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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 17114/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5297/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed e lettivamente domiciliati presso lo studio del primo,in [OSCURATO:PERSONA] N 7, pec: -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] ed domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Pec: -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1791/2020 depositata il 04/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenne davanti al Tribunale di Verona la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la revocatoria di un atto di conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla società di cui il Giona era amministratore, di 46 immobili con contestuale aumento del capitale socialefino all’importo di € 2.500.000,00, ritenuto pregiudizievole alle ragioni creditorie; chiese altresì la declaratoria di inefficacia di altro atto con cui il capitale sociale fu ripartito con l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di una partecipazione pari ad 1.000,00 ciascuno e il resto del capitale di € 2.500.000,00 fu attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., costituita dai figli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del giudizio svolse atto di intervento volontario la [OSCURATO:PERSONA] SpA, vantando un proprio credito; istruita la causa, il Tribunale adito ritenne sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria in quanto l’atto aveva depauperato completamente il patrimonio dei fideiussori, vi era la scientia damni dei fideiussori, non essendo necessaria la partecipatio fraudis del terzo per essere l’atto dispositivo stato posto in essere in data successiva al sorgere dei crediti e all’ instaurarsi del contenzioso relativo all’accertamento dei medesimi; rigettò però la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di appello del [OSCURATO:SOCIETA] per la riforma del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda nei confronti della Bertoncini e della [OSCURATO:PERSONA] e di appello della Fiorini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] società agricola, la Corte d’Appello di Venezia, disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1791 pubblicata in data 10/7/2020, ha, per quanto ancora di interesse, accolto l’appello nei confronti di L oreta Bertoncini e [OSCURATO:PERSONA] ma rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, condannandoli alle spese del grado sia in favore di [OSCURATO:SOCIETA] sia in favore di Flaminia SPV, cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] SpA; per quanto ancora di interesse la corte del gravame ha disatteso l’eccezione di nullità delle garanzie sottoscritte dai fideiussori osservando che se la nullità determina un accertamento in fatto la relativa verifica subisce le preclusioni istruttorie; ha confermato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle garanzie; ha disatteso l’eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1956 c.c. avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],propongono ricorso per cassazione sulla base di otto motivi; resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c. tutte le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.359,345 e 101 c.p.c. nonché conseguentemente degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto tardiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni prestate in favore di entrambi gli istituti di credito perché redatte sullo (illegittimo) “schema ABI”.

Affermano che, trattandosi di eccezione in senso lato, la Corte d’Appello non avrebbe potuto dichiararla tardiva perché sollevata con l a comparsa conclusionale d’appello , non sussistendo -rispetto ad una eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio -il limite delle preclusioni; ciò sulla base della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (Cass., S.U. 7 maggio 2013 n. 10531); nel caso di specie essendo stata la nullità eccepita con la comparsa conclusionale d’appello la stessa non avrebbe potuto essere considerata tardiva; il motivo è inammissibile per plurimi profili; la Corte d’Appello ha affermato che, anche se la declaratoria di nullità non subisce preclusioni essendo la nullità rilevabile d’ufficio, nel caso di specie trattandosi di nullità implicante un accertamento in fatto, la stessa subisce le preclusioni istruttorie; non avendo gli appellanti, su cui incombeva il relativo onere, dedotto alcuna prova in primo grado del fatto che le garanzie fossero di uniforme applicazione al momento della stipula e riproducessero lo schema diffuso da ABI, né prodotto lo schema ABI, o il Provvedimento della Banca d’Italia, etc., essi sono decaduti dal diritto di farla valere; a fronte di tale motivazione i ricorrenti si limitano a riproporre gli argomenti sulla nullità delle fideiussioni senza neppure riportare le clausole delle garanzie asseritamente nulle, al fine di permettere un loro preliminare scrutinio alla luce delle violazioni denunciate; ne consegue che il motivo è inammissibile perché privodi autosufficienza ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti, nel redigere il motivo, hanno omesso ditrascrivere le clausole censurate e di allegare i relativi documenti al fine di consentire a questa Corte di scrutinare la censura; Va d’altro canto osservato che la sentenza impugnata è del tutto in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la nullità deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri ufficiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e nonessendo intesi perciò ad esonerare la parte dall’onere probatorio gravante su di essa (Cass., SU 26242 del 2014; Cass., 1, n. 23074 del 2016, Cass., 2, n. 20870 del 2020, Cass., 3, ex art. 360 bisc.p.c.; con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 comma 1 c.c. e dell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo al capo di sentenza che ha escluso l’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 1956 c.c. al contratto in esame, qualificato quale contratto autonomo di garanzia; ad avviso dei ricorrenti la liberazione del fideiussore derivante dal disposto dell’art. 1956 c.c. non risulta derivante dall’accessorietà tra obbligazione del debitore e obbligazione del fideiussore ma riguarda una esigenza di protezione del garante che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà e può essere considerata meritevole di tutela anche in caso di assenza di accessorietà; il motivo è inammissibile per più profili.Ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. il motivo è in palese contrasto con il più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione.

Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (Cass., n. 10486 del 2004, sempre confermata); in secondo luogo il motivo è inammissibile in quanto non impugna tutte lerationes decidendi: l a Corte d’Appello non si è infatti limitata a ritenere, peraltro del tutto correttamente,che l’eccezione di estinzione ai sensi dell’art. 1956 c.c. fosse da rigettare perché non applicabile alle garanzie a prima richiesta (Cass., n. 30509 del 2019) ma ha altresì detto che [OSCURATO:PERSONA] era non solo fideiussore , con la moglie, della società in nome collettivo, ma ne era anche amministratore, sicché è da presumere che i coniugi fossero già a conoscenza delle condizioni patrimoniali dellasocietà garantita; questa seconda ratio decidendi non è impugnata il che rende il motivo inammissibile ai sensi di Cass., n. 4293 del 2016, (conf.

Cass.n. 16134 del 2019)secondo cui “Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione”; con il terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma2 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione meramente apparente là dove la Corte d’appello ha ritenuto di poter presumere che la Fiorini, ai fini dell’operatività dell’art. 1956 c.c., conoscesse le condizioni patrimoniali della società debitrice principale, pur non rivestendo essa alcuna funzione sociale e, tanto, per il solo fatto che la medesima era moglie dell’altro garante, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società; il motivo è inammissibile perché é formulato in modo del tutto astratto ed apodittico e del tutto svincolato dall’accertamento compiuto dai giudici del merito; in ogni caso la presunzione di conoscenza, in forza del rapporto di coniugio, da parte della Fiorini delle condizioni della società è del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la conoscenza delle difficoltà economiche è comune o presunta come nell’ipotesi in cui la debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore; con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2901 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto coperta da giudicato la questione inerente la validità della fideiussione di [OSCURATO:PERSONA] srl e per avere ritenuto la stessa per ciò solo titolare di un credito tutelabile in revocatoria; con il quinto motivo di ricorso prospettano violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.p.c. e 2901 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che, quand’anche vi fosse l’effetto di giudicato, l’effetto preclusivo non potesse estendersi alla questione della validità della fideiussione; il quarto e quinto motivocensurano il capo di sentenza che ha ritenuto sceso il giudicato sostanziale sul contenuto del decreto ingiuntivo, sull’esistenza del credito, sul rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano nonché sulla inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione: la sentenza dovrebbe essere cassata per aver ritenuto sceso il giudicato nonostante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non fosse stato definito con una pronuncia di merito ma con una pronuncia di mero rito; i motivi sono manifestamente infondati in quanto il combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c. determina l’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto alla stessa stregua del giudicato ex art. 2909 c.c.; la giurisprudenza di questa Corte è del tutto consolidata nel senso di ritenere che l’unica condizione perché si formi il giudicato è che l’intimato possa provocare il contraddittorio con la opposizione assumendo rilevanza ai fini della formazione del giudicato anche la scelta dell’intimato di non proporre opposizione in quanto, per aversi cosa giudicata, non è necessario il contraddittorio effettivo bensì la provocazione a contraddire una domanda giudiziale (Cass., S.U. n. 4510 del 2006; Cass. n. 18791 del 2009, sempre confermata fino al 2023 con una sentenza della Condello); il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio;l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridiciquale, nel caso in esame, la validità delle fideiussioni; con il sesto motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 comma1 n. 3 cpc in ordine all’accertamento sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria eseguito con riferimento ad entrambi i creditori agenti in revocatoria anziché separatamente uno dall’altro; con il settimo motivo –violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sull’eccezione inerente l’insussistenza della scientia damni del terzo e, in subordine, motivazione apparente sulla medesima questione- i ricorrenti impugnano il capo di sentenza secondo cui il conferimento di immobili in società rendeva consapevoli sia i coniugi disponenti che la beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA]. del danno che l’operazione provocava ai creditori; con l’ottavo motivo deduconoviolazione e falsa applicazione degli artt. 132, co. 3 n. 4 e 111 cost per motivazione apparente sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo ai disponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.);i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una richiesta di riesame degli elementi costitutivi dell’ actio pauliana il cui accertamento è insindacabilmente rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito; la sentenza è congruamente motivata là dove ha ritenuto: l’esistenza del credito, configurabile anche in presenza di credito litigioso; l’eventus damni derivante dal conferimento di un cospicuo patrimonio immobiliare che riduceva la garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e determinava il venir meno di ogni proprietà immobiliare in capo alla moglie; l’assenza di prova di beni residui; la sussistenza della scientia damnidel disponente e la non necessità, stante la posteriorità dell’atto dispositivo rispetto ai crediti che si intendono tutelare, della partecipatio fraudis del terzo; conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 20.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5297/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed e lettivamente domiciliati presso lo studio del primo,in [OSCURATO:PERSONA] N 7, pec: -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] ed domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Pec: -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1791/2020 depositata il 04/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenne davanti al Tribunale di Verona la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la revocatoria di un atto di conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla società di cui il Giona era amministratore, di 46 immobili con contestuale aumento del capitale socialefino all’importo di € 2.500.000,00, ritenuto pregiudizievole alle ragioni creditorie; chiese altresì la declaratoria di inefficacia di altro atto con cui il capitale sociale fu ripartito con l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di una partecipazione pari ad 1.000,00 ciascuno e il resto del capitale di € 2.500.000,00 fu attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., costituita dai figli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del giudizio svolse atto di intervento volontario la [OSCURATO:PERSONA] SpA, vantando un proprio credito; istruita la causa, il Tribunale adito ritenne sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria in quanto l’atto aveva depauperato completamente il patrimonio dei fideiussori, vi era la scientia damni dei fideiussori, non essendo necessaria la partecipatio fraudis del terzo per essere l’atto dispositivo stato posto in essere in data successiva al sorgere dei crediti e all’ instaurarsi del contenzioso relativo all’accertamento dei medesimi; rigettò però la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di appello del [OSCURATO:SOCIETA] per la riforma del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda nei confronti della Bertoncini e della [OSCURATO:PERSONA] e di appello della Fiorini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] società agricola, la Corte d’Appello di Venezia, disposta la riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1791 pubblicata in data 10/7/2020, ha, per quanto ancora di interesse, accolto l’appello nei confronti di L oreta Bertoncini e [OSCURATO:PERSONA] ma rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, condannandoli alle spese del grado sia in favore di [OSCURATO:SOCIETA] sia in favore di Flaminia SPV, cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] SpA; per quanto ancora di interesse la corte del gravame ha disatteso l’eccezione di nullità delle garanzie sottoscritte dai fideiussori osservando che se la nullità determina un accertamento in fatto la relativa verifica subisce le preclusioni istruttorie; ha confermato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle garanzie; ha disatteso l’eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1956 c.c. avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],propongono ricorso per cassazione sulla base di otto motivi; resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c. tutte le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.359,345 e 101 c.p.c. nonché conseguentemente degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto tardiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni prestate in favore di entrambi gli istituti di credito perché redatte sullo (illegittimo) “schema ABI”. Affermano che, trattandosi di eccezione in senso lato, la Corte d’Appello non avrebbe potuto dichiararla tardiva perché sollevata con l a comparsa conclusionale d’appello , non sussistendo -rispetto ad una eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio -il limite delle preclusioni; ciò sulla base della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (Cass., S.U. 7 maggio 2013 n. 10531); nel caso di specie essendo stata la nullità eccepita con la comparsa conclusionale d’appello la stessa non avrebbe potuto essere considerata tardiva; il motivo è inammissibile per plurimi profili; la Corte d’Appello ha affermato che, anche se la declaratoria di nullità non subisce preclusioni essendo la nullità rilevabile d’ufficio, nel caso di specie trattandosi di nullità implicante un accertamento in fatto, la stessa subisce le preclusioni istruttorie; non avendo gli appellanti, su cui incombeva il relativo onere, dedotto alcuna prova in primo grado del fatto che le garanzie fossero di uniforme applicazione al momento della stipula e riproducessero lo schema diffuso da ABI, né prodotto lo schema ABI, o il Provvedimento della Banca d’Italia, etc., essi sono decaduti dal diritto di farla valere; a fronte di tale motivazione i ricorrenti si limitano a riproporre gli argomenti sulla nullità delle fideiussioni senza neppure riportare le clausole delle garanzie asseritamente nulle, al fine di permettere un loro preliminare scrutinio alla luce delle violazioni denunciate; ne consegue che il motivo è inammissibile perché privodi autosufficienza ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorrenti, nel redigere il motivo, hanno omesso ditrascrivere le clausole censurate e di allegare i relativi documenti al fine di consentire a questa Corte di scrutinare la censura; Va d’altro canto osservato che la sentenza impugnata è del tutto in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la nullità deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri ufficiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e nonessendo intesi perciò ad esonerare la parte dall’onere probatorio gravante su di essa (Cass., SU 26242 del 2014; Cass., 1, n. 23074 del 2016, Cass., 2, n. 20870 del 2020, Cass., 3, ex art. 360 bisc.p.c.; con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 comma 1 c.c. e dell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo al capo di sentenza che ha escluso l’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 1956 c.c. al contratto in esame, qualificato quale contratto autonomo di garanzia; ad avviso dei ricorrenti la liberazione del fideiussore derivante dal disposto dell’art. 1956 c.c. non risulta derivante dall’accessorietà tra obbligazione del debitore e obbligazione del fideiussore ma riguarda una esigenza di protezione del garante che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà e può essere considerata meritevole di tutela anche in caso di assenza di accessorietà; il motivo è inammissibile per più profili.Ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. il motivo è in palese contrasto con il più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario (Cass., n. 10486 del 2004, sempre confermata); in secondo luogo il motivo è inammissibile in quanto non impugna tutte lerationes decidendi: l a Corte d’Appello non si è infatti limitata a ritenere, peraltro del tutto correttamente,che l’eccezione di estinzione ai sensi dell’art. 1956 c.c. fosse da rigettare perché non applicabile alle garanzie a prima richiesta (Cass., n. 30509 del 2019) ma ha altresì detto che [OSCURATO:PERSONA] era non solo fideiussore , con la moglie, della società in nome collettivo, ma ne era anche amministratore, sicché è da presumere che i coniugi fossero già a conoscenza delle condizioni patrimoniali dellasocietà garantita; questa seconda ratio decidendi non è impugnata il che rende il motivo inammissibile ai sensi di Cass., n. 4293 del 2016, (conf. Cass.n. 16134 del 2019)secondo cui “Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione”; con il terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma2 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per motivazione meramente apparente là dove la Corte d’appello ha ritenuto di poter presumere che la Fiorini, ai fini dell’operatività dell’art. 1956 c.c., conoscesse le condizioni patrimoniali della società debitrice principale, pur non rivestendo essa alcuna funzione sociale e, tanto, per il solo fatto che la medesima era moglie dell’altro garante, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società; il motivo è inammissibile perché é formulato in modo del tutto astratto ed apodittico e del tutto svincolato dall’accertamento compiuto dai giudici del merito; in ogni caso la presunzione di conoscenza, in forza del rapporto di coniugio, da parte della Fiorini delle condizioni della società è del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la conoscenza delle difficoltà economiche è comune o presunta come nell’ipotesi in cui la debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore; con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2901 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto coperta da giudicato la questione inerente la validità della fideiussione di [OSCURATO:PERSONA] srl e per avere ritenuto la stessa per ciò solo titolare di un credito tutelabile in revocatoria; con il quinto motivo di ricorso prospettano violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.p.c. e 2901 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che, quand’anche vi fosse l’effetto di giudicato, l’effetto preclusivo non potesse estendersi alla questione della validità della fideiussione; il quarto e quinto motivocensurano il capo di sentenza che ha ritenuto sceso il giudicato sostanziale sul contenuto del decreto ingiuntivo, sull’esistenza del credito, sul rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano nonché sulla inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione: la sentenza dovrebbe essere cassata per aver ritenuto sceso il giudicato nonostante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non fosse stato definito con una pronuncia di merito ma con una pronuncia di mero rito; i motivi sono manifestamente infondati in quanto il combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c. determina l’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto alla stessa stregua del giudicato ex art. 2909 c.c.; la giurisprudenza di questa Corte è del tutto consolidata nel senso di ritenere che l’unica condizione perché si formi il giudicato è che l’intimato possa provocare il contraddittorio con la opposizione assumendo rilevanza ai fini della formazione del giudicato anche la scelta dell’intimato di non proporre opposizione in quanto, per aversi cosa giudicata, non è necessario il contraddittorio effettivo bensì la provocazione a contraddire una domanda giudiziale (Cass., S.U. n. 4510 del 2006; Cass. n. 18791 del 2009, sempre confermata fino al 2023 con una sentenza della Condello); il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio;l'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridiciquale, nel caso in esame, la validità delle fideiussioni; con il sesto motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 comma1 n. 3 cpc in ordine all’accertamento sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria eseguito con riferimento ad entrambi i creditori agenti in revocatoria anziché separatamente uno dall’altro; con il settimo motivo –violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sull’eccezione inerente l’insussistenza della scientia damni del terzo e, in subordine, motivazione apparente sulla medesima questione- i ricorrenti impugnano il capo di sentenza secondo cui il conferimento di immobili in società rendeva consapevoli sia i coniugi disponenti che la beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA]. del danno che l’operazione provocava ai creditori; con l’ottavo motivo deduconoviolazione e falsa applicazione degli artt. 132, co. 3 n. 4 e 111 cost per motivazione apparente sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo in capo ai disponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.);i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una richiesta di riesame degli elementi costitutivi dell’ actio pauliana il cui accertamento è insindacabilmente rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito; la sentenza è congruamente motivata là dove ha ritenuto: l’esistenza del credito, configurabile anche in presenza di credito litigioso; l’eventus damni derivante dal conferimento di un cospicuo patrimonio immobiliare che riduceva la garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e determinava il venir meno di ogni proprietà immobiliare in capo alla moglie; l’assenza di prova di beni residui; la sussistenza della scientia damnidel disponente e la non necessità, stante la posteriorità dell’atto dispositivo rispetto ai crediti che si intendono tutelare, della partecipatio fraudis del terzo; conclusivamente il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 20.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent
Sentenza Cassazione n. 17114/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris