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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23761/2026

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re generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Tarantorigettava l’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in provaterapeutico, che veniva presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenzaveniva individuata nella data del 9 ottobre 2028.Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Tarantosull’assunto che, tenuto conto dei numerosi pregiudizi penali di [OSCURATO:PERSONA] e delleinformazioni negative acquisite presso le autorità competenti, che avevano evidenziato che,in passato, il condannato aveva beneficiato di misure alternative alla detenzione, collegatealla sua condizione di tossicodipendenza, il cui esito negativo, non consentiva di formulareun giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Prontera, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazionedel provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presuppostiapplicativi del beneficio penitenziario dell’affidamento terapeutico richiesto ex art. 94 T.U.stup., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Taranto con un percorsoargomentativo incongruo, che non teneva conto delle condizioni conclamate ditossicodipendenza del condannato – per le quali era stato presentato un programmaterapeutico accurato con cui non ci si era confrontati – e del processo rieducativopositivamente intrapreso dal ricorrente dopo la condanna posta in esecuzione.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentratosu motivi manifestamente infondati.2.

Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Taranto valutava correttamenteil compendio informativo di cui disponeva, formulando un giudizio nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXX congruo e rispettoso delle emergenze processuali, evidenziandoche, pur avendo il ricorrente attivato positivamente un percorso di rivisitazione critica del suovissuto criminale, la scarsa capacità di avviare un processo di recupero terapeutico dallatossicodipendenza e le reiterate cadute nel crimine, ripetute nel tempo, inducevano aesprimere una valutazione negativa rispetto alla misura alternativa invocata.In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nell’escludere la possibilità diconcedere l’affidamento terapeutico, invocato ai sensi dell’art. 94 T.U. stup., facevaopportunamente riferimento alla condizione di recidività di [OSCURATO:PERSONA],evidenziando che il ricorrente, pur avendo in passato avviato percorsi trattamentali erieducativi, era ricaduto nel crimine, rendendo evidente che la sua adesione ai programmiintrapresi era apparente o comunque inadeguata.

Si richiamava, in proposito, la circostanzache il ricorrente, anche in epoca recente, dopo avere trascorso in una comunità terapeuticaun periodo di ventidue mesi, l’8 aprile 2025, veniva nuovamente arrestato e sottoposto a unulteriore periodo di detenzione, che pativa presso la Casa circondariale di Taranto.Né tantomeno l’atteggiamento assunto durante la sua ultima frazione detentivaconsentiva esprimere un giudizio positivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto del fatto che, dalla relazione comportamentale trasmessa il 20 novembre 2025 dalladirezione della Casa circondariale di Taranto, emergeva che, durante l’ultimo periodo didetenzione carceraria, al ricorrente era stata irrogata la sanzione disciplinare dell’esclusionedalle attività comuni per la durata di quindici giorni, che gli veniva comminata l’8 ottobre2025, a ridosso dell’udienza nella quale veniva adottata la decisione censurata.Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, dunque, formulava un giudizio prognosticonegativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conforme alle emergenze processuali, nel valutare lequali non si può non rilevare che l’affidamento in prova per tossicodipendenti, così comedisciplinato dall’art. 94 T.U. stup., si differenzia da quello ordinario, proprio per la peculiaritàdel suo obiettivo, che è essenzialmente quello della cura della condizione di dipendenza05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158 - 01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv.220029 - 01; Sez. 1, n. 2271 del 19/03/1999, Condello, Rv. 213348 - 01).Ne discende che, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione di cuiall’art. 94 T.U. stup., si deve valutare soprattutto l’idoneità a conseguire l’obiettivo della curadel condannato, al quale il Tribunale di sorveglianza di Taranto si riferiva in terminiineccepibil i, correlandolo alle prospettive incerte del recupero terapeutico diXXXXXXXXXXXXXXXX, alle informazioni negative trasmesse dalle autorità carcerariedebitamente compulsate e ai precedenti penali di elevato disvalore che gravavano sulla suaposizione.Pertanto, tenuto conto di questi univoci indicatori, soggettivi e oggettivi, il Tribunale disorveglianza di Taranto evidenziava l’inidoneità del beneficio penitenziario richiesto dalcondannato, ai sensi dell’art. 94 T.U. stup., ad assolvere alle finalità di prevenzione specialesue proprie.3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Tarantorigettava l’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in provaterapeutico, che veniva presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenzaveniva individuata nella data del 9 ottobre 2028.Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Tarantosull’assunto che, tenuto conto dei numerosi pregiudizi penali di [OSCURATO:PERSONA] e delleinformazioni negative acquisite presso le autorità competenti, che avevano evidenziato che,in passato, il condannato aveva beneficiato di misure alternative alla detenzione, collegatealla sua condizione di tossicodipendenza, il cui esito negativo, non consentiva di formulareun giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Prontera, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazionedel provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presuppostiapplicativi del beneficio penitenziario dell’affidamento terapeutico richiesto ex art. 94 T.U.stup., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Taranto con un percorsoargomentativo incongruo, che non teneva conto delle condizioni conclamate ditossicodipendenza del condannato – per le quali era stato presentato un programmaterapeutico accurato con cui non ci si era confrontati – e del processo rieducativopositivamente intrapreso dal ricorrente dopo la condanna posta in esecuzione.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentratosu motivi manifestamente infondati.2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Taranto valutava correttamenteil compendio informativo di cui disponeva, formulando un giudizio nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXX congruo e rispettoso delle emergenze processuali, evidenziandoche, pur avendo il ricorrente attivato positivamente un percorso di rivisitazione critica del suovissuto criminale, la scarsa capacità di avviare un processo di recupero terapeutico dallatossicodipendenza e le reiterate cadute nel crimine, ripetute nel tempo, inducevano aesprimere una valutazione negativa rispetto alla misura alternativa invocata.In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nell’escludere la possibilità diconcedere l’affidamento terapeutico, invocato ai sensi dell’art. 94 T.U. stup., facevaopportunamente riferimento alla condizione di recidività di [OSCURATO:PERSONA],evidenziando che il ricorrente, pur avendo in passato avviato percorsi trattamentali erieducativi, era ricaduto nel crimine, rendendo evidente che la sua adesione ai programmiintrapresi era apparente o comunque inadeguata. Si richiamava, in proposito, la circostanzache il ricorrente, anche in epoca recente, dopo avere trascorso in una comunità terapeuticaun periodo di ventidue mesi, l’8 aprile 2025, veniva nuovamente arrestato e sottoposto a unulteriore periodo di detenzione, che pativa presso la Casa circondariale di Taranto.Né tantomeno l’atteggiamento assunto durante la sua ultima frazione detentivaconsentiva esprimere un giudizio positivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tenutoconto del fatto che, dalla relazione comportamentale trasmessa il 20 novembre 2025 dalladirezione della Casa circondariale di Taranto, emergeva che, durante l’ultimo periodo didetenzione carceraria, al ricorrente era stata irrogata la sanzione disciplinare dell’esclusionedalle attività comuni per la durata di quindici giorni, che gli veniva comminata l’8 ottobre2025, a ridosso dell’udienza nella quale veniva adottata la decisione censurata.Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, dunque, formulava un giudizio prognosticonegativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conforme alle emergenze processuali, nel valutare lequali non si può non rilevare che l’affidamento in prova per tossicodipendenti, così comedisciplinato dall’art. 94 T.U. stup., si differenzia da quello ordinario, proprio per la peculiaritàdel suo obiettivo, che è essenzialmente quello della cura della condizione di dipendenza05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158 - 01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv.220029 - 01; Sez. 1, n. 2271 del 19/03/1999, Condello, Rv. 213348 - 01).Ne discende che, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione di cuiall’art. 94 T.U. stup., si deve valutare soprattutto l’idoneità a conseguire l’obiettivo della curadel condannato, al quale il Tribunale di sorveglianza di Taranto si riferiva in terminiineccepibil i, correlandolo alle prospettive incerte del recupero terapeutico diXXXXXXXXXXXXXXXX, alle informazioni negative trasmesse dalle autorità carcerariedebitamente compulsate e ai precedenti penali di elevato disvalore che gravavano sulla suaposizione.Pertanto, tenuto conto di questi univoci indicatori, soggettivi e oggettivi, il Tribunale disorveglianza di Taranto evidenziava l’inidoneità del beneficio penitenziario richiesto dalcondannato, ai sensi dell’art. 94 T.U. stup., ad assolvere alle finalità di prevenzione specialesue proprie.3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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