CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1969
Cassazione n. 04998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa applicazione della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, come correttamente ribadito dalla Corte territoriale, ha affermato che, in tema di furti di energia elettrica, una situazione di difficoltà economica non può essere invocata ai fini dell'applicazione della suddetta causa di giustificazione in quanto, essendo possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti preposti all'assistenza sociale, non sussiste la condizione di necessità imperiosa e cogente richiesta dalla norma; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Che il suddetto motivo è, altresì, generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C