Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28584/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21752-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.

F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale resa in foglio separato, allegato al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LFSNDR65H04C3510), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

VSSGPP53A17C3513), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 657/2017, depositata in data 11 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 1982 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Catania il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che si procedesse alla riduzione delle disposizioni in favore dello stesso contenute nel testamento del padre [OSCURATO:PERSONA], in quanto lesive della propria quota di legittima.

Il Tribunale di Catania rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n. 329/2001, in base alla considerazione che dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di secondo grado risultava una lesione di legittima pari a lire 33.556.310, che andava attribuita a [OSCURATO:PERSONA], rivalutata a lire 82.602705 (il ricorso proposto avverso la decisione d'appello è stato rigettato da questa Corte con la pronuncia n. 2617/2005).

2. Prima dell'inizio della causa [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di disporre il sequestro giudiziario dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del padre, sequestro al quale aveva poi rinunciato e in relazione al quale era stato reso il conto dal custode, dal quale risultava un credito in favore di Antonino di lire 48.532.912, conto che è stato approvato dalla Corte d'appello di Catania con provvedimento del 17 marzo 1997. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ottenuto dal Pretore di Catania un decreto ingiuntivo per tale somma (decreto che è stato opposto, con opposizione rigettata da Tribunale di Catania).

Sulla base del decreto [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a pignoramento immobiliare un appartamento di proprietà degli eredi del deceduto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che le ragioni del credito di [OSCURATO:PERSONA] erano venute meno a seguito della sentenza della Corte d'appello di Catania n. 329/2001, che aveva accertato la lesione della legittima del loro de cuius, e chiedendo la revisione del rendiconto per errore materiale, nonché proponendo, in via subordinata, eccezione di compensazione.

Nel frattempo, proprio sulla base della sentenza n. 329/2001 della Corte d'appello e del credito riconosciuto al loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoposto a pignoramento le somme dovute a titolo di locazione dai conduttori di immobili di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo la parziale inammissibilità dell'esecuzione e, in ogni caso, opponendo in compensazione il proprio credito.

4. Le due opposizioni all'esecuzione sono state riunite.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 722/2011, ha respinto la domanda di revisione del conto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha considerato che entrambe le parti avevano invocato l'istituto della compensazione quale causa di estinzione delle proprie obbligazioni, ha operato la reciproca compensazione dei crediti (quello vantato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sentenza della Corte d'appello e quello vantato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base del decreto ingiuntivo del Pretore) e ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare euro 898,13, quale residuo credito vantato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la pronuncia.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza 11 aprile 2017, n. 657, ha dichiarato inammissibile l'appello, "per difetto del necessario requisito di specificità dei motivi di impugnazione", non essendosi gli appellanti confrontati "in alcun modo con il [..] percorso motivazionale" della pronuncia di primo grado.

5. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia "vizio della sentenza per effetto di error in procedendo; violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.": i ricorrenti avevano chiesto al giudice di primo grado non la semplice revisione del rendiconto, ma l'accertamento della sua sopravvenuta inefficacia a seguito della sentenza n. 329/2001 della Corte d'appello di Catania; tale domanda è stata rigettata così che l'atto d'appello non poteva avere a proprio motivo che la denuncia del mancato accertamento dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di primo grado e del conseguente contrasto tra giudicati venutosi a creare; peccando di "evidente superficialità e rigidità formale" la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha rilevato che "gli appellanti non si sarebbero confrontati in alcun modo con il percorso motivazionale principale della sentenza"; irrilevante è poi che in primo grado fosse stata chiesta solo la revisione del rendiconto, senza esplicitare l'applicazione del giudicato esterno, dato che è consolidato l'orientamento della Corte di cassazione per il quale il giudice deve valutare la domanda giudiziale con riferimento alla reale volontà della parte e non al dato formale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo del processo.Il motivo non può essere accolto.

La sentenza di primo grado dell'opposizione a esecuzione forzata - sentenza di primo grado che nel motivo i ricorrenti non riportano nel suo sviluppo argomentativo (v. le pagg. 5 e 6 del ricorso) - ha sottolineato come, nel caso in esame, successivamente alla corretta redazione del conto vi sia stato il riconoscimento da parte del giudice d'appello della lesione della quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA], riconoscimento che non ha però determinato una modifica dell'attribuzione dei beni oggetto del sequestro, ma solo un conguaglio in denaro, come ha d'altro canto precisato la Corte di cassazione nella sentenza che ha rigettato il ricorso proposto contro la pronuncia d'appello n. 329/2001 ("essendo le disposizioni testamentarie rimaste integre quanto alla attribuzione dei singoli cespiti, non si comprende a quale titolo i giudici di merito avrebbero dovuto attribuire una parte dei frutti dei beni rimasti in proprietà agli altri coeredi a [OSCURATO:PERSONA], al quale erano stati riconosciuti interessi e rivalutazione sulla somma attribuitagli ad integrazione della legittima"), così che - ha concluso il giudice di primo grado - non vi erano i presupposti per la rettifica del conto della gestione.

A fronte di tali argomenti, gli appellanti - oggi ricorrenti - si sono limitati a lamentare che il Tribunale non aveva considerato la sentenza n. 329/2001 della Corte d'appello, che aveva travolto il rendiconto a suo tempo approvato, senza appunto confrontarsi - come ha affermato la Corte d'appello nella sentenza impugnata - con il percorso motivazionale della pronuncia di primo grado.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto del requisito di specificità dei motivi.2.

Il mancato accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo - rubricato "vizio della sentenza per effetto di error in procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt. 336, comma 2 c.p.c. e 2909 c.c. (rilevante ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)" - che illustra, una volta "smentita la fondatezza della pronuncia preliminare di inammissibilità", come il giudice d'appello abbia comunque errato a non accogliere il gravame.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21752-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale resa in foglio separato, allegato al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LFSNDR65H04C3510), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. VSSGPP53A17C3513), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 657/2017, depositata in data 11 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1982 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Catania il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che si procedesse alla riduzione delle disposizioni in favore dello stesso contenute nel testamento del padre [OSCURATO:PERSONA], in quanto lesive della propria quota di legittima. Il Tribunale di Catania rigettava la domanda. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n. 329/2001, in base alla considerazione che dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di secondo grado risultava una lesione di legittima pari a lire 33.556.310, che andava attribuita a [OSCURATO:PERSONA], rivalutata a lire 82.602705 (il ricorso proposto avverso la decisione d'appello è stato rigettato da questa Corte con la pronuncia n. 2617/2005). 2. Prima dell'inizio della causa [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di disporre il sequestro giudiziario dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del padre, sequestro al quale aveva poi rinunciato e in relazione al quale era stato reso il conto dal custode, dal quale risultava un credito in favore di Antonino di lire 48.532.912, conto che è stato approvato dalla Corte d'appello di Catania con provvedimento del 17 marzo 1997. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ottenuto dal Pretore di Catania un decreto ingiuntivo per tale somma (decreto che è stato opposto, con opposizione rigettata da Tribunale di Catania). Sulla base del decreto [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a pignoramento immobiliare un appartamento di proprietà degli eredi del deceduto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che le ragioni del credito di [OSCURATO:PERSONA] erano venute meno a seguito della sentenza della Corte d'appello di Catania n. 329/2001, che aveva accertato la lesione della legittima del loro de cuius, e chiedendo la revisione del rendiconto per errore materiale, nonché proponendo, in via subordinata, eccezione di compensazione. Nel frattempo, proprio sulla base della sentenza n. 329/2001 della Corte d'appello e del credito riconosciuto al loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoposto a pignoramento le somme dovute a titolo di locazione dai conduttori di immobili di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo la parziale inammissibilità dell'esecuzione e, in ogni caso, opponendo in compensazione il proprio credito. 4. Le due opposizioni all'esecuzione sono state riunite. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 722/2011, ha respinto la domanda di revisione del conto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha considerato che entrambe le parti avevano invocato l'istituto della compensazione quale causa di estinzione delle proprie obbligazioni, ha operato la reciproca compensazione dei crediti (quello vantato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sentenza della Corte d'appello e quello vantato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base del decreto ingiuntivo del Pretore) e ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare euro 898,13, quale residuo credito vantato dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la pronuncia. La Corte d'appello di Catania, con sentenza 11 aprile 2017, n. 657, ha dichiarato inammissibile l'appello, "per difetto del necessario requisito di specificità dei motivi di impugnazione", non essendosi gli appellanti confrontati "in alcun modo con il [..] percorso motivazionale" della pronuncia di primo grado. 5. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia "vizio della sentenza per effetto di error in procedendo; violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.": i ricorrenti avevano chiesto al giudice di primo grado non la semplice revisione del rendiconto, ma l'accertamento della sua sopravvenuta inefficacia a seguito della sentenza n. 329/2001 della Corte d'appello di Catania; tale domanda è stata rigettata così che l'atto d'appello non poteva avere a proprio motivo che la denuncia del mancato accertamento dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di primo grado e del conseguente contrasto tra giudicati venutosi a creare; peccando di "evidente superficialità e rigidità formale" la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha rilevato che "gli appellanti non si sarebbero confrontati in alcun modo con il percorso motivazionale principale della sentenza"; irrilevante è poi che in primo grado fosse stata chiesta solo la revisione del rendiconto, senza esplicitare l'applicazione del giudicato esterno, dato che è consolidato l'orientamento della Corte di cassazione per il quale il giudice deve valutare la domanda giudiziale con riferimento alla reale volontà della parte e non al dato formale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo del processo.Il motivo non può essere accolto. La sentenza di primo grado dell'opposizione a esecuzione forzata - sentenza di primo grado che nel motivo i ricorrenti non riportano nel suo sviluppo argomentativo (v. le pagg. 5 e 6 del ricorso) - ha sottolineato come, nel caso in esame, successivamente alla corretta redazione del conto vi sia stato il riconoscimento da parte del giudice d'appello della lesione della quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA], riconoscimento che non ha però determinato una modifica dell'attribuzione dei beni oggetto del sequestro, ma solo un conguaglio in denaro, come ha d'altro canto precisato la Corte di cassazione nella sentenza che ha rigettato il ricorso proposto contro la pronuncia d'appello n. 329/2001 ("essendo le disposizioni testamentarie rimaste integre quanto alla attribuzione dei singoli cespiti, non si comprende a quale titolo i giudici di merito avrebbero dovuto attribuire una parte dei frutti dei beni rimasti in proprietà agli altri coeredi a [OSCURATO:PERSONA], al quale erano stati riconosciuti interessi e rivalutazione sulla somma attribuitagli ad integrazione della legittima"), così che - ha concluso il giudice di primo grado - non vi erano i presupposti per la rettifica del conto della gestione. A fronte di tali argomenti, gli appellanti - oggi ricorrenti - si sono limitati a lamentare che il Tribunale non aveva considerato la sentenza n. 329/2001 della Corte d'appello, che aveva travolto il rendiconto a suo tempo approvato, senza appunto confrontarsi - come ha affermato la Corte d'appello nella sentenza impugnata - con il percorso motivazionale della pronuncia di primo grado. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto del requisito di specificità dei motivi.2. Il mancato accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo - rubricato "vizio della sentenza per effetto di error in procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt. 336, comma 2 c.p.c. e 2909 c.c. (rilevante ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)" - che illustra, una volta "smentita la fondatezza della pronuncia preliminare di inammissibilità", come il giudice d'appello abbia comunque errato a non accogliere il gravame. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del
Sentenza Cassazione n. 28584/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris