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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08635/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6225/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E BASILICATA S.C.A., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

BASILICAT A , n. 293/2016, depositata il 0 2 / 08 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: Ires-Irap-deduzione costi cartolarizzazione- cessazione materia del contendere.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2

1. [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dellacontribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Potenza che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008 , l’U fficio aveva recuperato maggiori Ires ed Irap , ritenendo indeducibili i costi relativi ad operazioni di cartolarizzazione.

2. Con nota depositata il 28 febbraio 2024 l’Agenzia delle entrate ha dato atto di aver provveduto in autotutela ad annullare l’atto impositivo impugnato.

Per l’effetto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudiziocon compensazione integrale delle spese di lite.

3. Con memoria depositata l’8 dicembre 2024 la ricorrente ha avanzato analoga istanza di estinzione dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna alle spese di lite.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2 e 3 legge 30 aprile 1999, n. 130 , del l'art. 109 d .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917per avere la C.t.r sostenuto - in mancanza di previsione normativa e in contrasto con la ratio della normativa esistente- ch e i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione devono esseresostenuti dal cessionario, salvo diverso accordo fra le parti.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , l’o messo esame di fatti decisivi per i l giudizio,oggetto di discussione tra le parti, ovvero l'esistenza di accordi tra la Banca e gliarrangers e la decisione del C.d.A . sul sosteni mento dei costidell'operazione di cartolarizzazione.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art . 36 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., i n relazione alla mancata motivazione circa le ragioni c he hanno indotto la C.t.r.a ritenere inesistente un accordo c h e prevedeva l'accollo dei costi della cartolarizzazione.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione de ll’ art . 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 8 d .l gs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la C.t.r. disapplicato le sanzioniirrogate.

5. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nelmerito dei motivi di ricorso in quanto entrambe le parti hanno dichiarato che, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, è cessata tra le stesse la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite,alle qual i la ricorrente ha espressamente rinuncia to .

6. Deve, pertanto , dichiararsi l’ estinzione del giudizio in conseguenza della cessazio ne della materia del contendere.

Accogliendosi la richiesta delle parti, le spese di lite possono essere dichiarate compensate tra loro.

7. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002,in quanto il presupposto per l’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e dispone l’integral

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6225/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E BASILICATA S.C.A., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. BASILICAT A , n. 293/2016, depositata il 0 2 / 08 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: Ires-Irap-deduzione costi cartolarizzazione- cessazione materia del contendere. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dellacontribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Potenza che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008 , l’U fficio aveva recuperato maggiori Ires ed Irap , ritenendo indeducibili i costi relativi ad operazioni di cartolarizzazione. 2. Con nota depositata il 28 febbraio 2024 l’Agenzia delle entrate ha dato atto di aver provveduto in autotutela ad annullare l’atto impositivo impugnato. Per l’effetto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudiziocon compensazione integrale delle spese di lite. 3. Con memoria depositata l’8 dicembre 2024 la ricorrente ha avanzato analoga istanza di estinzione dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna alle spese di lite. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2 e 3 legge 30 aprile 1999, n. 130 , del l'art. 109 d .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917per avere la C.t.r sostenuto - in mancanza di previsione normativa e in contrasto con la ratio della normativa esistente- ch e i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione devono esseresostenuti dal cessionario, salvo diverso accordo fra le parti. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , l’o messo esame di fatti decisivi per i l giudizio,oggetto di discussione tra le parti, ovvero l'esistenza di accordi tra la Banca e gliarrangers e la decisione del C.d.A . sul sosteni mento dei costidell'operazione di cartolarizzazione. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art . 36 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., i n relazione alla mancata motivazione circa le ragioni c he hanno indotto la C.t.r.a ritenere inesistente un accordo c h e prevedeva l'accollo dei costi della cartolarizzazione. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione de ll’ art . 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 8 d .l gs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la C.t.r. disapplicato le sanzioniirrogate. 5. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nelmerito dei motivi di ricorso in quanto entrambe le parti hanno dichiarato che, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, è cessata tra le stesse la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite,alle qual i la ricorrente ha espressamente rinuncia to . 6. Deve, pertanto , dichiararsi l’ estinzione del giudizio in conseguenza della cessazio ne della materia del contendere. Accogliendosi la richiesta delle parti, le spese di lite possono essere dichiarate compensate tra loro. 7. Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002,in quanto il presupposto per l’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e dispone l’integral
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