CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35194/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuigi [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2022 del Tribunale di Foggia con la quale era stata affermata la penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un veicolo oggetto di contraffazione (art. 648 cod. pen.) commesso in data anteriore e prossima al 14 settembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, in quanto non sarebbe dato conoscere quale sarebbe il reato presupposto di quello in contestazione. A ciò si aggiunge che lo [OSCURATO:PERSONA] non era il proprietario ma il mero detentore del veicolo di cui all’imputazione e che due testimoni (Grieco e Lorusso) hanno affermato l’assoluta regolarità dell’autovettura. Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento adeguatamente spiegando le ragioni di infondatezza delle doglianze difensive riproposte in questa sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, «L'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche» (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è