CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 32265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7908/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via F.S. Nitti,n. 11; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].( in proprio e nella qualità di società incorporante di CMN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l e CMN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e Regione Campania; –intimate – per regolamento di giurisdizione in relazione al procedimento n. 698/2023 pendente innanzi al T.a.r. Campania, Napoli, Sez. I . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di società incorporante di CMN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l e CMN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., struttura privata accreditata con il servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di cardiologia, ha proposto, nel gennaio del 2023, ricorso avanti il T.a.r. Campania, Napoli, per l’annullamento: ─ della nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0136568 del 16.11.2022, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] 3 ha comunicato ad essa ricorrente la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. “saldo amministrativo contabile dell’anno 2010”, nonché separata ma contestuale nota ASL Napoli 3 Sud, avente protocollo n. 0136624 del 16.11.2022, con la quale la medesima Asl ha intimato il pagamento di € 13.484,16, asseritamente dovuti a titolo disaldo amministrativo contabile anno 2010; ─ della nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0136548 del 16.11.2022, con la quale la predetta Aslha comunicato ad essa [OSCURATO:SOCIETA]. , in qualità di società incorporante della CMN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell’anno 2010, nonché la separata ma contestuale nota ASL Napoli 3 Sud, avente protocollo n. 0136621 del 16.11.2022, con la quale è stato intimato alla ricorrente, nella medesima qualità, il pagamento di € 15.034,77, asseritamente dovuti a titolo disaldo amministrativo contabile anno 2010; ─ della nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0136555 del 16.11.2022, con la quale la predetta ASL ha comunicato ad essa ricorrente, in qualità di incorporante della CMN [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell’anno 2010, nonché la separata ma contestuale nota ASL Napoli 3 Sud, avente protocollo n. 0136617 del 16.11.2022, con la quale è stato richiesto alla società ricorrente, nella suindicata qualità, il pagamento di € 49.680,03, asseritamente dovuti a titolo di saldo amministrativo contabile anno 2010; ─ di ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché interno e non noto, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati; l’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud, costituitasi nel giudizio davanti al Tar con memoria depositata in data 10 febbraio 2023, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 24 marzo 2023, nei confronti della predetta S.r.l.; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, richiamato dall’art. 380-ter cod. proc. civ. ; il Pubblico Ministero ha depositato, in data 1 3 ottobre 2023, conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; considerato che: a fondamento del ricorso per regolamento preventivo l’Asl articola due motivi così rispettivamente rubricati: «I. Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione ai sensi degli artt. 102e 113 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.a. e 41 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 2248 del 20 marzo 1865, allegato “E”; violazione del limite esterno della giurisdizione»; «II. Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione ai sensi degli artt. 102 e 113 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.a. in relazione agli artt. 10 c.p.a. e 41 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 2248 del 20 marzo 1865, allegato “e”; violazione del limite esterno della giurisdizione»; con essi si sostiene, in sintesi, che le domande avanzate dal la [OSCURATO:SOCIETA]. nella causa pendente dinanzi al TAR Campania con numero di R.G. 698/23 son o riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, perché le note di cui si è chiesto l’annullamento si sono limitate acomunicare la chiusura dei procedimenti tesi al recupero dei saldi amministrativi contabili anno 2010 e, di seguito, ad intimare il pagamento di detti saldi applicando i criteri stabiliti da precedenti provvedimenti, nonimpugnati, con cui era stata decisa la regressione tariffaria per detto anno; pertanto, secondo l’Asl il reale oggetto della causa introdotta dinanzi al giudice amministrativo attiene ad una mera questione economica, la riduzione del fatturato e del corrispettivo 2010 con richieste di ripetizione dell’Asl, riduzione disposta sulla base di atti paritetici, senza che venga in contestazione l’esercizio del potere autoritativodell’Asl sul rapporto concessorio ; di conseguenza, al di là del petitum formale, ilpetitum sostanziale attiene alla materia dei diritti soggettivi, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; il ricorso per regolamento è fondato, dovendo riconoscersi la giurisdizione dell'A.G.O.; giova in premessa rammentare che, secondo principio consolidato di questa Corte, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudiceordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale , il quale va identificato nonsolo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede algiudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra letante, Cass. S ez . U. 31/07/ 2018, n. 20350 ; Id. 26/06/2019, n. 17123; Id. 29/04/2022, n. 13592); con specifico riferimento alla materia relativa al pagamento da parte della Asl o Ausl delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, giova altresì ricordare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U.n. 603 del 2005), posto che i rapporti fra le Ausl e le strutture private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell'accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengono, in forza dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di «quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi» che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario; sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali; al contrario, ove la controversia esulida tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. econcessionario si configura secondo il binomio «potere-interesse» e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo ( Cass.6 Sez. U.n. 10149 del 2012) ; si è inoltre precisato, sulla scorta della ripartizione introdotta dall'art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010, che le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivirientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ove non coinvolganol'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, né laverifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, involgendo, quindi, l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico - aziendali sia sull' an , sia sul quantumdel corrispettivo (Cass. Sez. U . n. 411 del 2007) ; in applicazione di questo criterio nel settore sanitario, la giurisprudenza ha perciò ritenuto appartene r e alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez. U . n. 16391 del 2011) le controversie aventi per oggetto la determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesaper le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, perché tutte inerenti all'esercizio del potere di programmazione sanitaria in cui la questione delle somme dovute o pagate in eccesso diviene meramente consequenziale allo scrutinio sull'esercizio de l potere (v. anche Cass. Sez. U. n. 23536 del 20/09/2019; Id. n. 28053 del 02/11/2018); per converso, proprio in materia di regressione tariffa ria la giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario avendo la controversia quale oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l’ A sl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove,come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento ; dall'altro , nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuatodalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (Cass.Sez. U. nn. 1771, 1772 e 1773 del 2011) ; nel caso di specie, con il ricorso presentato al [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nelle qualità predette,eccepisce: il difetto di motivazione delle pretese creditorie; la non debenza della regressione tariffaria; la violazione del principio di affidamento e l’irragionevolezza e tardività dellaregressione tariffaria applicata più di dieci anni dopo; si tratta, dunque , di doglianze tutte vert enti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che , pertanto,non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla; ad essere contestati sono soloil come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum , vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo; lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’Asl ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto; in tal caso, il giudice prende contezza del provvedimento amministrativo a monte (determinativo dei tetti di spesa) come mero fatto e non come atto giuridico del quale valutare la legittimità; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui è rimessa la decisione sullespese della presente fase P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione d