CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 45168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. G. Scarpa che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Napoli con la sentenza impugnata ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Noia in data 18 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto ed euro duecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 678 cod. pen. per aver trasportato a bordo di una autovettura, condotta dal medesimo imputato, materiale pirotecnico di categoria V in assenza di cautele e licenza, in data 31 dicembre 2016. 2 Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. G. Scarpa, denunciando tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 429, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., mancanza di motivazione con violazione degli artt. 125, comma 3, nonché 546, lett. e) n. 2 cod..proc. pen. Si deduce che, con l'atto di appello e nelle questioni preliminari del giudizio di primo grado, era stata eccepita la nullità del decreto di citazione per genericità della contestazione, tenuto conto che il materiale pirotecnico era stato indicato come appartenente alla categoria V, senza alcuna ulteriore precisazione. Si rimarca che sono ricompresi nella categoria citata, diversi gruppi di materiali esplodenti, soggetti a diversa disciplina quanto al trasporto e commercio. Si evidenzia, altresì, che con il d. Igs. n. 123 del 29 luglio 2015, l'Italia ha recepito la direttiva dell'UE 2013/29/UE che ha introdotto un diverso sistema di classificazione del materiale pirotecnico, di cui all'art. 3 d. Igs. citato. Di qui la dedotta genericità della contestazione eccezione alla quale la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 678 cod. pen., mancanza di motivazione con violazione degli artt. 125, comma 3, nonché 546 lett. e) n. 2 cod. proc. pen. e mancata assunzione di prova decisiva. In assenza di specificazione quanto al materiale trasportato, della categoria specifica del materiale esplodente e della sua quantità, non sarebbe possibile, per la difesa, accertare l'offensività della condotta, riguardo al reato di pericolo presunto contestato. Si assume, invero, che nella specie si tratta di fuochi d'artificio di libera vendita (tutti recanti marchio CE e riportanti sulle confezioni la categoria F2 come da verbale di sequestro), materiale declassificato dal Ministero dell'Interno con decreto n. 120 del 1973 non ricomprendendolo nei prodotti esplodenti, per i quali, quindi, non è richiesta alcuna licenza né particolari cautele per il relativo trasporto. Si deduce, infine, che si sarebbe dovuta acquisire la relazione degli artifìcieri, dato necessario, a fronte di quanto riportato nel verbale di sequestro e tenuto conto che non era stato possibile svolgere una consulenza tecnica di parte, per essere stato il materiale distrutto già nel corso del procedimento di primo grado, con provvedimento del 21 dicembre 2018, senza avviso alle parti. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione con violazione degli artt. 125, comma 3, nonché 546 lett. e) n. 2 cod. proc. pen. La motivazione offerta dalla Corte d'appello sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è apparente posto che fa riferimento alla varietà del materiale rinvenuto, non conosciuta. Si omette, peraltro, di considerare che la previsione di cui all'art. 38 TULPS prevede la regola generale che, in caso di detenzione di materiale esplodente, \,n deve essere fatta denuncia ) nel termine indicato) all'ufficio locale di pubblica sicurezza, regola cui fa eccezione la detenzione di prodotti esplodenti dì cui alla categoria V gruppo D, fino a cinque chili netti, nonché gruppo E per quantità illimitata. Infine, si deduce l'omessa motivazione circa la richiesta, contenuta nei motivi di appello, di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.La difesa, avv. G. Scarpa, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 31 maggio 2022, tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ferma la disposta confisca, posto che il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione. 1.Si osserva, invero, che i primi due motivi non sono manifestamente infondati. Infatti, la sentenza della Corte d'appello opera mero rinvio alla motivazione di primo grado e, sul punto poi devoluto con l'appello, non è specifica perché in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 678 cod. pen. t‘ si sostiene che la contravvenzione si perfeziona con la detenzione di materiale pirotecnico, in assenza di licenza della pubblica autorità di cui all'art. 47 del R.D. del 19 settembre 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.). Neppure la sentenza di primo grado, ad essa conforme, opera tale specificazione, ma questa si limita al richiamo del verbale di perquisizione e sequestro del materiale reperito in data 31 dicembre 2016. Non si tiene conto che ai sensi del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 97, comma 1, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico R.D. 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), come integrato dall'art. 14 del Decreto 19 settembre 2002, n. 272, regolamento di esecuzione del d. lgv. 2 gennaio 1997, n. 7 recante le norme di recepímento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, "possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata". Poiché, nella fattispecie, non viene specificata la categoria dei prodotti esplodenti sequestrati andrebbe precisato, in sede di merito, il peso (se superiore a cinque chili) e il relativo sottogruppo della categoria V; dunque, in mancanza di motivazione sul punto, il reato contravvenzionale è prescritto (Sez. 1, n. 11176 del 13/02/2015, Cavallaro, Rv. 262828; Sez. 1, n. 18575 del 25/03/2011, Zambrano, Rv. 250170; Sez. 1, n. 110 del 21/11/2002, dep. 2003, Germano, Rv. 223065). 1.1. Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, solo un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). Cosicché, in caso di ricorso non inammissibile, non è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. 1.2.Nella specie il fatto è stato commesso in data 31 dicembre 2016 e tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., della pena massima edittale e della sussistenza di plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 18 giugno 2019), questo si prescrive in anni cinque, con termine massimo decorso alla data del 31 dicembre 2021, cui va aggiunto il periodo di mesi cinque giorni quindici di sospensione del corso della prescrizione. Infatti, il processo di primo grado risulta rinviato dal 26 giugno al giorno 11 dicembre 2018 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, con fissazione della data di prescrizione del reato al 15 giugno 2022, quindi dopo la pronuncia di secondo grado resa all'udienza del 30 novembre 2021.Tale conclusione assorbe ogni valutazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. di cui al terzo motivo di ricorso. 2.Sicché, in assenza di ragioni che potrebbero condurre al proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve dichiararsi la sopravvenuta estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della pronunciata sentenza, ferma restando la disposta misura di sicurezza relativa al corpo del reato, alla stregua dell'accertamento svolto in sede di merito, in quanto oggetto dì confisca obbligatoria. P.Q.M. Ferma la statuizione di confisca, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è esti