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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35594/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, con il quale l'impugnazione non si confronta in alcun modo risolvendosi in un asserito difetto di motivazione sulla responsabilità del prevenuto che la lettura del provvedimento contrastato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità nonchè da una esauriente disamina dei dati processuali e delle deduzioni difensive; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, con il quale l'impugnazione non si confronta in alcun modo risolvendosi in un asserito difetto di motivazione sulla responsabilità del prevenuto che la lettura del provvedimento contrastato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità nonchè da una esauriente disamina dei dati processuali e delle deduzioni difensive; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.