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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31123/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la condanna per il reato di furto aggravato in concorso. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che svolge, per il tramite del difensore di fiducia, un unico motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, a pg. 3 del provvedimento impugnato, ha motivato accuratamente l'insussistenza dei presupposto della tenuità del danno patrimoniale, tale non potendo essere considerato un danno pari a circa 500 euro, e altresì considerando il danno indiretto derivato dal commerciante persona offesa dalla necessaria chiusura del negozio in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine.

La valutazione della Corte territoriale è coerente con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economic:o derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582,

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso I'll luglio 2022 (` Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la condanna per il reato di furto aggravato in concorso. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che svolge, per il tramite del difensore di fiducia, un unico motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, a pg. 3 del provvedimento impugnato, ha motivato accuratamente l'insussistenza dei presupposto della tenuità del danno patrimoniale, tale non potendo essere considerato un danno pari a circa 500 euro, e altresì considerando il danno indiretto derivato dal commerciante persona offesa dalla necessaria chiusura del negozio in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. La valutazione della Corte territoriale è coerente con il consolidato canone ermeneutico di questa Corte secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economic:o derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582, 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2022 (` Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris