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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01918/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27590/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di ricettazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva e di eccessività del trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

Invero la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come il reato in contestazione costituiva un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato il quale aveva continuato a delinquere a fronte delle precedenti condanne per reati con uso di violenza e minaccia che non avevano avuto alcun effetto dissuasivo.

In ordine al complessivo trattamento sanzionatorio occorre, poi, osservare che risulta che la corte territoriale, nello stabilire la pena, ha tenuto in considerazione la gravità dei fatti contestati e la personalità dell' imputato, fermo restando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 ( Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27590/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di ricettazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva e di eccessività del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Invero la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come il reato in contestazione costituiva un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato il quale aveva continuato a delinquere a fronte delle precedenti condanne per reati con uso di violenza e minaccia che non avevano avuto alcun effetto dissuasivo. In ordine al complessivo trattamento sanzionatorio occorre, poi, osservare che risulta che la corte territoriale, nello stabilire la pena, ha tenuto in considerazione la gravità dei fatti contestati e la personalità dell' imputato, fermo restando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 ( Il Consigliere Estensore I
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