CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce che non sarebbe stata apprezzata la scarsa serietà dell'offerta del ricorrente giudicata costituire il delitto di cui all'art. 322 cod. pen., è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha, invece, osservato come l'offerta, secondo una valutazione prognostica ex ante, di "dare qualcosa in caso di mancato arresto" fosse tutt'altro che risibile o inverosimile come sostenuto nei motivi di gravame; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremíla). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2