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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20068/2026

Testo disponibile della fonte

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nerale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dellaCroce blu Onlus (già [OSCURATO:PERSONA]);- intimati -avversola sentenza n. 238, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale delle Marche il 1°.4.2016, e pubblicata il 15.4.2016;ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15297/2018Numero sezionale 4816/2026Numero di raccolta generale 20068/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza svolgeva verifiche fiscali relative a più annid’imposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (poi Croce blu Onlus) - chesvolgeva attività di trasporto di persone disabili e collaterali, essendoanche convenzionata con i Comuni di Ancona e Tolentino - consegnandoalfine alla contribuente il [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione, con il qualeriteneva non spettante il regime fiscale agevolativo proprio delle Onlus, inprimo luogo a causa della irregolare tenuta della contabilità (mancataistituzione, tenuta ed esibizione, del rendiconto annuale).L’Agenzia delle Entrate, fatti propri i rilievi proposti dai Militari,notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n.R9A03T101025/2007, relativo all’anno 2005, contestando il maggiorreddito imponibile conseguito ai fini delle [OSCURATO:PERSONA], dell’Iva edell’Irap.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli atti impositivi innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Ancona, proponendo plurime censure.

La CTPriteneva fondate le difese proposte dalla contribuente basate sulladocumentazione prodotta, e ritenuta non contestata dall’Amministrazionefinanziaria, ed in conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso diaccertamento.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale delle Marche.

La CTR, anche seinvocando ragioni diverse rispetto ai giudici di primo grado, confermaval’annullamento degli atti impositivi, compensando integralmente le spesedi lite tra le parti.

Sosteneva, in primo luogo, che il disconoscimento delregime fiscale favorevole avrebbe potuto essere contestato dall’Autoritàfiscale solo a seguito di provvedimento di cancellazione della [OSCURATO:PERSONA], provvedimento che, però, non risultava esserestato adottato dall’Amministrazione finanziaria.

Inoltre, nella valutazioneNumero registro generale 15297/2018Numero sezionale 4816/2026Numero di raccolta generale 20068/2026Data pubblicazione 16/06/2026del giudice del gravame, non vi è prova in atti che la Onlus sia statadedita ad attività lucrativa.4.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidandosi a due motivi di impugnazione.

La contribuente ha ricevuto lanotificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, amezzo Pec consegnata il 16.5.2018, ma non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dellasentenza impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazionedegli artt. 7, 57 e 58, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 110 c.p.c., pernon avere la CTR rilevato l’inammissibilità della censura relativa allamancata cancellazione della Onlus dall’apposito registro, sebbene nonfosse stata prospettata dalla contribuente con il ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado, e sia stata invece proposta solo nellecontrodeduzioni della parte in sede di appello.2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Ente impositore torna acontestare la nullità della pronuncia adottata dal giudice del gravame, inconseguenza della violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs n.546 del 1992, perché la CTR si è espressa con motivazione solo parventein materia di omessa prova dello svolgimento di attività con fine di lucrodella contribuente.3.

Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito imotivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate.La sentenza impugnata è stata depositata dalla CommissioneTributaria Regionale delle Marche il 14.4.2016.

Il ricorso in primo grado èstato depositato dalla Onlus il 13 novembre 2007, trova pertantoapplicazione il termine annuale per il deposito del ricorso per cassazioneNumero registro generale 15297/2018Numero sezionale 4816/2026Numero di raccolta generale 20068/2026Data pubblicazione 16/06/2026(14.4.2017), e devono aggiungersi i trentuno giorni della sospensioneferiale (15.5.2017).

Segnala correttamente l’Ente impositore che trovaapplicazione anche la sospensione semestrale di cui all’art. (indicato quale9, comma 11, ma) 11, comma 9, del Dl n. 50 del 2017, come conv.

Anchetenendo conto di tale ulteriore sospensione, però, il termine utile per lanotificazione scadeva il 15.11.2017, mentre il ricorso per cassazione èstato notificato dall’Amministrazione finanziaria il 16.5.2018, pertantotardivamente.Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve pertanto esseredichiarato improcedibile.4.

Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo l’intimataOnlus proposto difese nel giudizio di legittimità.4.1.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazionepubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle EntrateCosì deciso in Roma, il 5.6.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dellaCroce blu Onlus (già [OSCURATO:PERSONA]);- intimati -avversola sentenza n. 238, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale delle Marche il 1°.4.2016, e pubblicata il 15.4.2016;ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 15297/2018Numero sezionale 4816/2026Numero di raccolta generale 20068/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza svolgeva verifiche fiscali relative a più annid’imposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (poi Croce blu Onlus) - chesvolgeva attività di trasporto di persone disabili e collaterali, essendoanche convenzionata con i Comuni di Ancona e Tolentino - consegnandoalfine alla contribuente il [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione, con il qualeriteneva non spettante il regime fiscale agevolativo proprio delle Onlus, inprimo luogo a causa della irregolare tenuta della contabilità (mancataistituzione, tenuta ed esibizione, del rendiconto annuale).L’Agenzia delle Entrate, fatti propri i rilievi proposti dai Militari,notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n.R9A03T101025/2007, relativo all’anno 2005, contestando il maggiorreddito imponibile conseguito ai fini delle [OSCURATO:PERSONA], dell’Iva edell’Irap.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli atti impositivi innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Ancona, proponendo plurime censure. La CTPriteneva fondate le difese proposte dalla contribuente basate sulladocumentazione prodotta, e ritenuta non contestata dall’Amministrazionefinanziaria, ed in conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso diaccertamento.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale delle Marche. La CTR, anche seinvocando ragioni diverse rispetto ai giudici di primo grado, confermaval’annullamento degli atti impositivi, compensando integralmente le spesedi lite tra le parti. Sosteneva, in primo luogo, che il disconoscimento delregime fiscale favorevole avrebbe potuto essere contestato dall’Autoritàfiscale solo a seguito di provvedimento di cancellazione della [OSCURATO:PERSONA], provvedimento che, però, non risultava esserestato adottato dall’Amministrazione finanziaria. Inoltre, nella valutazioneNumero registro generale 15297/2018Numero sezionale 4816/2026Numero di raccolta generale 20068/2026Data pubblicazione 16/06/2026del giudice del gravame, non vi è prova in atti che la Onlus sia statadedita ad attività lucrativa.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate,affidandosi a due motivi di impugnazione. La contribuente ha ricevuto lanotificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, amezzo Pec consegnata il 16.5.2018, ma non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità dellasentenza impugnata, in conseguenza della violazione e falsa applicazionedegli artt. 7, 57 e 58, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 110 c.p.c., pernon avere la CTR rilevato l’inammissibilità della censura relativa allamancata cancellazione della Onlus dall’apposito registro, sebbene nonfosse stata prospettata dalla contribuente con il ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado, e sia stata invece proposta solo nellecontrodeduzioni della parte in sede di appello.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Ente impositore torna acontestare la nullità della pronuncia adottata dal giudice del gravame, inconseguenza della violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs n.546 del 1992, perché la CTR si è espressa con motivazione solo parventein materia di omessa prova dello svolgimento di attività con fine di lucrodella contribuente.3. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito imotivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate.La sentenza impugnata è stata depositata dalla CommissioneTributaria Regionale delle Marche il 14.4.2016. Il ricorso in primo grado èstato depositato dalla Onlus il 13 novembre 2007, trova pertantoapplicazione il termine annuale per il deposito del ricorso per cassazioneNumero registro generale 15297/2018Numero sezionale 4816/2026Numero di raccolta generale 20068/2026Data pubblicazione 16/06/2026(14.4.2017), e devono aggiungersi i trentuno giorni della sospensioneferiale (15.5.2017). Segnala correttamente l’Ente impositore che trovaapplicazione anche la sospensione semestrale di cui all’art. (indicato quale9, comma 11, ma) 11, comma 9, del Dl n. 50 del 2017, come conv. Anchetenendo conto di tale ulteriore sospensione, però, il termine utile per lanotificazione scadeva il 15.11.2017, mentre il ricorso per cassazione èstato notificato dall’Amministrazione finanziaria il 16.5.2018, pertantotardivamente.Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate deve pertanto esseredichiarato improcedibile.4. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo l’intimataOnlus proposto difese nel giudizio di legittimità.4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazionepubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle EntrateCosì deciso in Roma, il 5.6.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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