del quale sono registrate a debito le sentenze che riguardano procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132, num. 4, cod. proc. civ., per difetto di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 1.1. La doglianza è infondata. 1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014). 1.3. Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appello dato conto delle ragioni poste alla base della decisione di accogliere il ricorso del contribuente. 1.4. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016). 1.5. Né rileva - in senso contrario – che, secondo quanto obietta la ricorrente, la sentenza riporti “parte delle deduzioni difensive della [OSCURATO:SOCIETA]”. 1.5.1. In tema di motivazione, l’indirizzo interpretativo di questa Corte, a partire da Cass., Sez. Un., 16-01-2015, n. 642, è consolidato nel senso che la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, come nel caso di specie, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. 1.5.2. Tale tecnica di redazione, infatti, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (conf. Cass. 29028/2022; 12901/2019; 22562/2016). 2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 60 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli artt. 158 e 159 d.P.R. 115/2002, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR integralmente annullato l’avviso di liquidazione, nonostante il citato art. 159 preveda la prenotazione a debito dell’imposta di registro solo per la metà, con l’obbligo, quindi, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], di versare il “rimanente”, tanto più che la cancelleria aveva richiesto la registrazione della sentenza “a pagamento”, e non a debito, così legittimando l’ufficio finanziario ad emettere l’avviso di liquidazione per l’intero. 2.1. Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dalla controricorrente deducendo che la censura introduce una questione nuova, mai posta nei gradi di merito. La questione dell’ applicazione dell’art. 159 d.P.R. 115/2002 faceva parte del giudizio di merito sin dal primo grado, avendo la stessa contribuente prospettato, ancorché in via subordinata, “l’annullamento della pretesa erariale nella parte in cui l’ufficio ha erroneamente liquidato l’imposta di registro sulla sentenza de qua sul montante complessivo della condanna recata dalla sentenza (euro 1.272.577,04 oltre interessi legali), anziché correttamente sulla metà del predetto importo, nonostante fosse stata stabilita dal giudice la compensazione delle spese tra le parti”(v. pg. 4-5 controricorso), e l’ufficio, in sede di appello, sostenuto la legittimità dell’avviso impugnato quanto meno per metà dell’importo, invocando espressamente il disposto dell’articolo 159, che, in caso di compensazione delle spese, prevede la prenotazione a debito dell’imposta di registro per metà edil pagamento del rimanente a carico della parte (pgg. 3 - 4 atto di appello). 2.2. Ciò posto, la censura è, nei termini di cui appresso, fondata. 2.3. Ai sensi dell’art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, “Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato”. 2.4. La norma va coordinata con gli artt. 158, comma 1, e 159 d.P.R. 115/2002 (cd. TUSG): il primo prevede che, nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'[OSCURATO:PERSONA], è, tra l’altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione, l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettere a) e b), che viene recuperata dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore, mentre, per il successivo art. 159, in caso di compensazione delle spese, “l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte”. 2.5. Ne consegue, pertanto, che, in un caso - come quello di specie - di sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un’amministrazione dello Stato, la quale preveda la compensazione delle spese giudiziali, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante parte va corrisposta dal soccombente, il quale, ove non vi provveda spontaneamente, sarà destinatario di un avviso liquidazione dell'imposta dovuta. 2.6. In questa speciale ipotesi, la registrazione o prenotazione a debito comporta, cioè, in deroga alla disciplina ordinaria, che l'esecuzione della formalità (registrazione) avvenga senza il contestuale versamento dell'imposta dovuta o, in caso di compensazione delle spese, con la liquidazione di metà dell’imposta, mentre la parte annotata a debito - che sia l’intero o una quota parte -viene, a determinate condizioni, recuperata solo in esito al definitivo esaurimento del procedimento. 2.7. Ebbene, vertendosi, nel caso di specie, pacificamente nell’ipotesi prevista dall’art. 159 TUSG, l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto emettere l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non per l’intero, ma solo per la metà. 2.8. Né rileva in senso contrario che, nel caso di specie, il cancelliere abbia chiesto la registrazione della sentenza “a pagamento”. 2.9. Vero che, in caso di registrazione di atto giudiziario, compete al cancelliere, ai sensi dell’art. 10, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiedere la registrazione del provvedimento. 2.10. La norma, però, non sottrae l'ufficio finanziario, una volta ricevuti gli atti da sottoporre a registrazione, al dovere- potere di procedere alla liquidazione della relativa imposta, se dovuta. 2.11. L’emissione dell’avviso di liquidazione è, cioè, e rimane, atto dell’amministrazione finanziaria, alla quale spetta determinare l’an ed il quantum dell’imposta, in applicazione della normativa vigente. 2.12. Pertanto, ove il cancelliere richieda sì, come previsto dall’ art. 10, lett. c), la registrazione del provvedimento, ma ometta di specificare che la registrazione vada fatta “a debito”, ed in quale misura, ciò non significa che l’ufficio finanziario sia tenuto a liquidare l’imposta anche nei casi di registrazione cd. a debito (come nell’ipotesi di cui all’art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) o a farlo per l’intero, anziché per la metà o per la quota di compensazione. 2.13. La ratiodell’art. 10 è, infatti, quella di agevolare la registrazione degli atti, individuando i soggetti che, per la loro posizione o funzione, “sono obbligati a richiedere la registrazione”, ovvero, per quanto di interesse, “c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni”. 2.14. Pertanto, il cancelliere esaurisce il suo obbligo richiedendo la registrazione dell’atto giudiziario, ma non è tenuto anche a specificare se ricorrano o meno i presupposti della registrazione a debito, totale (ex art. 59 TUR) o parziale (ex art. 159 TUSG), sia perché la norma non lo prevede, sia perché stabilire se ed in quale misura liquidare l’imposta spetta all’amministrazione finanziaria. 2.15. Seguire la tesi della ricorrente, secondo cui, cioè, “in assenza di una formale richiesta da parte della cancelleria competente ad accedere alla procedura di registrazione a debito, l’agenzia non poteva esimersi dall’avviare il recupero dell’imposta”, equivale a tradire il significato e la ratio dell’art. 10, oltre che a stravolgere la disciplina in tema di riparto di competenze tra uffici, giudiziario e finanziario. 2.16. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, la censura merita parziale accoglimento, dovendo l'avviso di liquidazione essere sì emesso, ma la liquidazione dell’imposta effettuarsi non per intero, bensì solo per metà, in applicazione del disposto di cui all’art. 159 TUSG. 3. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., annullando l’avviso di liquidazione nella parte in cui applica l’imposta di registro per intero, anziché solo per metà. 4. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di liquidazione nella parte in cui applica l’imposta di registro per intero, anziché per metà; condanna la controricorrente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese giudiziali, liquidate in euro 4.600,00 per il primo grado, euro 4.800,00per l’appello ed euro 2.940,00