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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43091/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto rigettarsi o in subordine dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese 9f [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 4/11/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita in regime di custodia cau- telare in carcere in relazione all'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], material- mente eseguito in Salandra il 6/3/2017 da [OSCURATO:PERSONA], sofferta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] - data di esecuzione dell'ordinanza cautelare del GIP presso il Tribu- nale di Matera- al 18/10/2018 - data della revoca della misura cautelare ad opera del Tribunale del Riesame di Potenza.

Più specificamente, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Matera in data 7/11/2017 è stata integralmente confermata in un primo momento dal Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardo alla ri- correnza della gravità indiziaria in capo al prevenuto , la cui condotta è stata rite- nuta causalmente connessa all'esecuzione dell'omicidio materialmente commesso dal Lucchetti, e la revoca della misura è stata disposta solo successivamente dal medesimo tribunale del riesame in data 18/10/2018 in seguito all'annullamento con rinvio disposto medio tempore da questa Corte di legittimità in data 22/5/2018.

Il processo, celebratosi con rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Matera si è concluso con sentenza del 30/11/2018, con cui il Tantone è stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen., di cui era imputato in concorso con Lucchetti.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P.M, ma, con sentenza del 17/10/2020 (irrevocabile il 20/2/2021), la Corte di Assise di Appello di Potenza, previa rinnovazione parziale del l'istruttoria dibattimentale, rigettava l'appello del Pubblico Ministero.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta de- tenzione, ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa dell'indagato, in considerazione dei seguenti elementi: a) in sede di interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispon- dere; b) in sede di dichiarazioni testimoniali ha fornito una versione generica e con- traddetta dalle dichiarazioni della moglie e dalle riprese degli spostamenti accertati dalle videocamere di sicurezza; c) da tre intercettazioni ambientali (dell'Il e 25 marzo e del 14 giugno 2017) emergeva la preoccupazione per la diversa versione fornita sul tragitto di ritorno dalla moglie, la preoccupazione di accertarsi se il Lucchetti fosse ancora in paese dopo l'omicidio e il riferimento al mezzo che "si era ricordato del posto", in un'oc- casione in cui era transitato in prossimità del luogo dell'omicidio.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Tantone deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., censurando il provvedimento della Corte d'appello, evidenziando di essere stato assolto per non aver commesso il fatto, richiamando le decisioni di merito e contestando la valenza dei singoli elementi.

Si sottolinea in ricorso che nelle conformi sentenze assolutorie, i giudici di merito hanno infatti concordemente evidenziato l'assoluta, originaria inattendibi- lità della prova di accusa, rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima e testimone oculare dell'omicidio, unitamente alla "carenza di ulteriori elementi indiziari che abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a di- mostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso alla programmazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], supervisionandone la mate- riale esecuzione ascritta al [OSCURATO:PERSONA]".

Con la decisione impugnata la Corte di Appello di Potenza, invece, dopo aver sottolineato che il Tribunale del Riesame aveva a suo tempo confermato l'ordi- nanza cautelare, sia pure con provvedimento annullato in Cassazione e poi ribal- tato dallo stesso Tribunale, ha sorprendentemente rigettato l'istanza attribuendo al "prevenuto" (così espressamente qualificato a pag. 4 del provvedimento) alcune "discrasie gravemente colpose ", asseritamente idonee a collocarlo "inequivocabil- mente, per sua colpa ed imprudenza, come presente sul luogo dell'omicidio nel medesimo frangente temporale" (ivi, a pag. 4).

Secondo la Corte territoriale, infatti, il Tantone "veniva ascoltato a sit più volte dichiarando la propria innocenza in relazione al reato contestato ", e in tali occa- sioni avrebbe fornito "una ricostruzione alternativa poco plausibile della vicenda contestata, offrendo alla AG un contributo generico e vago, non certo significativo e particolareggiato circa la ricostruzione dell'incontro con i fratelli Lauria e degli spostamenti in auto prima e dopo l'omicidio" (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impu- gnata).

Ne deriva "che la valutazione del comportamento del ricorrente, postosi come fattore condizionante dell'evento, dovendo sostanzialmente soggiacere ai canoni di giudizio civilistici, estraibili dal combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c., preclusivo dell'indennizzabilità del pregiudizio causato, quanto meno, con colpa grave dello stesso danneggiato, tenuto a comportarsi secondo buona fede, implica l'esclusione del diritto alla riparazione richiesta" (ivi, a pag. 4).

Ebbene, il ricorrente si duole che la Corte di Appello di Potenza, ignorando graficamente la risolutiva, conclamata e definitivamente accertata inattendibilità del principale testimone d'accusa, ha evidenziato, a carico del ricorrente, le se- guenti circostanze:

1. l'allontanamento del Tantone dalla sua abitazione alle 17.06, "ovvero poco dopo aver avuto un alterco con i germani Lauria alle ore 16,58 ", con un "buco orario" di 21 minuti asseritamente non giustificato "in modo plausibile";

2. la "preoccupazione" espressa per le dichiarazioni rese dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], "così ingenerando nella P. G. la convinzione che potesse mentire al ri- guardo per crearsi un alibi ";

3. il passaggio del 25.3.2017 nei pressi dell'abitazione del coindagato Lucchetti, "così palesando agli inquirenti un tentativo di adegua- mento della propria strategia difensiva tenuto conto del comportamento del Luc- chetti ";

4. "il contenuto della intercettazione ambientale in auto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando transitando a bordo del fuoristrada lungo la salita in località Monta- gnola/Calvario, ovvero lungo il tragitto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di sopralluogo dei CC nell'immediatezza dell'evento per verificare la presenza di segni di pneumatici, riferendosi al veicolo nel disinserire la trazione integrale, esclamava che il mezzo 'si era ricordato del posto', sostanzialmente confessando inconsape- volmente di essere stato in precedenza in quel posto ed avvalorando così la rico- struzione fornita agli inquirenti dalla moglie circa il buco ingiustificato di 21 minuti nel percorrere il tragitto di ritorno in paese ";

5. il ritrovamento di residui di sparo sui suoi indumenti "compatibili con il propellente nelle munizioni da caccia cal. 16 sequestrate nell'abitazione del coindagato, coincidenti per tipologia e marca con quelle rinvenute sulla scena del crimine" (cfr. pag. 3 del provvedimento impu- gnato).

La decisione della Corte territoriale risulterebbe manifestamente erronea in diritto, oltre che manifestamente immotivata, in quanto, obliterando i macrosco- pici errori in cui sarebbero incorsi gli inquirenti e il primo giudice della cautela nell'adozione e nel mantenimento del provvedimento coercitivo, ha incentrato le sue valutazioni esclusivamente sulla condotta dell'accusato, arrivando ad affer- mare che il suo comportamento avrebbe avallato il convincimento in ordine alla sua colpevolezza e, in particolare alla sua presenza sul luogo e nel momento del delitto.

In tal modo avrebbe pretermesso alcune circostanze di fatto fondamentali, ai fini della genesi dell'ordinanza cautelare e della effettiva, concreta incidenza del comportamento dell'istante sulla sua detenzione, ponendosi in aperto contrasto con le statuizioni rese in fase cautelare e nelle sentenze assolutorie.

A questo scopo, per il ricorrente è sufficiente richiamare quanto constatato dai giudici di merito:

1. in ordine alla macroscopica inattendibilità del principale testimone d'accusa (cfr. pagg. 70-77 della sentenza di primo grado e pagg. 20-27 della sentenza di appello);

2. quanto alla palese incompatibilità dei 21 minuti di "buco orario" con i tempi necessari per raggiungere il luogo dell'omicidio, eseguire il delitto e darsi alla fuga (pag. 77 della prima sentenza e pag. 23 della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello);

3. circa l'assenza di qualsiasi traccia di pneumatici nel luogo in cui avrebbe dovuto transitare il fuoristrada del Tantone (pag. 75 della sentenza di primo grado e pag. 24 della sentenza di appello);

4. In ordine alla prova a discarico estratta dalla memoria del personal computer dell'im- putato, dalla quale risultava che effettivamente era stato utilizzato subito dopo il rientro a casa, come dichiarato sin dal primo momento (pag. 79 della sentenza emessa dal GUP materano).

Si tratta per il ricorrente di circostanze decisive e di per sé idonee ad elidere ab origine il quadro indiziario posto a fondamento della misura custodiale, come acclarato dalla Cassazione in sede di annullamento e poi dal Tribunale del riesame in fase cautelare, che dimostrerebbero l'inconsistenza della tesi secondo cui, dopo una duplice assoluzione in abbreviato, e cioè sulla scorta dei medesimi atti di in- dagine, la carcerazione preventiva sarebbe viceversa da addebitare in toto alla condotta gravemente colposa del Tantone.

Le considerazioni dei giudici potentini in ordine al comportamento del ricor- rente in fase di indagini, peraltro, sarebbero del tutto infondate anche nel merito, come risulta inequivocabilmente dagli atti già allegati all'originaria istanza.

Quanto alle dichiarazioni rese dall'istante nel corso delle indagini circa il suo allontanamento dall'abitazione, viene rilevato che nel caso di specie, nonostante l'esplicita accusa mossa (quasi) immediatamente da [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima e sedicente testimone oculare dell'omicidio, il Tantone fu ascoltato senza le garanzie difensive per ben due volte, il giorno successivo all'omicidio, in viola- zione di legge.

E in ogni caso, l'allora indagato ammise lealmente e immediata- mente di non avere mai avuto buoni rapporti con i fratelli Lauria, a causa del pascolo abusivo da costoro perpetrato sui suoi terreni, riferendo l'alterco verifica- tosi il giorno dell'omicidio, mentre era in compagnia della moglie, [OSCURATO:PERSONA], e indicando anche tutti i suoi spostamenti del pomeriggio.

Si tratta di dichiarazioni non solo mai smentite, ma, al contrario, espressamente asseverate e convalidate dalle sentenze assolutorie.

In ogni caso -si sottolinea in ricorso- è stata oggettivamente esclusa la pre- senza dell'odierno ricorrente sul luogo del delitto, come hanno concordemente as- severato le decisioni di merito.

E in ordine, invece, al passaggio del 25/3/2017 in prossimità dell'abitazione del Lucchetti, accusato quale esecutore materiale del delitto, si tratterebbe di una circostanza valorizzata solo nell'ordinanza genetica, annullata dalla Suprema Corte e poi dal Tribunale del riesame, di tale inconsistenza da non essere mai più nemmeno menzionata nel prosieguo del procedimento cau- telare.Ciò perché il Tantone, già dal precedente 7 marzo era stato sottoposto, in- sieme al Lucchetti, alle verifiche inerenti ai residui di sparo, e i due erano stati successivamente convocati insieme per essere interrogati anche sui loro - inesi- stenti - rapporti.

Non poteva pertanto suscitare alcun sospetto la comprensibile "preoccupazione" del Tantone per le sorti dell'altra persona accusata, con lui, dal [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno legittimare, o contribuire a legittimare, l'adozione nei suoi confronti della massima misura custodiale, atteso che dalle indagini risul- tava chiaramente, al contrario, che non vi era mai stato tra i due alcun rapporto o contatto.

Sul punto, si ricorda in ricorso che la sentenza di primo grado ha escluso "l'esistenza di uno stretto rapporto di fiducia e di collaborazione fra i due coimpu- tati ", dando atto delle precipue modalità dell'indagine - non a caso condotte pa- lesemente nei confronti di entrambi, allo scopo di raccogliere eventuali dialoghi compromettenti - e della specifica irrilevanza del transito del Tantone nei pressi dell'abitazione del Lucchetti "determinato dalla curiosità di [OSCURATO:PERSONA] di individuare dove abitasse l'altra persona che, già in quell'epoca, era stato indivi- duato dagli investigatori come indagato in ordine all'avvenuto omicidio di [OSCURATO:PERSONA]".

Anche a questo proposito, pertanto, la decisione della Corte territoriale ai fini dell'ingiusta detenzione risulta, oltre che erronea, in contrasto con il decisum dei giudici di merito.

Si ricorda, ancora, che l'impugnata ordinanza ha altresì valorizzato "il conte- nuto della intercettazione ambientale in auto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando transi- tando a bordo del fuoristrada lungo la salita in località Montagnola/Calvario, ov- vero lungo il tragitto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di sopralluogo dei CC nell'immediatezza dell'evento per verificare la presenza di segni di pneumatici, riferendosi al veicolo nel disinserire la trazione integrale, esclamava che il mezzo 'si era ricordato del posto, sostanzialmente confessando inconsapevolmente di es- sere stato in precedenza in quel posto ed avvalorando così la ricostruzione fornita agli inquirenti dalla moglie circa il buco ingiustificato di 21 nel percorrere il tragitto di ritorno in paese" (pag. 3).

Per il ricorrente va in primo luogo osservato che la frase captata non pare affatto riconducibile né a dolo né a colpa dell'allora a sua insaputa indagato, costi- tuendo semplicemente un vago elemento di sospetto a suo tempo evidenziato in sede cautelare.

Inoltre, i giudici di merito hanno rilevato che "questa intercetta- zione ambientale, però, non offre un significato univoco, non potendosi escludere che con quelle parole [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto fare riferimento ad altre situazioni".In nessun caso, pertanto, la captazione in esame potrebbe legittimare il di- niego alla riparazione dell'ingiusta detenzione.

Infine, non sarebbe in alcun modo riconducibile a responsabilità dell'odierno ricorrente il rinvenimento di due particelle sui suoi indumenti, che la Corte di Ap- pello di Potenza, contro il giudicato, ha qualificato senz'altro come "residui di pol- vere da sparo ", addirittura identici a quelli "presenti sugli abiti del Lucchetti, a loro volta compatibili con il propellente nelle munizioni da caccia cal. 16 seque- strate nell'abitazione del coindagato, coincidenti per tipologia e marca con quelle rinvenute sulla scena del crimine (cfr. pag. 3, cit.).

Sul punto, viene ricordato che già la Cassazione, nella sentenza di annulla- mento del 22/5/2018, aveva sottolineato l'esigenza, in rapporto alla rilevazione sul giubbotto dell'indagato delle due particelle compatibili con lo sparo, di vagliare se, al di là della altre questioni, quella rilevazione mancasse o meno del numero minimo delle particelle PbBaSb necessarie per annettere, sotto il profilo scientifico, significatività al reperto".

La questione è stata poi affrontata specificamente dal Tribunale del riesame, in sede di rinvio, concludendo per l'inconsistenza dell'indizio rappresentato da un'unica particella, anche in considerazione della concreta possibilità di contami- nazione accidentale per una "probabile errata preparazione dei reperti".

Per la sentenza di primo grado, inoltre, "è notorio che, secondo la più accre- ditata letteratura scientifica sull'argomento, il rinvenimento di due sole particelle caratteristiche dello sparo da arma da fuoco, su un indumento di una persona indagata, non ha alcun valore dimostrativo del fatto che quella persona ha esploso dei colpi di arma da fuoco, sia perché è assolutamente necessario, per ottenere quel valore dimostrativo, il rinvenimento di un numero superiore di particelle ca- ratteristiche dello sparo e cioè a tre componenti (da tre a cinque, accompagnate da particelle di contorno compatibili con esse: cfr. atti del congresso tenutosi dal 31 maggio al 3 giugno del 2005 a Quantico in USA presso la sede dell'FBI), sia perché in tali casi sussistono molte possibilità che si sia verificata una contamina- zione ambientale, e cioè che la deposizione di quelle particelle nelle maglie del tessuto dell'indumento possa essere avvenuta anche diverse settimane o mesi prima del momento in cui è stato fatto il prelievo ed il repertamento di quelle particelle.

Un diverso valore probatorio, invece, avrebbe avuto l'individuazione di particelle caratteristiche dello sparo sulle mani o sul volto delle persone indagate".

La Corte di Assise di Appello ha aggiunto che "nel caso in esame non si può escludere una possibile contaminazione ambientale degli indumenti esaminati, po- sto che, agli atti non risulta allegato alcun verbale che descriva le modalità con le quali gli stessi sono stati acquisiti e forniti alla polizia scientifica.

Di possibile con- taminazione ambientale degli indumenti esaminati si parla anche nella intercetta- zione progr.

N. 560 RIT 12112017, avente ad oggetto una conversazione telefo- nica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il perito balistico [OSCURATO:PERSONA], riportata nelle pagine 17 e 18 dell'atto di impugnazione, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA]- bella riferisce all'interlocutore che 'il marito ha lavorato e viaggiato con un caccia- tore e magari non hanno fatto caso ai giubbini a quelle cose...' ".

In conclusione, ci si duole che il giudice della riparazione, con una sorta di revisione in malam partem, abbia valorizzato a carico del ricorrente una circo- stanza che non solo non sarebbe in alcun modo riconducibile a suo dolo o colpa, tantomeno grave, ma deriverebbe da un errore, non solo valutativo, degli inqui- renti, ignorando, ancora una volta, le statuizioni delle sentenze irrevocabili di as- soluzione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 15/9/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.

4. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti.

Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).

La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: 's ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...".

4. Orbene, nel provvedimento impugnato, tuttavia, è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano molteplici elementi che portano al rigetto della richiesta di indennizzo.Si dà atto che, prima dell'interrogatorio di garanzia reso innanzi al GIP di Matera in data 16/11/2017 il Tantone, al quale non aveva inteso rispondere, il Tantone era stato ascoltato in sede di indagini a sommarie informazioni testimo- niali dai carabinbieri la sera stessa dell'omicidio ed il giorno successivo, non es- sendo evidentemente ancora emersi indizi che ne facevano un indagato (e la stessa Corte di Assise di Appello di Potenza nella sua sentenza del 7/10/2020 le ritiene in tal senso pienamente utilizzabili se è vero che vi dedica alle pagg. 19 e ss. ampio spazio in motivazione) e in quelle occasioni non aveva negato di cono- scere il coindagato Lucchetti e i fratelli Lauria, con i quali vi erano stati problemi legati al pascolo abusivo sui terreni della moglie, di averli ripresi anche il giorno dell'omicidio con le telecamere di sicurezza della sua azienda e di averli rimprove- rati al passaggio con il gregge.

Si tratta, peraltro, di aspetti della vicenda che neanche il ricorrente contesta e che non sono stati affatto esclusi dalle sentenze di assoluzione.

Sempre in sede di s.i.t. il Tantone riferiva, tuttavia, che lui e la moglie si erano allontanati subito dopo in auto la moglie per fare rientro in Salandra e copiare i files video sul computer di casa; solamente in quella circostanza apprendevano dell'accaduto.

In particolare, secondo il giudice della riparazione il Tantone forniva una rico- struzione alternativa poco plausibile della vicenda contestata, offrendo alla A.G. un contributo generico e vago, non certo significativo e particolareggiata circa la ricostruzione di tale incontro e degli spostamenti in auto prima e dopo l'omicidio.

In realtà -ricorda ancora il provvedimento impugnato- i movimenti del Tan- tone venivano scanditi oggettivamente dagli orari registrati nelle riprese degli im- pianti rifornimento IPB, evidenziando che egli si era recato presso la predetta casa una prima volta alle ore 13,22 ed una seconda volta alle ore 15,18, allontanando- sene alle ore 17,06, ovvero poco dopo avere avuto un alterco con i germani Lauria alle ore 16,58.

Quindi il Tantorie non si dirigeva verso Salandra bensì verso località Montagnola (come riferito dal [OSCURATO:PERSONA]), sulla collinetta ove parcheggiava il fuoristrada e raggiungeva a piedi il luogo dell'agguato; solamente dopo la consu- mazione dell'omicidio da parte del Lucchetti egli, risalita la collina e preso il Suzuki, appena undici minuti dopo l'omicidio, si dirigeva verso Salandra transitando in- nanzi alle telecamere della stazione di rifornimento carburante.

L'indagato ammetteva, invece, solamente di avere incontrato i predetti ger- mani ma non giustificava in maniera plausibile il buco orario di ben 21 minuti intercorrenti dal momento in cui il suo circuito di videosorveglianza riprendeva i coniugi allontanarsi con il fuoristrada dall'azienda agricola verso le 17:06 ed il momento in cui venivano ripresi rientrare in paese passando innanzi al distributore di carburanti anch'esso dotato di telecamere.Al riguardo il Tantone - circostanza che non viene smentita neanche in ri- corso- forniva una ricostruzione della scansione temporale e dei tragitti diametral- mente opposta a quella pure riferita nelle medesime circostanze a s.i.t. agli inqui- renti della propria coniuge, la quale riferiva che, anziché dirigersi subito in paese, passavano per località Montagnola per trovare una sua amica, avvero si dirigevano in auto proprio sul luogo in cui avveniva l'agguato mortale e nello stesso frangente temporale.

In effetti, come ricorda il giudice della riparazione, proprio per tale motivo il Tantone si mostrava estremamente preoccupato con la moglie nel l'intercettazione ambientale del 14.6.2017 alle ore 19.57 a proposito della diversa versione fornita agli inquirenti dalla donna rispetto alla sua diversa ricostruzione del tragitto di ritorno in auto in concomitanza dell'omicidio, così ingenerando nella P.G. la con- vinzione che potesse mentire al riguardo per crearsi un alibi.

Come si ricorda nel provvedimento impugnato, inoltre, il Tantone nulla sapeva spiegare in ordine allo strano ed ambiguo comportamento imprudentemente te- nuto allorquando, intercettato in ambientale con la moglie all'interno del fuori- strada, il 25.3.2017, si preoccupava di accertare se il Lucchetti fosse ancora in paese dopo la commissione dell'omicidio o se ne fosse allontanato, decidendo di passare sotto l'abitazione di questi per verificare di persona se la luce di casa fosse o meno accesa, così palesando agli inquirenti un tentativo di adeguamento della propria strategici difensiva tenuto conto del comportamento del Lucchetti.

Del tutto coerente e logica appare poi avere ritenuto rilevante il contenuto dell'intercettazione ambientale in auto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando, transitando a bordo del fuoristrada lungo la salita in località Montagnola/Calvario, ovvero lungo il tragitto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di sopralluogo dei CC nell'imme- diatezza dell'evento per verificare la presenza di segni di pneumatici, riferendosi al veicolo, nel disinserire la trazione integrale, esclamava che il mezzo si era ricor- dato del posto", sostanzialmente confessando inconsapevolmente di essere stato in precedenza in quel posto ed avvalorando così la ricostruzione fornita agli inqui- renti dalla moglie circa il buco ingiustificato di 21 nel percorre il tragitto di ritorno in paese.

Secondo la logica e congrua motivazione del giudice della riparazione -che in tal senso si palesa immune dai denunciati vizi di legittimità- si tratta di discrasie gravemente colpose che, unitamente al ritrovamento sugli indumenti del Tantone ad opera dei RIS dei Carabinieri degli stessi residui di polvere da sparo presenti sugli abiti del Lucchetti, a loro volta compatibili con il propeilente nelle munizioni da caccia col 16 sequestrate nell'abitazione del coindagato, coincidenti per tipolo- gia e marca con quelle rinvenute sulla scena del crimine, facevano propendere per un quadro gravemente indiziario anche a carico dell'odierno ricorrente.5.

Come si evince a pag. 81 della sentenza di assoluzione di primo grado, a tale esito si è pervenuti in ragione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare dell'agguato al fratello, e del fatto che gli altri elementi indiziari indicati dal PM e ritenuti nell'ordinanza genetica della misura non sono stati ritenuti inesistenti bensì privi di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a farli assurgere al rango di prova della sua com- partecipazione alla programmazione ed all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]- cenzo.

Si tratta, in altri, termini di fatti e circostanze che le sentenze di assoluzione non smentiscono.

Così per l'allontanamento del Tantone dalla sua abitazione alle 17.06, "ovvero poco dopo aver avuto un alterco con i germani Lauria alle ore 16,58 ", con un "buco orario" di 21 minuti asseritamente non giustificato "in modo plausibile".

Nemmeno negano le sentenze di assoluzione la circostanza della preoccupa- zione espressa dall'odierno ricorrente per le dichiarazioni rese dalla moglie, Isa- bella Tantone, "così ingenerando nella P. G. la convinzione che potesse mentire al riguardo per crearsi un alibi "(così il giudice della riparzione) Altrettanto provato è il passaggio del 25.3.2017 nei pressi dell'abitazione del coindagato Lucchetti, che per la Coret territoriale "palesa agli inquirenti un tenta- tivo di adeguamento della propria strategia difensiva tenuto conto del comporta- mento del Lucchetti ".

In atti, inoltre, è, come ricorda ancora il giudice della riparazione "il contenuto della intercettazione ambientale in auto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando transitando a bordo del fuoristrada lungo la salita in località Montagnola/Calvario, ovvero lungo il tragitto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di sopralluogo dei CC nell'imme- diatezza dell'evento per verificare la presenza di segni di pneumatici, riferendosi al veicolo nel disinserire la trazione integrale, esclamava che il mezzo 'si era ricor- dato del posto', sostanzialmente confessando inconsapevolmente di essere stato in precedenza in quel posto ed avvalorando così la ricostruzione fornita agli inqui- renti dalla moglie circa il buco ingiustificato di 21 minuti nel percorrere il tragitto di ritorno in paese" Il tutto anche a voler trascurare -in ragione del contenuto delle sentenze as- solutorie che affermano la possibile contaminazione dei vestiti del Tantone con la polvere da sparo presente su quelli del Lucchetti da parte del RIS in sede di ac- certamenti irripetibili.- il ritrovamento di residui di sparo sugli indumenti dell'odierno ricorrente che per il giudice della riparazione sono "compatibili con il propellente nelle munizioni da caccia cal. 16 sequestrate nell'abitazione del coin- dagato, coincidenti per tipologia e marca con quelle rinvenute sulla scena del cri- mine" (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato).

Si tratta di circostanze che, in applicazione dei sopra ricordati principi affer- mati da questa Corte di legittimità in materia di colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione hanno avuto un rilievo pregnante ed un effetto sinergico nella genesi della misura cautelare a carico del Tantone.

Alle argomentazioni della Corte territoriale il ricorrente contrappone deduzioni che sollecitano una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con il tema esse- niale dell'ordinanza, rappresentato dagli spostamenti del Tantone, dalle versioni contraddittorie rese da lui e dalla moglie in ordine agli stessi, e dalle intercettazioni dal contenuto quantomeno ambiguo.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Viceversa, ritiene il Collegio che, tenuto conto della genericità delle argomen-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto rigettarsi o in subordine dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese 9f [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 4/11/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita in regime di custodia cau- telare in carcere in relazione all'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], material- mente eseguito in Salandra il 6/3/2017 da [OSCURATO:PERSONA], sofferta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] - data di esecuzione dell'ordinanza cautelare del GIP presso il Tribu- nale di Matera- al 18/10/2018 - data della revoca della misura cautelare ad opera del Tribunale del Riesame di Potenza. Più specificamente, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Matera in data 7/11/2017 è stata integralmente confermata in un primo momento dal Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardo alla ri- correnza della gravità indiziaria in capo al prevenuto , la cui condotta è stata rite- nuta causalmente connessa all'esecuzione dell'omicidio materialmente commesso dal Lucchetti, e la revoca della misura è stata disposta solo successivamente dal medesimo tribunale del riesame in data 18/10/2018 in seguito all'annullamento con rinvio disposto medio tempore da questa Corte di legittimità in data 22/5/2018. Il processo, celebratosi con rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Matera si è concluso con sentenza del 30/11/2018, con cui il Tantone è stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen., di cui era imputato in concorso con Lucchetti. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il P.M, ma, con sentenza del 17/10/2020 (irrevocabile il 20/2/2021), la Corte di Assise di Appello di Potenza, previa rinnovazione parziale del l'istruttoria dibattimentale, rigettava l'appello del Pubblico Ministero. La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta de- tenzione, ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa dell'indagato, in considerazione dei seguenti elementi: a) in sede di interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispon- dere; b) in sede di dichiarazioni testimoniali ha fornito una versione generica e con- traddetta dalle dichiarazioni della moglie e dalle riprese degli spostamenti accertati dalle videocamere di sicurezza; c) da tre intercettazioni ambientali (dell'Il e 25 marzo e del 14 giugno 2017) emergeva la preoccupazione per la diversa versione fornita sul tragitto di ritorno dalla moglie, la preoccupazione di accertarsi se il Lucchetti fosse ancora in paese dopo l'omicidio e il riferimento al mezzo che "si era ricordato del posto", in un'oc- casione in cui era transitato in prossimità del luogo dell'omicidio.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Tantone deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., censurando il provvedimento della Corte d'appello, evidenziando di essere stato assolto per non aver commesso il fatto, richiamando le decisioni di merito e contestando la valenza dei singoli elementi. Si sottolinea in ricorso che nelle conformi sentenze assolutorie, i giudici di merito hanno infatti concordemente evidenziato l'assoluta, originaria inattendibi- lità della prova di accusa, rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima e testimone oculare dell'omicidio, unitamente alla "carenza di ulteriori elementi indiziari che abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a di- mostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso alla programmazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], supervisionandone la mate- riale esecuzione ascritta al [OSCURATO:PERSONA]". Con la decisione impugnata la Corte di Appello di Potenza, invece, dopo aver sottolineato che il Tribunale del Riesame aveva a suo tempo confermato l'ordi- nanza cautelare, sia pure con provvedimento annullato in Cassazione e poi ribal- tato dallo stesso Tribunale, ha sorprendentemente rigettato l'istanza attribuendo al "prevenuto" (così espressamente qualificato a pag. 4 del provvedimento) alcune "discrasie gravemente colpose ", asseritamente idonee a collocarlo "inequivocabil- mente, per sua colpa ed imprudenza, come presente sul luogo dell'omicidio nel medesimo frangente temporale" (ivi, a pag. 4). Secondo la Corte territoriale, infatti, il Tantone "veniva ascoltato a sit più volte dichiarando la propria innocenza in relazione al reato contestato ", e in tali occa- sioni avrebbe fornito "una ricostruzione alternativa poco plausibile della vicenda contestata, offrendo alla AG un contributo generico e vago, non certo significativo e particolareggiato circa la ricostruzione dell'incontro con i fratelli Lauria e degli spostamenti in auto prima e dopo l'omicidio" (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impu- gnata). Ne deriva "che la valutazione del comportamento del ricorrente, postosi come fattore condizionante dell'evento, dovendo sostanzialmente soggiacere ai canoni di giudizio civilistici, estraibili dal combinato disposto degli artt. 1227 e 2056 c.c., preclusivo dell'indennizzabilità del pregiudizio causato, quanto meno, con colpa grave dello stesso danneggiato, tenuto a comportarsi secondo buona fede, implica l'esclusione del diritto alla riparazione richiesta" (ivi, a pag. 4). Ebbene, il ricorrente si duole che la Corte di Appello di Potenza, ignorando graficamente la risolutiva, conclamata e definitivamente accertata inattendibilità del principale testimone d'accusa, ha evidenziato, a carico del ricorrente, le se- guenti circostanze: 1. l'allontanamento del Tantone dalla sua abitazione alle 17.06, "ovvero poco dopo aver avuto un alterco con i germani Lauria alle ore 16,58 ", con un "buco orario" di 21 minuti asseritamente non giustificato "in modo plausibile"; 2. la "preoccupazione" espressa per le dichiarazioni rese dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], "così ingenerando nella P. G. la convinzione che potesse mentire al ri- guardo per crearsi un alibi "; 3. il passaggio del 25.3.2017 nei pressi dell'abitazione del coindagato Lucchetti, "così palesando agli inquirenti un tentativo di adegua- mento della propria strategia difensiva tenuto conto del comportamento del Luc- chetti "; 4. "il contenuto della intercettazione ambientale in auto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando transitando a bordo del fuoristrada lungo la salita in località Monta- gnola/Calvario, ovvero lungo il tragitto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di sopralluogo dei CC nell'immediatezza dell'evento per verificare la presenza di segni di pneumatici, riferendosi al veicolo nel disinserire la trazione integrale, esclamava che il mezzo 'si era ricordato del posto', sostanzialmente confessando inconsape- volmente di essere stato in precedenza in quel posto ed avvalorando così la rico- struzione fornita agli inquirenti dalla moglie circa il buco ingiustificato di 21 minuti nel percorrere il tragitto di ritorno in paese "; 5. il ritrovamento di residui di sparo sui suoi indumenti "compatibili con il propellente nelle munizioni da caccia cal. 16 sequestrate nell'abitazione del coindagato, coincidenti per tipologia e marca con quelle rinvenute sulla scena del crimine" (cfr. pag. 3 del provvedimento impu- gnato). La decisione della Corte territoriale risulterebbe manifestamente erronea in diritto, oltre che manifestamente immotivata, in quanto, obliterando i macrosco- pici errori in cui sarebbero incorsi gli inquirenti e il primo giudice della cautela nell'adozione e nel mantenimento del provvedimento coercitivo, ha incentrato le sue valutazioni esclusivamente sulla condotta dell'accusato, arrivando ad affer- mare che il suo comportamento avrebbe avallato il convincimento in ordine alla sua colpevolezza e, in particolare alla sua presenza sul luogo e nel momento del delitto. In tal modo avrebbe pretermesso alcune circostanze di fatto fondamentali, ai fini della genesi dell'ordinanza cautelare e della effettiva, concreta incidenza del comportamento dell'istante sulla sua detenzione, ponendosi in aperto contrasto con le statuizioni rese in fase cautelare e nelle sentenze assolutorie. A questo scopo, per il ricorrente è sufficiente richiamare quanto constatato dai giudici di merito: 1. in ordine alla macroscopica inattendibilità del principale testimone d'accusa (cfr. pagg. 70-77 della sentenza di primo grado e pagg. 20-27 della sentenza di appello); 2. quanto alla palese incompatibilità dei 21 minuti di "buco orario" con i tempi necessari per raggiungere il luogo dell'omicidio, eseguire il delitto e darsi alla fuga (pag. 77 della prima sentenza e pag. 23 della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello); 3. circa l'assenza di qualsiasi traccia di pneumatici nel luogo in cui avrebbe dovuto transitare il fuoristrada del Tantone (pag. 75 della sentenza di primo grado e pag. 24 della sentenza di appello); 4. In ordine alla prova a discarico estratta dalla memoria del personal computer dell'im- putato, dalla quale risultava che effettivamente era stato utilizzato subito dopo il rientro a casa, come dichiarato sin dal primo momento (pag. 79 della sentenza emessa dal GUP materano). Si tratta per il ricorrente di circostanze decisive e di per sé idonee ad elidere ab origine il quadro indiziario posto a fondamento della misura custodiale, come acclarato dalla Cassazione in sede di annullamento e poi dal Tribunale del riesame in fase cautelare, che dimostrerebbero l'inconsistenza della tesi secondo cui, dopo una duplice assoluzione in abbreviato, e cioè sulla scorta dei medesimi atti di in- dagine, la carcerazione preventiva sarebbe viceversa da addebitare in toto alla condotta gravemente colposa del Tantone. Le considerazioni dei giudici potentini in ordine al comportamento del ricor- rente in fase di indagini, peraltro, sarebbero del tutto infondate anche nel merito, come risulta inequivocabilmente dagli atti già allegati all'originaria istanza. Quanto alle dichiarazioni rese dall'istante nel corso delle indagini circa il suo allontanamento dall'abitazione, viene rilevato che nel caso di specie, nonostante l'esplicita accusa mossa (quasi) immediatamente da [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima e sedicente testimone oculare dell'omicidio, il Tantone fu ascoltato senza le garanzie difensive per ben due volte, il giorno successivo all'omicidio, in viola- zione di legge. E in ogni caso, l'allora indagato ammise lealmente e immediata- mente di non avere mai avuto buoni rapporti con i fratelli Lauria, a causa del pascolo abusivo da costoro perpetrato sui suoi terreni, riferendo l'alterco verifica- tosi il giorno dell'omicidio, mentre era in compagnia della moglie, [OSCURATO:PERSONA], e indicando anche tutti i suoi spostamenti del pomeriggio. Si tratta di dichiarazioni non solo mai smentite, ma, al contrario, espressamente asseverate e convalidate dalle sentenze assolutorie. In ogni caso -si sottolinea in ricorso- è stata oggettivamente esclusa la pre- senza dell'odierno ricorrente sul luogo del delitto, come hanno concordemente as- severato le decisioni di merito. E in ordine, invece, al passaggio del 25/3/2017 in prossimità dell'abitazione del Lucchetti, accusato quale esecutore materiale del delitto, si tratterebbe di una circostanza valorizzata solo nell'ordinanza genetica, annullata dalla Suprema Corte e poi dal Tribunale del riesame, di tale inconsistenza da non essere mai più nemmeno menzionata nel prosieguo del procedimento cau- telare.Ciò perché il Tantone, già dal precedente 7 marzo era stato sottoposto, in- sieme al Lucchetti, alle verifiche inerenti ai residui di sparo, e i due erano stati successivamente convocati insieme per essere interrogati anche sui loro - inesi- stenti - rapporti. Non poteva pertanto suscitare alcun sospetto la comprensibile "preoccupazione" del Tantone per le sorti dell'altra persona accusata, con lui, dal [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno legittimare, o contribuire a legittimare, l'adozione nei suoi confronti della massima misura custodiale, atteso che dalle indagini risul- tava chiaramente, al contrario, che non vi era mai stato tra i due alcun rapporto o contatto. Sul punto, si ricorda in ricorso che la sentenza di primo grado ha escluso "l'esistenza di uno stretto rapporto di fiducia e di collaborazione fra i due coimpu- tati ", dando atto delle precipue modalità dell'indagine - non a caso condotte pa- lesemente nei confronti di entrambi, allo scopo di raccogliere eventuali dialoghi compromettenti - e della specifica irrilevanza del transito del Tantone nei pressi dell'abitazione del Lucchetti "determinato dalla curiosità di [OSCURATO:PERSONA] di individuare dove abitasse l'altra persona che, già in quell'epoca, era stato indivi- duato dagli investigatori come indagato in ordine all'avvenuto omicidio di [OSCURATO:PERSONA]". Anche a questo proposito, pertanto, la decisione della Corte territoriale ai fini dell'ingiusta detenzione risulta, oltre che erronea, in contrasto con il decisum dei giudici di merito. Si ricorda, ancora, che l'impugnata ordinanza ha altresì valorizzato "il conte- nuto della intercettazione ambientale in auto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando transi- tando a bordo del fuoristrada lungo la salita in località Montagnola/Calvario, ov- vero lungo il tragitto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di sopralluogo dei CC nell'immediatezza dell'evento per verificare la presenza di segni di pneumatici, riferendosi al veicolo nel disinserire la trazione integrale, esclamava che il mezzo 'si era ricordato del posto, sostanzialmente confessando inconsapevolmente di es- sere stato in precedenza in quel posto ed avvalorando così la ricostruzione fornita agli inquirenti dalla moglie circa il buco ingiustificato di 21 nel percorrere il tragitto di ritorno in paese" (pag. 3). Per il ricorrente va in primo luogo osservato che la frase captata non pare affatto riconducibile né a dolo né a colpa dell'allora a sua insaputa indagato, costi- tuendo semplicemente un vago elemento di sospetto a suo tempo evidenziato in sede cautelare. Inoltre, i giudici di merito hanno rilevato che "questa intercetta- zione ambientale, però, non offre un significato univoco, non potendosi escludere che con quelle parole [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto fare riferimento ad altre situazioni".In nessun caso, pertanto, la captazione in esame potrebbe legittimare il di- niego alla riparazione dell'ingiusta detenzione. Infine, non sarebbe in alcun modo riconducibile a responsabilità dell'odierno ricorrente il rinvenimento di due particelle sui suoi indumenti, che la Corte di Ap- pello di Potenza, contro il giudicato, ha qualificato senz'altro come "residui di pol- vere da sparo ", addirittura identici a quelli "presenti sugli abiti del Lucchetti, a loro volta compatibili con il propellente nelle munizioni da caccia cal. 16 seque- strate nell'abitazione del coindagato, coincidenti per tipologia e marca con quelle rinvenute sulla scena del crimine (cfr. pag. 3, cit.). Sul punto, viene ricordato che già la Cassazione, nella sentenza di annulla- mento del 22/5/2018, aveva sottolineato l'esigenza, in rapporto alla rilevazione sul giubbotto dell'indagato delle due particelle compatibili con lo sparo, di vagliare se, al di là della altre questioni, quella rilevazione mancasse o meno del numero minimo delle particelle PbBaSb necessarie per annettere, sotto il profilo scientifico, significatività al reperto". La questione è stata poi affrontata specificamente dal Tribunale del riesame, in sede di rinvio, concludendo per l'inconsistenza dell'indizio rappresentato da un'unica particella, anche in considerazione della concreta possibilità di contami- nazione accidentale per una "probabile errata preparazione dei reperti". Per la sentenza di primo grado, inoltre, "è notorio che, secondo la più accre- ditata letteratura scientifica sull'argomento, il rinvenimento di due sole particelle caratteristiche dello sparo da arma da fuoco, su un indumento di una persona indagata, non ha alcun valore dimostrativo del fatto che quella persona ha esploso dei colpi di arma da fuoco, sia perché è assolutamente necessario, per ottenere quel valore dimostrativo, il rinvenimento di un numero superiore di particelle ca- ratteristiche dello sparo e cioè a tre componenti (da tre a cinque, accompagnate da particelle di contorno compatibili con esse: cfr. atti del congresso tenutosi dal 31 maggio al 3 giugno del 2005 a Quantico in USA presso la sede dell'FBI), sia perché in tali casi sussistono molte possibilità che si sia verificata una contamina- zione ambientale, e cioè che la deposizione di quelle particelle nelle maglie del tessuto dell'indumento possa essere avvenuta anche diverse settimane o mesi prima del momento in cui è stato fatto il prelievo ed il repertamento di quelle particelle. Un diverso valore probatorio, invece, avrebbe avuto l'individuazione di particelle caratteristiche dello sparo sulle mani o sul volto delle persone indagate". La Corte di Assise di Appello ha aggiunto che "nel caso in esame non si può escludere una possibile contaminazione ambientale degli indumenti esaminati, po- sto che, agli atti non risulta allegato alcun verbale che descriva le modalità con le quali gli stessi sono stati acquisiti e forniti alla polizia scientifica. Di possibile con- taminazione ambientale degli indumenti esaminati si parla anche nella intercetta- zione progr. N. 560 RIT 12112017, avente ad oggetto una conversazione telefo- nica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il perito balistico [OSCURATO:PERSONA], riportata nelle pagine 17 e 18 dell'atto di impugnazione, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA]- bella riferisce all'interlocutore che 'il marito ha lavorato e viaggiato con un caccia- tore e magari non hanno fatto caso ai giubbini a quelle cose...' ". In conclusione, ci si duole che il giudice della riparazione, con una sorta di revisione in malam partem, abbia valorizzato a carico del ricorrente una circo- stanza che non solo non sarebbe in alcun modo riconducibile a suo dolo o colpa, tantomeno grave, ma deriverebbe da un errore, non solo valutativo, degli inqui- renti, ignorando, ancora una volta, le statuizioni delle sentenze irrevocabili di as- soluzione. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 15/9/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. 4. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: 's ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Orbene, nel provvedimento impugnato, tuttavia, è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano molteplici elementi che portano al rigetto della richiesta di indennizzo.Si dà atto che, prima dell'interrogatorio di garanzia reso innanzi al GIP di Matera in data 16/11/2017 il Tantone, al quale non aveva inteso rispondere, il Tantone era stato ascoltato in sede di indagini a sommarie informazioni testimo- niali dai carabinbieri la sera stessa dell'omicidio ed il giorno successivo, non es- sendo evidentemente ancora emersi indizi che ne facevano un indagato (e la stessa Corte di Assise di Appello di Potenza nella sua sentenza del 7/10/2020 le ritiene in tal senso pienamente utilizzabili se è vero che vi dedica alle pagg. 19 e ss. ampio spazio in motivazione) e in quelle occasioni non aveva negato di cono- scere il coindagato Lucchetti e i fratelli Lauria, con i quali vi erano stati problemi legati al pascolo abusivo sui terreni della moglie, di averli ripresi anche il giorno dell'omicidio con le telecamere di sicurezza della sua azienda e di averli rimprove- rati al passaggio con il gregge. Si tratta, peraltro, di aspetti della vicenda che neanche il ricorrente contesta e che non sono stati affatto esclusi dalle sentenze di assoluzione. Sempre in sede di s.i.t. il Tantone riferiva, tuttavia, che lui e la moglie si erano allontanati subito dopo in auto la moglie per fare rientro in Salandra e copiare i files video sul computer di casa; solamente in quella circostanza apprendevano dell'accaduto. In particolare, secondo il giudice della riparazione il Tantone forniva una rico- struzione alternativa poco plausibile della vicenda contestata, offrendo alla A.G. un contributo generico e vago, non certo significativo e particolareggiata circa la ricostruzione di tale incontro e degli spostamenti in auto prima e dopo l'omicidio. In realtà -ricorda ancora il provvedimento impugnato- i movimenti del Tan- tone venivano scanditi oggettivamente dagli orari registrati nelle riprese degli im- pianti rifornimento IPB, evidenziando che egli si era recato presso la predetta casa una prima volta alle ore 13,22 ed una seconda volta alle ore 15,18, allontanando- sene alle ore 17,06, ovvero poco dopo avere avuto un alterco con i germani Lauria alle ore 16,58. Quindi il Tantorie non si dirigeva verso Salandra bensì verso località Montagnola (come riferito dal [OSCURATO:PERSONA]), sulla collinetta ove parcheggiava il fuoristrada e raggiungeva a piedi il luogo dell'agguato; solamente dopo la consu- mazione dell'omicidio da parte del Lucchetti egli, risalita la collina e preso il Suzuki, appena undici minuti dopo l'omicidio, si dirigeva verso Salandra transitando in- nanzi alle telecamere della stazione di rifornimento carburante. L'indagato ammetteva, invece, solamente di avere incontrato i predetti ger- mani ma non giustificava in maniera plausibile il buco orario di ben 21 minuti intercorrenti dal momento in cui il suo circuito di videosorveglianza riprendeva i coniugi allontanarsi con il fuoristrada dall'azienda agricola verso le 17:06 ed il momento in cui venivano ripresi rientrare in paese passando innanzi al distributore di carburanti anch'esso dotato di telecamere.Al riguardo il Tantone - circostanza che non viene smentita neanche in ri- corso- forniva una ricostruzione della scansione temporale e dei tragitti diametral- mente opposta a quella pure riferita nelle medesime circostanze a s.i.t. agli inqui- renti della propria coniuge, la quale riferiva che, anziché dirigersi subito in paese, passavano per località Montagnola per trovare una sua amica, avvero si dirigevano in auto proprio sul luogo in cui avveniva l'agguato mortale e nello stesso frangente temporale. In effetti, come ricorda il giudice della riparazione, proprio per tale motivo il Tantone si mostrava estremamente preoccupato con la moglie nel l'intercettazione ambientale del 14.6.2017 alle ore 19.57 a proposito della diversa versione fornita agli inquirenti dalla donna rispetto alla sua diversa ricostruzione del tragitto di ritorno in auto in concomitanza dell'omicidio, così ingenerando nella P.G. la con- vinzione che potesse mentire al riguardo per crearsi un alibi. Come si ricorda nel provvedimento impugnato, inoltre, il Tantone nulla sapeva spiegare in ordine allo strano ed ambiguo comportamento imprudentemente te- nuto allorquando, intercettato in ambientale con la moglie all'interno del fuori- strada, il 25.3.2017, si preoccupava di accertare se il Lucchetti fosse ancora in paese dopo la commissione dell'omicidio o se ne fosse allontanato, decidendo di passare sotto l'abitazione di questi per verificare di persona se la luce di casa fosse o meno accesa, così palesando agli inquirenti un tentativo di adeguamento della propria strategici difensiva tenuto conto del comportamento del Lucchetti. Del tutto coerente e logica appare poi avere ritenuto rilevante il contenuto dell'intercettazione ambientale in auto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando, transitando a bordo del fuoristrada lungo la salita in località Montagnola/Calvario, ovvero lungo il tragitto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di sopralluogo dei CC nell'imme- diatezza dell'evento per verificare la presenza di segni di pneumatici, riferendosi al veicolo, nel disinserire la trazione integrale, esclamava che il mezzo si era ricor- dato del posto", sostanzialmente confessando inconsapevolmente di essere stato in precedenza in quel posto ed avvalorando così la ricostruzione fornita agli inqui- renti dalla moglie circa il buco ingiustificato di 21 nel percorre il tragitto di ritorno in paese. Secondo la logica e congrua motivazione del giudice della riparazione -che in tal senso si palesa immune dai denunciati vizi di legittimità- si tratta di discrasie gravemente colpose che, unitamente al ritrovamento sugli indumenti del Tantone ad opera dei RIS dei Carabinieri degli stessi residui di polvere da sparo presenti sugli abiti del Lucchetti, a loro volta compatibili con il propeilente nelle munizioni da caccia col 16 sequestrate nell'abitazione del coindagato, coincidenti per tipolo- gia e marca con quelle rinvenute sulla scena del crimine, facevano propendere per un quadro gravemente indiziario anche a carico dell'odierno ricorrente.5. Come si evince a pag. 81 della sentenza di assoluzione di primo grado, a tale esito si è pervenuti in ragione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare dell'agguato al fratello, e del fatto che gli altri elementi indiziari indicati dal PM e ritenuti nell'ordinanza genetica della misura non sono stati ritenuti inesistenti bensì privi di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a farli assurgere al rango di prova della sua com- partecipazione alla programmazione ed all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]- cenzo. Si tratta, in altri, termini di fatti e circostanze che le sentenze di assoluzione non smentiscono. Così per l'allontanamento del Tantone dalla sua abitazione alle 17.06, "ovvero poco dopo aver avuto un alterco con i germani Lauria alle ore 16,58 ", con un "buco orario" di 21 minuti asseritamente non giustificato "in modo plausibile". Nemmeno negano le sentenze di assoluzione la circostanza della preoccupa- zione espressa dall'odierno ricorrente per le dichiarazioni rese dalla moglie, Isa- bella Tantone, "così ingenerando nella P. G. la convinzione che potesse mentire al riguardo per crearsi un alibi "(così il giudice della riparzione) Altrettanto provato è il passaggio del 25.3.2017 nei pressi dell'abitazione del coindagato Lucchetti, che per la Coret territoriale "palesa agli inquirenti un tenta- tivo di adeguamento della propria strategia difensiva tenuto conto del comporta- mento del Lucchetti ". In atti, inoltre, è, come ricorda ancora il giudice della riparazione "il contenuto della intercettazione ambientale in auto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando transitando a bordo del fuoristrada lungo la salita in località Montagnola/Calvario, ovvero lungo il tragitto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di sopralluogo dei CC nell'imme- diatezza dell'evento per verificare la presenza di segni di pneumatici, riferendosi al veicolo nel disinserire la trazione integrale, esclamava che il mezzo 'si era ricor- dato del posto', sostanzialmente confessando inconsapevolmente di essere stato in precedenza in quel posto ed avvalorando così la ricostruzione fornita agli inqui- renti dalla moglie circa il buco ingiustificato di 21 minuti nel percorrere il tragitto di ritorno in paese" Il tutto anche a voler trascurare -in ragione del contenuto delle sentenze as- solutorie che affermano la possibile contaminazione dei vestiti del Tantone con la polvere da sparo presente su quelli del Lucchetti da parte del RIS in sede di ac- certamenti irripetibili.- il ritrovamento di residui di sparo sugli indumenti dell'odierno ricorrente che per il giudice della riparazione sono "compatibili con il propellente nelle munizioni da caccia cal. 16 sequestrate nell'abitazione del coin- dagato, coincidenti per tipologia e marca con quelle rinvenute sulla scena del cri- mine" (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato). Si tratta di circostanze che, in applicazione dei sopra ricordati principi affer- mati da questa Corte di legittimità in materia di colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione hanno avuto un rilievo pregnante ed un effetto sinergico nella genesi della misura cautelare a carico del Tantone. Alle argomentazioni della Corte territoriale il ricorrente contrappone deduzioni che sollecitano una rivalutazione del merito, senza confrontarsi con il tema esse- niale dell'ordinanza, rappresentato dagli spostamenti del Tantone, dalle versioni contraddittorie rese da lui e dalla moglie in ordine agli stessi, e dalle intercettazioni dal contenuto quantomeno ambiguo. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Viceversa, ritiene il Collegio che, tenuto conto della genericità delle argomen-