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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23663/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'Il maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 4 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e agli artt. 110 e 707 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione.

Considerato che i motivi del ricorso e le deduzioni contenute nella memoria depositata, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata con riguardo al corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, fondato sulle dichiarazioni dei testi escussi (segnatamente, quelle degli operanti di Polizia giudiziaria Marzo e Caputo), sul rinvenimento di un telefono cellulare, intestato all'imputato, all'interno del mezzo di sua proprietà, nonché sulle emergenze del traffico delle celle telefoniche e sull'analisi dei fotogrammi, estratti dall'impianto di videosorveglianza, che hanno reso possibile ricondurre all'imputato la disponibilità dei beni, di provenienza furtiva, del cui possesso il medesimo imputato non aveva fornito giustificazione, così risultando sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen; rilevato che la Corte territoriale ha dato atto che tra i beni nella disponibilità dell'imputato vi erano anche strumenti atti allo scasso e che il medesimo imputato aveva riportato condanne per delitti determinati da motivi di lucro, così risultando integrata la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.; ritenuto che, sia pure evocando travisamenti della prova, sia nel ricorso che nella memoria presentata, il ricorrente mira ad ottenere una interpretazione delle prove diversa da quella effettuata dalla Corte del merito: il che è incompatibile con il giudizio di legittimità (v. ex piurimis: Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'Il maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 4 novembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e agli artt. 110 e 707 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che i motivi del ricorso e le deduzioni contenute nella memoria depositata, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata con riguardo al corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, fondato sulle dichiarazioni dei testi escussi (segnatamente, quelle degli operanti di Polizia giudiziaria Marzo e Caputo), sul rinvenimento di un telefono cellulare, intestato all'imputato, all'interno del mezzo di sua proprietà, nonché sulle emergenze del traffico delle celle telefoniche e sull'analisi dei fotogrammi, estratti dall'impianto di videosorveglianza, che hanno reso possibile ricondurre all'imputato la disponibilità dei beni, di provenienza furtiva, del cui possesso il medesimo imputato non aveva fornito giustificazione, così risultando sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen; rilevato che la Corte territoriale ha dato atto che tra i beni nella disponibilità dell'imputato vi erano anche strumenti atti allo scasso e che il medesimo imputato aveva riportato condanne per delitti determinati da motivi di lucro, così risultando integrata la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.; ritenuto che, sia pure evocando travisamenti della prova, sia nel ricorso che nella memoria presentata, il ricorrente mira ad ottenere una interpretazione delle prove diversa da quella effettuata dalla Corte del merito: il che è incompatibile con il giudizio di legittimità (v. ex piurimis: Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 23663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris