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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17597/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BORRIELLO Giancarlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/5/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato integralmente la sentenza di condanna emessa per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., accertato il 17 maggio 2013, con permanenza in atto- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1 Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione al deficit probatorio del dolo specifico che doveva sostenere la condotta materiale incriminata di occupazione dell'immobile, a seguito di invasione iniziale, difetterebbe la prova della finalità di occupare illegittimamente l'immobile atteso che l'imputato ha dimostrato di essersi attivato nel 2015 per la sanatoria;

1.2. mancata assunzione di prova decisiva ai fini del decidere (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.), in riferimento agli articoli 603, comma 1, cod. proc. pen., 157, 160 e 161 cod. pen., avendo la Corte immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, tesa a far emergere la interruzione della condotta illecita a far data dal 2015, allorquando fu avanzata domanda di sanatoria ricevuta dall'ente titolare dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA]'

1. Il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo.

1.1. Va preliminarmente chiarito che la fattispecie incriminatrice oggetto di imputazione va dogmaticamente classificata come reato permanente, protraendosi l'offesa al bene-interesse tutelato fin tanto che dura l'occupazione abusiva dell'immobile (Sez. 2, n. 40771, del 19/7/2018, Rv. 274458; Sez. 2, n. 46692 del 2/10/2019, Rv. 277929), con tutte le conseguenze giuridiche che da tale classificazione derivano in termini di individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.

1.2. Nel reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius e invito domino, in quanto privo del diritto d'accesso all'immobile altrui.

La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata ed al contempo la finalità per la quale viene perfezionata l'introduzione.

Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto veste gli abiti della permanenza, che cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dal bene occupato o con l'accertamento giurisdizionale del fatto, anche non definitivo, ovvero con la conversione del titolo di occupazione in legittima detenzione, ancorché nomine alieno.

Dopo la data di cessazione della permanenza la eventuale protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova- ipotesi di reato, che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 40771/18, cit.; Sez. 2, n. 55164, del 18/9/2018, Rv. 274298; Sentenza n. 49169 del 27/11/2003 Rv. 227692).

Consegue che, in presenza di contestazione aperta, quale quella in cui si indica l'occupazione in atto, ma non si precisa alcuna data di cessazione della permanenza già accertata, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nella data di accertamento del fatto, che coincide con la sentenza di primo grado, ovvero nella data di rilascio dell'immobile o in quella della legittima trasformazione del titolo.

2. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

2.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le doglianze sviluppate con i motivi di gravame, tutte focalizzate sul dedotto deficit di dolo per essere l'invasione finalizzata ad occupare legittimamente l'appartamento (in ragione della richiesta sanatoria), non trovano nei fatti alcuna ragione fondante, atteso che, come la Corte di merito ha diffusamente argomentato, l'apparente volontà di regolarizzare la posizione abitativa può colorarsi di significato per il futuro, ma non spiega alcuna efficacia scriminante rispetto alla condotta permanente già consumata.

2.2. Diversamente deve ritenersi per il secondo motivo di ricorso, in quanto con il rigetto della domanda di rinnovazione della istruzione dibattimentale, avanzata su circostanze non esattamente chiarite in primo grado (unicità o pluralità di immobili occupati, con indirizzi toponomastici differenti; intervenuto perfezionamento dell'accordo volto alla sanatoria, con il conseguente mero inadempimento della obbligazione nata dalla convenzione), la Corte di merito si è preclusa -con motivazione che appare apertamente contrastare il percorso logico che ha sostenuto l'accertamento della responsabilità- la via dell'approfondimento in punto di possibile cessazione della permanenza in data largamente precedente la sentenza di primo grado.

Il che, se pure poteva non essere rilevante ai fini di calcolare i termini di prescrizione alla data della decisione di appello, avrebbe comunque consentito di individuare una data di cessazione della permanenza che precedeva la decisione di primo grado, in ciò consiste il vizio censurabile nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 34626, del 15/07/2022, Rv. 283522 - 01).

3. L'annullamento della sentenza impugnata, in ragione del vizio processuale ravvisato, va disposto con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà alla richiesta rinnovazione della istruttoria dibattimentale, al fine di identificare con certezza la data di eventuale cessazione della permanenza del delitto contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BORRIELLO Giancarlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/5/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato integralmente la sentenza di condanna emessa per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., accertato il 17 maggio 2013, con permanenza in atto- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1 Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione al deficit probatorio del dolo specifico che doveva sostenere la condotta materiale incriminata di occupazione dell'immobile, a seguito di invasione iniziale, difetterebbe la prova della finalità di occupare illegittimamente l'immobile atteso che l'imputato ha dimostrato di essersi attivato nel 2015 per la sanatoria; 1.2. mancata assunzione di prova decisiva ai fini del decidere (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.), in riferimento agli articoli 603, comma 1, cod. proc. pen., 157, 160 e 161 cod. pen., avendo la Corte immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, tesa a far emergere la interruzione della condotta illecita a far data dal 2015, allorquando fu avanzata domanda di sanatoria ricevuta dall'ente titolare dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA]' 1. Il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo. 1.1. Va preliminarmente chiarito che la fattispecie incriminatrice oggetto di imputazione va dogmaticamente classificata come reato permanente, protraendosi l'offesa al bene-interesse tutelato fin tanto che dura l'occupazione abusiva dell'immobile (Sez. 2, n. 40771, del 19/7/2018, Rv. 274458; Sez. 2, n. 46692 del 2/10/2019, Rv. 277929), con tutte le conseguenze giuridiche che da tale classificazione derivano in termini di individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. 1.2. Nel reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè, contra ius e invito domino, in quanto privo del diritto d'accesso all'immobile altrui. La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata ed al contempo la finalità per la quale viene perfezionata l'introduzione. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto veste gli abiti della permanenza, che cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dal bene occupato o con l'accertamento giurisdizionale del fatto, anche non definitivo, ovvero con la conversione del titolo di occupazione in legittima detenzione, ancorché nomine alieno. Dopo la data di cessazione della permanenza la eventuale protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova- ipotesi di reato, che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 40771/18, cit.; Sez. 2, n. 55164, del 18/9/2018, Rv. 274298; Sentenza n. 49169 del 27/11/2003 Rv. 227692). Consegue che, in presenza di contestazione aperta, quale quella in cui si indica l'occupazione in atto, ma non si precisa alcuna data di cessazione della permanenza già accertata, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nella data di accertamento del fatto, che coincide con la sentenza di primo grado, ovvero nella data di rilascio dell'immobile o in quella della legittima trasformazione del titolo. 2. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 2.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le doglianze sviluppate con i motivi di gravame, tutte focalizzate sul dedotto deficit di dolo per essere l'invasione finalizzata ad occupare legittimamente l'appartamento (in ragione della richiesta sanatoria), non trovano nei fatti alcuna ragione fondante, atteso che, come la Corte di merito ha diffusamente argomentato, l'apparente volontà di regolarizzare la posizione abitativa può colorarsi di significato per il futuro, ma non spiega alcuna efficacia scriminante rispetto alla condotta permanente già consumata. 2.2. Diversamente deve ritenersi per il secondo motivo di ricorso, in quanto con il rigetto della domanda di rinnovazione della istruzione dibattimentale, avanzata su circostanze non esattamente chiarite in primo grado (unicità o pluralità di immobili occupati, con indirizzi toponomastici differenti; intervenuto perfezionamento dell'accordo volto alla sanatoria, con il conseguente mero inadempimento della obbligazione nata dalla convenzione), la Corte di merito si è preclusa -con motivazione che appare apertamente contrastare il percorso logico che ha sostenuto l'accertamento della responsabilità- la via dell'approfondimento in punto di possibile cessazione della permanenza in data largamente precedente la sentenza di primo grado. Il che, se pure poteva non essere rilevante ai fini di calcolare i termini di prescrizione alla data della decisione di appello, avrebbe comunque consentito di individuare una data di cessazione della permanenza che precedeva la decisione di primo grado, in ciò consiste il vizio censurabile nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 34626, del 15/07/2022, Rv. 283522 - 01). 3. L'annullamento della sentenza impugnata, in ragione del vizio processuale ravvisato, va disposto con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà alla richiesta rinnovazione della istruttoria dibattimentale, al fine di identificare con certezza la data di eventuale cessazione della permanenza del delitto contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Co
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