CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 31938/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.687/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da s é stesso, con domicilio in ROMA, Via dei [OSCURATO:PERSONA] 46. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 7746/2023 depositata il 30/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Credeal ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di compensi professionaliper la difesa di un giudizio di opposizione a precetto, assumendo che le parti avevano stipulatoun convenzione in virtù della quale l’avvocato avrebbe potuto pretendere solo i minimi tariffari, previo recupero delle somme dovute dal debitore esecutato, lamentando infine che l’opposto aveva incamerato le spese liquidate dal giudice ed era intervenuto nella procedura esecutiva a carico del debitoreesecutato. Il tribunale ha accolto l’oppos i zione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha liqu idato un compenso di € 4.432,00 , oltre accessori, al netto d egli importi già percepiti , compensando integralmente le spese di lite. Su impugnazione dell’avv. T rincheri , la Corte d’appello ha riformato la pronuncia di primo grado relativamente a lla decorrenza degli interessi dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, confermando le restanti statuizioni. La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 2233, 2729 1326, 1350, 1423 c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che lo schema di convenzione allegato alla delibera del 18.2.20096, che disciplinava gli incarichi di difesa, costituisse un valido accor d o sulle spettanze profession a li rispettoso della forma scritta ad substantiam, dando rilievo al fatto che il difensore era componente del Cons iglio di amministrazione della società, ave va cooperato alla stesura del contenuto della delibera, era presente alla riunione in cui essa era stata approvata e aveva accettato gli incarichi professionali, dando esecuzione alla delibera. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. e dell’art. 1283 c.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta dicapitalizzazione degli interessi sul compenso. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. , per aver la Corte di merito trascurato che la quantificazione del compenso era stata effettuata con la sentenza, passata in giudicato, emessa all’esito del giudizio in cui il ricorrente aveva esercitato la difesa ed era vincolante per la Credeal, che non poteva contestarla. 1. Va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, che deve essere respinto per le ragioni che seguono. La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che abbia condannato il soccombente alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, sul contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, sul principio di causalità, occorrendo tener conto del limiti dell’efficacia di quella liquidazione nei confronti dell'avvocato(Cass. 1264/1999; Cass. 25992/2018). La dichiarazione di distrazione comporta l’acquisto della qualità di parte in capo al difensore nel giudizio di gravame limitatamente alla distrazione stessa, tant’è che questi non può autonomamente impugnare la liquidazione, facoltà che è concessa solo alla parte patrocinata, che resta obbligata a corrispondere l’eventuale differenza al proprio avvocato (Cass. 6481/2021; Cass.13516/2017). 2. Il primo motivo è fondato, il secondo motivo è assorbito. Le questioni sollevate dal ricorso sono state già definite da questa Corte con le pronunce nn. 22885/2023, 717/2023, 71 9 /2023, 131/2025, 3457/2024, concordi nell’escludere che la delibera di cui si discute integrasse un valido accordo sul compenso redatto in forma scritta. A tali decisioni deve darsicontinuità. Ai sensi dell’art. 2233 c.c., l’accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam. La norma non può ritenersi abrogata dall’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, L. 247/2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale"). La novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, comma terzo, c.c., e, nell’esigere “di regola” l’accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta (cfr. Cass. n. 11597/2015; Cass.24213/2021; Cass. 15563/2022). Ciò posto, la Corte di merito ha affermato che la predisposizione dello schema di accordo farebbe sì che la successiva delibera di approvazione valga come proposta contrattuale del difensore, accettata dalla società nel rispetto del requisito di forma, o come nuova proposta proveniente dalla Credeal, accettata dal difensore mediante l’emissione della fattura. Il requisito di forma non necessita dello scambio contestuale o la sottoscrizione di un unico documento. La volontà dalle parti può essere contenuta anche in un documento formato solo da una di esse, indirizzato all’altra e da quest’ultima accettato. Ai fini della validità dell’accordo sul compenso professionale, alla proposta di una parte, avente forma solenne, deve corrispondere un’accettazione conforme anche nella forma. Il requisito della forma scritta non è integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità. Una tale volontà non poteva considerarsi manifestata con l’approvazione del verbale assembleare del 18.2.2009; la deliberazione, anziché costituire una proposta contrattuale o l’accettazione di una precedente proposta del difensore, appariva in effetti un mero atto interno, con il quale l’assemblea aveva approvato le condizioni economiche, ma con l’intesa che fossero poi sottoposte ai professionisti per la formale accettazione, con l’espresso invito al Presidente a preferire, nel rilascio del mandato professionale, i soci o amministratori (tra cui il Trincheri) o, in ipotesi di mancata loro accettazione, a terzi professionisti, nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali. Occorreva quindi un successivo scambio di proposta (proveniente dal Presidente della Credeal) ed accettazione dei professionisti selezionati non ex ante, ma di volta in volta dagli organi di vertice della società, secondo un modulo contrattuale predisposto dalla stessa società e al quale quest’ultima aveva evidentemente inteso vincolarsi, non potendo conseguire dall’approvazione della delibera anche la immediata costituzione del rapporto professionale, con le relative condizioni economiche. Il prospetto, privo di sottoscrizione del resistente, non aveva valore negoziale e non impegnava il difensore, in ipotesi ancora in termini per respingerlo, non potendosi valorizzare neppure il rilascio della procura, che attiene alla costituzione del rapporto di rappresentanza processuale e non vale come automatica adesione ai termini economici unilateralmente prefissati. Quanto al rilievo dell’emissione della fattura, essa attiene alla fase esecutiva del rapporto, che presuppone il già avvenuto perfezionamento del contratto nelle forme richieste per legge (Cass. 1614/2009; Cass. 5263/2015; Cass. 2099/1987). Il difensore, emettendo la fattura, aveva inteso dare attuazione ad un’intesa considerata già perfetta, ma non redatta nelle forme necessarie per la validità, evidenziando – appunto - che i compensi erano stati quantificati, appunto, “come da convenzione”. Da tale prospettiva è senz’altro indubbio che la formazione dell’accordo nei negozi formali può aver luogo anche mediante lo scambio di atti separati, ma non può soccorrere la regola fissata dall'art. 1362, secondo comma, c.c., che consente di tener conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento recedente o successivo alla conclusione del contratto, né può avere rilevanza la semplice formazione del consenso, ove non sia stata incorporata in un documento scritto (Cass. 18361/2004; Cass. 2216/2004; Cass. 8080/2002; Cass.4975/2004; Cass. 12297/2011; Cass. 11828/2018; Cass.11190/2018). Ad integrare l'atto scritto richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la manifestazione di volontà, posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestala: non basta una dichiarazione di quietanza o la fattura, atti che presuppongono il contratto e non pongono in essere il contratto stesso (Cass. 12673/1997; Cass.5158/2012; Cass. 10846/2018). E’, quindi, accolto il primo motivo, è respinto il terzo ed è assorbito ilsecondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese