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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33684/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30803-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 220/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già svolgente attività di commercio all'ingrosso di imballaggi, impugnava degli avvisi di accertamento relativi ad IVA per gli anni d'imposta dal 2011 al 2015 in ragione del presunto uso da parte sua di fatture ricevute per operazioni inesistenti: in particolare l'Ufficio contestava l'uso di fatture emesse dalla ditta Amore; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che l'Agenzia delle entrate ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti circa la natura di cartiera della ditta Amore e di conseguenza della natura fittizia delle vendite da questa fatturate alla società contribuente mentre quest'ultima si è limitata a contestazioni generiche non supportate da inconfutabili elementi documentali: evidenzia la sentenza impugnata che la ditta Amore non ha una struttura operativa e in particolare automezzi idonei al trasporto merci, non ha dipendenti, è priva di locali idonei alla produzione ed è priva dì impianti e macchinari e presso la società contribuente sono stati rinvenuti alcuni fogli del bollettario della ditta Amore e i pagamenti sono avvenuti tramite assegni che sono stati subito cambiati con contanti e non tramite bonifici, tutte anomalie che avrebbero dovuto essere colte da un operatore Ric. 2020 n. 30803 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- avveduto; in questo contesto - riferisce la [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate ha fornito elementi probatori, sia pure in forma indiziaria, circa l'inesistenza dell'operazione mentre la parte contribuente non ha dimostrato l'esistenza delle operazioni contestate.

La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente posto a carico della parte contribuente l'onere della prova dell'esistenza dell'operazione.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Infatti, secondo questa Corte: «in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede dì quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 21359 del 2022); in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") Ric. 2020 n. 30803 sez.

MT - ud, 12-10-2022 -3- dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018; Cass. n. 21359 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha fatto buon uso dei principi in materia in tema di distribuzione degli oneri probatori, evidenziando correttamente e in maniera analitica che l'amministrazione finanziaria ha offerto numerosi e significativi indizi circa l'inesistenza dell'operazione mentre la parte contribuente si è limitata a contestazioni generiche della minuziosa ricostruzione probatoria dell'Ufficio.

In effetti, l'Ufficio ha assolto la prova (mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, mentre sarebbe spettato poi al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, e, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria Ric. 2020 n. 30803 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -4- diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass.n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30803-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 220/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già svolgente attività di commercio all'ingrosso di imballaggi, impugnava degli avvisi di accertamento relativi ad IVA per gli anni d'imposta dal 2011 al 2015 in ragione del presunto uso da parte sua di fatture ricevute per operazioni inesistenti: in particolare l'Ufficio contestava l'uso di fatture emesse dalla ditta Amore; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che l'Agenzia delle entrate ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti circa la natura di cartiera della ditta Amore e di conseguenza della natura fittizia delle vendite da questa fatturate alla società contribuente mentre quest'ultima si è limitata a contestazioni generiche non supportate da inconfutabili elementi documentali: evidenzia la sentenza impugnata che la ditta Amore non ha una struttura operativa e in particolare automezzi idonei al trasporto merci, non ha dipendenti, è priva di locali idonei alla produzione ed è priva dì impianti e macchinari e presso la società contribuente sono stati rinvenuti alcuni fogli del bollettario della ditta Amore e i pagamenti sono avvenuti tramite assegni che sono stati subito cambiati con contanti e non tramite bonifici, tutte anomalie che avrebbero dovuto essere colte da un operatore Ric. 2020 n. 30803 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- avveduto; in questo contesto - riferisce la [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate ha fornito elementi probatori, sia pure in forma indiziaria, circa l'inesistenza dell'operazione mentre la parte contribuente non ha dimostrato l'esistenza delle operazioni contestate. La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente posto a carico della parte contribuente l'onere della prova dell'esistenza dell'operazione. Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, secondo questa Corte: «in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede dì quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo» (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 21359 del 2022); in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") Ric. 2020 n. 30803 sez. MT - ud, 12-10-2022 -3- dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 27554 del 2018; Cass. n. 17619 del 2018; Cass. n. 21359 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha fatto buon uso dei principi in materia in tema di distribuzione degli oneri probatori, evidenziando correttamente e in maniera analitica che l'amministrazione finanziaria ha offerto numerosi e significativi indizi circa l'inesistenza dell'operazione mentre la parte contribuente si è limitata a contestazioni generiche della minuziosa ricostruzione probatoria dell'Ufficio. In effetti, l'Ufficio ha assolto la prova (mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, mentre sarebbe spettato poi al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, circostanza che non si è verificata nel caso di specie. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, e, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria Ric. 2020 n. 30803 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass.n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
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