CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udito il difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzionedell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede la conferma della sentenza diappello e deposita conclusioni e nota spese;udito il difensore dell’imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzionedell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29 maggio 2025, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 18 maggio 2021, dichiaravanon doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo c) in danno della persona offesa Ariola, erideterminava la pena allo stesso inflitta in relazione alle rimanenti fattispecie diusura aggravata in anni 4, mesi 4 di reclusione ed € 7.500,00 di multa.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensoridell’imputato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con distinti motivi quiriassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:- violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto allanullità della sentenza cagionata dall’omesso avviso della fissazione dell’udienza del17 settembre 2020, nella quale il procedimento riprendeva dopo la sospensioneper pandemia COVID; al proposito si contestava la valutazione di tardivitàdell’eccezione formulata dalla Corte di appello, esponendo come tale omessanotifica aveva determinato l’assenza del difensore e dell’imputato con conseguentenullità assoluta e di ordine generale che aveva travolto anche la sentenza;- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen. ai sensi dell'art. 606lett. b) ed e) codice procedura penale; con i motivi di appello erano state svolteprecise difese in relazione alle dichiarazioni rese da ciascuna delle persone offesema la Corte di appello non aveva risposto a tali denunce colmando le lacune cheaffliggevano la pronuncia di primo grado;- erronea applicazione dell'art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen., violazione dilegge e difetto di motivazione sul punto quanto alla ritenuta sussistenzadell'aggravante dello stato di bisogno in riferimento alle condotte usurarie in dannodelle persone offese Tozzi e Forchingione; ed invero, ai fini del riconoscimento dellostato di bisogno, doveva provarsi una condizione di debolezza del soggetto nellarelazione economica tale da determinare una vera e propria necessità, idonea acompromettere gravemente esigenze di vita elementari e fondamentali che nelcaso di specie non risultava riscontrata;- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazionedella circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avuto riguardoall'importo percepito a titolo di interesse per ciascuno dei prestiti che venivanosingolarmente richiamati;-violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa applicazione dellecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile.1.1. Il primo motivo non supera la prova di resistenza. Ed invero, anche avolersi ammettere che l’eccezione formulata dalla difesa a seguito dell’omessanotifica dell’avviso di fissazione dell’udienza del 17 settembre 2020 non sia stataavanzata tardivamente, perché formulata nella prima occasione utile da parte deldifensore, va rilevato come detta nullità può ritenere inficiare soltanto le attivitàsvolte in quella occasione, rendendo non utilizzabili le prove assunte, ma non ècausa di nullità dell’intero procedimento e della sentenza. Nel caso in esame,invero, secondo la stessa ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso e per quantoemerge dalla pronuncia di appello, il difensore - che risulta anche domiciliatario -ebbe a partecipare alle successive udienze quella di cui si assume l’omesso avviso,così che, a fronte di un’invalidità che colpisce le attività svolte in un’unica udienza,era onere del ricorso indicare la rilevanza e decisività delle prove raccolte in quellacircostanza e trasfuse nella valutazione finale del giudice. Secondo il costanteorientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamentil'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a penadi inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento aifini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutarese le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014,Barilari, Rv. 259452-01); occorre ricordare ancora come, in tema di inutilizzabilitàdella prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione, il giudicedell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità dellaprova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione,ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio dilegittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678-01).Orbene, nel caso in esame, il ricorso insiste in una eccezione di generalenullità del procedimento che, come esposto, non ha fondamento a fronte dellapartecipazione del difensore domiciliatario alle udienze successive quella per laquale fu omesso l’avviso, senza però indicare in quali parti della pronuncia diresponsabilità le prove acquisite in quell’occasione siano state utilizzate e poste afondamento dell’affermazione di responsabilità.1.2. Fermo restando tale profilo di genericità del ricorso, dall’analisi dellosvolgimento del processo di primo grado che questa Corte è chiamata a svolgerein presenza di eccezioni processuali, risulta che nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allaquale non compariva né difensore né l’imputato perché non avvisati, era statosvolto l’esame del coimputato le cui dichiarazioni non risultano valorizzate per laposizione del ricorrente; quanto alle dichiarazioni della Tozzi, acquisite ex art. 512cod. proc. pen. per il decesso della medesima, va altresì rilevato che il giudizio diprimo grado era stato dopo il 17/09/2020, rinnovato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],per diversa composizione del collegio, senza che risulta che la difesa presente intale data abbia formulato alcuna specifica richiesta sul punto riguardante ledichiarazioni della Tozzi. Invero, in questa data, presente l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], lo stessoinsisteva soltanto per la rinnovazione dell’audizione del teste Forchingione dinanzial Collegio diversamente composto, adducendo l’interesse alla rinnovazione delprocedimento limitatamente a tale audizione, senza nulla riferire circal’acquisizione delle dichiarazioni della Tozzi già disposta a seguito del sopravvenutodecesso della stessa.2. Manifestamente infondato e reiterativo appare essere il secondo motivoposto che l'impugnata sentenza ha svolto ampie argomentazioni alle pagine da 5a 10 della motivazione circa il contenuto delle dichiarazioni rese da ciascunapersona offesa, sottolineando la sostanziale coincidenza delle stesse quantoall'attività usuraria svolta dall'imputato e la reciproca riscontrabilità del contenutoaccusatorio. La Corte di appello è pervenuta alla conferma dell'affermazione diresponsabilità evidenziando anche il contenuto di elementi documentali oltre chedi alcune conversazioni intercettate che confermavano pienamente l'attività illecitadel ricorrente. A fronte di tali elementi il motivo di doglianza propone una letturaalternativa delle singole dichiarazioni accusatorie parcellizzando il contenuto inmaniera inammissibile.3. Il terzo motivo, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazionein punto riconoscimento della circostanza aggravante dello stato di bisogno,appare manifestamente infondato avuto riguardo alle specifiche considerazionisvolte dalla Corte di appello a pagina 10 della motivazione ove vengono propriosottolineate le particolari condizioni di indigenza che motivavano le persone offesea rivolgersi al ricorrente per ottenere somme in prestito necessarie per ilsostentamento quotidiano. In tal modo la corte di merito ha fatto correttaapplicazione di quel principio per cui in tema di usura, lo stato di bisogno va intesonon come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunquelibertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà delsoggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendoalcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez.2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162-01).4. Il quarto motivo che lamenta violazione di legge e difetto di motivazionequanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 codice penale èinammissibile perché mai dedotto con i motivi principali di appello; in ogni casopriva di vizi appare la decisione del giudice di appello che, pur non investita delgravame principale sul punto, ha ritenuto non potersi riconoscere la particolaritàtenuità dovendosi fare riferimento all'intero importo del debito usurario e degliinteressi non risultando i debiti estinti alla data di versamento delle somme inconto capitale.5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato posto che lanegazione delle circostanze attenuanti generiche è ricollegata a circostanze di fattorelative ai fatti ed alla personalità valutate dalla corte di appello in assenza diqualsiasi illogicità.6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro 3.000,00. L’imputato va inoltre condannato alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] – Fondo di solidarietà antiusura – Entelegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] –in euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino