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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 25265/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 3 marzo 1988; avverso la sentenza dell'8 febbraio 2021, del Giudice di Pace di Biella visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Biella lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'invio, sull'utenza cellulare della persona offesa, di tre messaggi dal contenuto intimidatorio.

Articola due motivi di ricorso, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione.

Con il primo, si deduce la mancanza di una condotta idonea a incidere sulla libertà morale della persona offesa e la contraddittorietà nella motivazione, nella parte in cui il giudice, dopo avere espressamente affermato che i messaggi inviati dal Terzuoli non contenessero l'espressa prospettazione di un male ingiusto, ha ritenuto comunque sussistente il reato.

Con il secondo motivo, si contesta l'errata applicazione dell'art. 612 cod. pen., perché il reato di minaccia è un reato istantaneo, mentre nella motivazione del provvedimento impugnato, l'intimidazione viene ricollegata ad un momento successivo a quello della ricezione dei messaggi e, cioè, al momento in cui, ad indagini inoltrate, conosciuta la paternità dell'utenza telefonica, la fidanzata del Novario gli aveva riferito che il Terzuoli era una persona pericolosa.

Cosicché, il giudice ha ritenuto sussistente il reato, nonostante avesse riconosciuto che l'effetto intimidatorio della condotta non fu contestuale, né conseguente alla ricezione dei messaggi.

Il 16 maggio 2022, la difesa dell'imputato ha depositato ulteriori memorie con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono infondati.

L'art. 612 cod. pen. sanziona la condotta di chi minaccia taluno, prospettandogli un male ingiusto.

Si tratta di un reato di pericolo, a forma libera, che si consuma nel momento in cui la minaccia viene percepita dalla persona offesa, perché in quel momento il mezzo usato ha manifestato la sua attitudine a intimorire, cioè a produrre l'effetto di incidere sulla libertà psichica e morale del soggetto passivo, essendo del tutto irrilevante che tale effetto, in concreto, si verifichi (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 257951) L'idoneità del mezzo utilizzato, poi, deve essere valutata non solo in relazione al contenuto della frase pronunciata o, più in generale, alle modalità intrinseche della condotta, ma anche alla luce del complessivo contesto all'interno del quale tale condotta si inserisce (cfr. Sez. 5, n. 8193/2019; Sez. 6, n. 35593/2015).

Cosicché, anche una frase dal contenuto oggettivamente neutro o un semplice comportamento, potrà valutarsi come minaccia se, alla luce delle specifiche circostanze, la frase o il comportamento tenuto evocano la prospettazione di un male ingiusto e, quindi, siano idonei ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Rv. 278664; Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Rv. 278925).Tanto permette di ritenere infondato il primo motivo di doglianza, perché, come rilevato dal giudice, il tenore oggettivamente equivoco dei messaggi inviati dall'imputato sull'utenza telefonica della persona offesa ha manifestato il suo effettivo significato minaccioso, nel momento in cui la persona offesa ha capito chi fosse il mittente (ossia il precedente compagno della donna con la quale, in quel momento, aveva una relazione), alla luce, quindi, della complessiva situazione all'interno della quale i messaggi dovevano essere letti.

Né, per quanto evidenziato in precedenza, assume rilievo la diversa circostanza per cui l'effettiva intimidazione si sia manifestata in un momento successivo alla realizzazione della condotta, proprio per l'irrilevanza, ai fini della consumazione, dell'effettiva compromissione della libertà psichica del soggetto.

Per cui anche il secondo motivo deve ritenersi infondato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 3 marzo 1988; avverso la sentenza dell'8 febbraio 2021, del Giudice di Pace di Biella visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Biella lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'invio, sull'utenza cellulare della persona offesa, di tre messaggi dal contenuto intimidatorio. Articola due motivi di ricorso, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione. Con il primo, si deduce la mancanza di una condotta idonea a incidere sulla libertà morale della persona offesa e la contraddittorietà nella motivazione, nella parte in cui il giudice, dopo avere espressamente affermato che i messaggi inviati dal Terzuoli non contenessero l'espressa prospettazione di un male ingiusto, ha ritenuto comunque sussistente il reato. Con il secondo motivo, si contesta l'errata applicazione dell'art. 612 cod. pen., perché il reato di minaccia è un reato istantaneo, mentre nella motivazione del provvedimento impugnato, l'intimidazione viene ricollegata ad un momento successivo a quello della ricezione dei messaggi e, cioè, al momento in cui, ad indagini inoltrate, conosciuta la paternità dell'utenza telefonica, la fidanzata del Novario gli aveva riferito che il Terzuoli era una persona pericolosa. Cosicché, il giudice ha ritenuto sussistente il reato, nonostante avesse riconosciuto che l'effetto intimidatorio della condotta non fu contestuale, né conseguente alla ricezione dei messaggi. Il 16 maggio 2022, la difesa dell'imputato ha depositato ulteriori memorie con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono infondati. L'art. 612 cod. pen. sanziona la condotta di chi minaccia taluno, prospettandogli un male ingiusto. Si tratta di un reato di pericolo, a forma libera, che si consuma nel momento in cui la minaccia viene percepita dalla persona offesa, perché in quel momento il mezzo usato ha manifestato la sua attitudine a intimorire, cioè a produrre l'effetto di incidere sulla libertà psichica e morale del soggetto passivo, essendo del tutto irrilevante che tale effetto, in concreto, si verifichi (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 257951) L'idoneità del mezzo utilizzato, poi, deve essere valutata non solo in relazione al contenuto della frase pronunciata o, più in generale, alle modalità intrinseche della condotta, ma anche alla luce del complessivo contesto all'interno del quale tale condotta si inserisce (cfr. Sez. 5, n. 8193/2019; Sez. 6, n. 35593/2015). Cosicché, anche una frase dal contenuto oggettivamente neutro o un semplice comportamento, potrà valutarsi come minaccia se, alla luce delle specifiche circostanze, la frase o il comportamento tenuto evocano la prospettazione di un male ingiusto e, quindi, siano idonei ad incidere sulla libertà psichica del soggetto passivo (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Rv. 278664; Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Rv. 278925).Tanto permette di ritenere infondato il primo motivo di doglianza, perché, come rilevato dal giudice, il tenore oggettivamente equivoco dei messaggi inviati dall'imputato sull'utenza telefonica della persona offesa ha manifestato il suo effettivo significato minaccioso, nel momento in cui la persona offesa ha capito chi fosse il mittente (ossia il precedente compagno della donna con la quale, in quel momento, aveva una relazione), alla luce, quindi, della complessiva situazione all'interno della quale i messaggi dovevano essere letti. Né, per quanto evidenziato in precedenza, assume rilievo la diversa circostanza per cui l'effettiva intimidazione si sia manifestata in un momento successivo alla realizzazione della condotta, proprio per l'irrilevanza, ai fini della consumazione, dell'effettiva compromissione della libertà psichica del soggetto. Per cui anche il secondo motivo deve ritenersi infondato. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6