CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 27 settembre 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Milano che li aveva riconosciuti responsabili del reato p. e p. dall'art. 73 commi 4 e 6 DPR 309/1990. 2. Considerato che il primo motivo, relativo alla responsabilità degli imputati, è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità penale nei loro confronti, ha considerato non solo le dichiarazioni rese dal Marcellino nell'udienza di convalida, giudicate peraltro inattendibili, ma anche la condotta tenuta al momento del controllo dell'autovettura dal [OSCURATO:PERSONA], il quale non si era fermato al segnale di Alt della Polizia stradale, nonché il rinvenimento sul Mignolo di una somma pari a euro 1200 evidenziando, con argomenti logici, l'inattendibilità delle giustificazioni dallo stesso rese (pag. 4- 5 sent. impugnata). 3. Ritenuto che il motivo relativo alla mancata concessione al [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche attiene al trattamento punitivo, la cui determinazione risulta sorretta da idonea e non illogica motivazione, considerato che la corte territoriale ha evidenziato che non emergevano nella condotta processuale o nella personalità degli imputati elementi tali da giustificare il riconoscimento del beneficio il quale, come noto, può essere escluso senza che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172). 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-10-23 Il Consigliere est