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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22652/2022

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[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P10 H501R), quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura generale a rogito del [OSCURATO:PERSONA] (Rep. n. 3545, Racc. n. 2808, del 10 maggio 2017), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questa elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 205; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45H62 C552A) rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questa elettivamente domiciliata in Roma, Via R. [OSCURATO:PERSONA], n. 9; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Roma n. 5296/2016 (pubblicata in data 8 settembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato attodel deposito tardivo della memoria da parte del difensore del ricorrente in relazione al disposto dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 333/2009, il Tribunale di Civitavecchia, nell’accogliere la domanda di negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietari di fondi limitrofi siti nel Comune di Cerveteri, località Gricciano, [OSCURATO:PERSONA] dell’Uliveto, e rigettate le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, dichiarava che non esisteva R.G.N. 24215/201 7 C.C. 23/6/2022 SERVITU’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alcuna servitù di passaggio a favore della Bruno (in C.T. al foglio 18, part. 121, ex 34) sulla strada situata all’interno del lotto di proprietà esclusiva del Temperi (in C.T. al foglio 18, part. 203, ex 42 e 43), compensate le spese processuali fra le parti.

2. Sul gravame interposto dalla Bruno e nella resistenza del Temperi, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5296/2016 (pubblicata l’8 settembre 2016), in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza impugnata e, per l’effetto, respingeva la domanda di negatoria servitutis proposta dal Temperi, dichiarando la sussistenza della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sulla strada posta sul fondo di proprietà dell’appellato a favore del fondo sito in Cerveteri, [OSCURATO:PERSONA] dell’Uliveto, di proprietà della Bruno lungo il tratto confinante con il suo lotto, condannando, conseguentemente, l’appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice di appello riteneva che nella sentenza di primo grado vi fosse stata una violazione dei criteri interpretativi vigenti in materia di costituzione del diritto di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, posto che la domanda riconvenzionale, volta ad accertare e dichiarare l’esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, era stata proposta con riferimento al momento della divisione ereditaria e non a quello dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], momento nel quale, invece, restando il bene comunque indiviso fra gli eredi, operava ancora il principio per cui nemini res sua servit.

Inoltre, il giudice di secondogrado, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e dell’interpretazione testuale dell’atto di divisione del fondo del 18 aprile 1983, intervenuto fra Emilia e [OSCURATO:PERSONA], rilevava che, nel caso di specie, fossero sussistenti i presupposti per la configurazione della servitù per destinazione del padre di famiglia, che viene ad esistere ope legis.

Infatti, l’originario unico fondo appartenente a [OSCURATO:PERSONA], diviso poi fra i coeredi Emilia e [OSCURATO:PERSONA] con il su menzionato atto di divisione, era, già all’epoca, attraversato da un ben visibile tracciato di terra battuta (in gergo volgare denominato “tratturo”), che, consentendo l’accesso dalla strada comunale al fondo, rappresentava l’unica via di accesso al lotto assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuto di proprietà della Bruno), e, dunque, aveva una evidente funzione di subordinazione e servizio al fondo di quest’ultima.

3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore di parte ricorrente ha depositato, tuttavia tardivamente (ovvero in data 16 giugno 2022, quindi oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale, fissata per il 23 giugno 2022), memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la nullità dell’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello di Roma, nel decidere la controversia in secondo grado, omesso completamente di esaminare l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 345 c.p.c. (e quindi anche dell’art. 112 c.p.c.), avente ad oggetto proprio la determinazione del momento della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, che, essendo peraltro di natura preliminare e rilevabile ex officio , era stata tempestivamente e ritualmente sollevata da esso ricorrente nella propria comparsa di costituzione di appello, nonché ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.1061 e 1062 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente sussunto la fattispecie concreta sotto la disciplina dell’art. 1062 c.c., così compiendo un errore di argomentazione logica in diritto, non potendosi ritenere sussistenti –nel caso dedotto in giudizio - le condizioni per la costi tuzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia.

E ciò alla stregua delle seguenti considerazioni (da ritenersi risultanti dalle acquisite emergenze istruttorie): - per un verso, l’originario proprietario del fondo, [OSCURATO:PERSONA], dante causa della controparte, mai aveva posto le due porzioni del medesimo terreno, diviso tra i suoi coeredi nel 1983, in una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio l’una rispetto all’altra, idonea a integrare il suddetto tipo di servitù prediale; - per altro verso, all’atto della divisione del fondo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non esistevano opere stabili ed apparenti, destinate all’esercizio della servitù in favore della porzione di terreno assegnata a quest’ultima.

3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., nonché dell’art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014 e delle tabelle dei parametri forensi allegate, avuto riguardo alla misura dei compensi giudiziali riconosciuti con l’impugnata sentenza, essendo stato liquidato – con riferimento al giudizio di appello - anche quello per la fase istruttoria, tuttavia non espletata.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Infatti, la Corte di appello, nella ricostruzione della vicenda processuale e delle reciproche difese delle parti, ha inquadrato e interpretato correttamente – così implicitamente rigettando ogni eccezione di asserita inammissibilità del [OSCURATO:PERSONA] – il “petitum” complessivo dedotto in giudizio anche con riferimento alla individuazione della portata della domanda riconvenzionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, per l’appunto intesa - in contrapposizione all’ actio negatoria servitutis proposta con quella principale – ad ottenere il riconoscimento della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, da riferire al momento della divisione ereditaria e non a quello dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò si desume inequivocabilmente anche dall’esame (consentito pure nella presente sede di legittimità, siccome afferente alla denuncia di un vizio processuale) del contenuto della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale della Bruno, laddove si pone riferimento alla intervenuta divisione che fu “fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto ne formava oggetto si trovava, con tutte le azioni, ragioni, dipendenze, pertinenze, accessioni e servitù relative”, evidenziandosi – si noti – che lo stato di fatto al momento della divisione era che la strada in questione costituiva l’unica via di ingresso al fondo caduto in successione e poi diviso tra le parti, ragion per cui è palese che la domanda di costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. era chiaramente rivolta allo stato dei luoghi che si era venuto a determinare a seguito della sopravvenuta divisione nel 1983 del compendio ereditario (v.

Cass. n. 12113/2018).

Per tali ragioni sono chiaramente insussistenti la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e il prospettato vizio di nullità dell’impugnata sentenza.

5. Anche il secondo motivo è infondato, risolvendosi, peraltro, nella sua essenza, in una critica delle valutazioni di merito compiute dal giudice di appello ai fini dell’accoglimento della censura diretta al riconoscimento dei presupposti per la già formulata (in primo grado, in via riconvenzionale) domanda di costituzione coattiva della servitù per destinazione del padre di famiglia.

Al riguardo, la Corte laziale ha esaminato tutte le risultanze probatorie e ha adeguatamente motivato sulla sussistenza di tutti i presupposti per l’applicabilità dell’art. 1062 c.c., avuto riguardo alle necessarie condizioni previste a tale scopo.

Da un lato, il giudice di appello ha riscontrato l’emergenza delle condizioni oggettive (stante l’insorgenza ope legis di tale tipo di servitù) venutesi a determinare a seguito della divisione (nel 1983, con la quale non era stata manifestata alcuna volontà tesa ad escludere la costituzione di siffatta servitù: cfr. Cass. n. 4872/2018 e n. 18909/2020) dell’unico fondo (tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], dante causa della Bruno, siccome acquirente della porzione del fondo a lei assegnata).

Dall’altro lato, la Corte territoriale ha compiutamente accertato la presenza (donde la configurazione del requisito dell’apparenza, unitamente alla sua idoneità a svolgere, in modo permanente, una funzione di asservimento di un fondo rispetto all’altro) – desunta dalle univoche deposizioni testimoniali (peraltro assoggettate al prudente apprezzamento della Corte di merito, che ha dato conto del percorso logico-argomentativo per pervenire al convincimento espresso, con conseguente sua incensurabilità nella presente sede di legittimità) –di un tracciato (c.d. tratturo) preesistente (diverso da quello coincidente con la strada comunale) e poi rimasto insistente sulla porzione di fondo divenuta di proprietà dell’altro condividente [OSCURATO:PERSONA], tracciato che correva all’interno del terreno quando era ancora indiviso e che era stato utilizzato nell’atto divisorio per determinare i confini fra i lotti da attribuire alle parti al momento dello scioglimento della comunione immobiliare.

Il giudice di secondo grado ha, quindi, legittimamente ravvisato la sussistenza dei requisiti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, la quale costituisce una fattispecie non negoziale, che postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù oltre a presupporre l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro.

6. Anche la terza ed ultima doglianza del ricorrente è complessivamente priva di fondamento.

Lo è con riferimentoalla prospetta violazione dell’art. 91 c.p.c., siccome il giudice di appello ha legittimamente applicato il principio della soccombenza totale del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’esito sul merito della controversia, risultando irrilevante (ed essendo state ritenute tali nell’impugnata sentenza, ancorché implicitamente) – ai fini della regolazione delle spese giudiziali – eventuali pronunce attine nti ad eccezioni pregiudiziali di rito e rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione sulla possibile compensabilità totale o parziale delle spese, pur a fronte della soccombenza totale di una delle parti.

È altrettanto infondata anche con riguardo all’altro aspetto dedotto circa la presunta illegittimità della misura dei compensi liquidati, sul presupposto dell’implicito riconoscimento di quello relativo anche alla fase istruttoria, invero non tenutasi in appello.

Senonché, bisogna osservare al riguardo che il giudice di appello (in consonanza con la giurisprudenza di questa Corte: v., ad es., Cass. n. 18167/2015 e Cass. n. 15315/2018), operando una valutazione complessiva delle attività difensive esplicate nell’interesse dell’appellante Bruno, è pervenuto alla liquidazione di cui all’impugnata sentenza avvalendosi – anche se in forma implicita (come ammissibile) – dell’esercizio del potere di aumento di regola esercitabile fino all’80%, così mantenendosi entro un limite certamente inferiore a quello massimo riconoscibile, quantificando l’importo dovuto nella misura di euro 5.532,00 per il giudizio di appello (nel mentre, per quello di primo grado, non risulta essere stata formulata alcuna censura).

7. Alla stregua delle complessive a rgomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P10 H501R), quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura generale a rogito del [OSCURATO:PERSONA] (Rep. n. 3545, Racc. n. 2808, del 10 maggio 2017), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questa elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 205; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45H62 C552A) rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questa elettivamente domiciliata in Roma, Via R. [OSCURATO:PERSONA], n. 9; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Roma n. 5296/2016 (pubblicata in data 8 settembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato attodel deposito tardivo della memoria da parte del difensore del ricorrente in relazione al disposto dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 333/2009, il Tribunale di Civitavecchia, nell’accogliere la domanda di negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietari di fondi limitrofi siti nel Comune di Cerveteri, località Gricciano, [OSCURATO:PERSONA] dell’Uliveto, e rigettate le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, dichiarava che non esisteva R.G.N. 24215/201 7 C.C. 23/6/2022 SERVITU’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alcuna servitù di passaggio a favore della Bruno (in C.T. al foglio 18, part. 121, ex 34) sulla strada situata all’interno del lotto di proprietà esclusiva del Temperi (in C.T. al foglio 18, part. 203, ex 42 e 43), compensate le spese processuali fra le parti. 2. Sul gravame interposto dalla Bruno e nella resistenza del Temperi, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5296/2016 (pubblicata l’8 settembre 2016), in accoglimento dell’appello, riformava la sentenza impugnata e, per l’effetto, respingeva la domanda di negatoria servitutis proposta dal Temperi, dichiarando la sussistenza della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sulla strada posta sul fondo di proprietà dell’appellato a favore del fondo sito in Cerveteri, [OSCURATO:PERSONA] dell’Uliveto, di proprietà della Bruno lungo il tratto confinante con il suo lotto, condannando, conseguentemente, l’appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice di appello riteneva che nella sentenza di primo grado vi fosse stata una violazione dei criteri interpretativi vigenti in materia di costituzione del diritto di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, posto che la domanda riconvenzionale, volta ad accertare e dichiarare l’esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, era stata proposta con riferimento al momento della divisione ereditaria e non a quello dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], momento nel quale, invece, restando il bene comunque indiviso fra gli eredi, operava ancora il principio per cui nemini res sua servit. Inoltre, il giudice di secondogrado, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e dell’interpretazione testuale dell’atto di divisione del fondo del 18 aprile 1983, intervenuto fra Emilia e [OSCURATO:PERSONA], rilevava che, nel caso di specie, fossero sussistenti i presupposti per la configurazione della servitù per destinazione del padre di famiglia, che viene ad esistere ope legis. Infatti, l’originario unico fondo appartenente a [OSCURATO:PERSONA], diviso poi fra i coeredi Emilia e [OSCURATO:PERSONA] con il su menzionato atto di divisione, era, già all’epoca, attraversato da un ben visibile tracciato di terra battuta (in gergo volgare denominato “tratturo”), che, consentendo l’accesso dalla strada comunale al fondo, rappresentava l’unica via di accesso al lotto assegnato ad [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuto di proprietà della Bruno), e, dunque, aveva una evidente funzione di subordinazione e servizio al fondo di quest’ultima. 3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore di parte ricorrente ha depositato, tuttavia tardivamente (ovvero in data 16 giugno 2022, quindi oltre il termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale, fissata per il 23 giugno 2022), memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la nullità dell’impugnata sentenza per aver la Corte d’appello di Roma, nel decidere la controversia in secondo grado, omesso completamente di esaminare l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 345 c.p.c. (e quindi anche dell’art. 112 c.p.c.), avente ad oggetto proprio la determinazione del momento della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, che, essendo peraltro di natura preliminare e rilevabile ex officio , era stata tempestivamente e ritualmente sollevata da esso ricorrente nella propria comparsa di costituzione di appello, nonché ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.1061 e 1062 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente sussunto la fattispecie concreta sotto la disciplina dell’art. 1062 c.c., così compiendo un errore di argomentazione logica in diritto, non potendosi ritenere sussistenti –nel caso dedotto in giudizio - le condizioni per la costi tuzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. E ciò alla stregua delle seguenti considerazioni (da ritenersi risultanti dalle acquisite emergenze istruttorie): - per un verso, l’originario proprietario del fondo, [OSCURATO:PERSONA], dante causa della controparte, mai aveva posto le due porzioni del medesimo terreno, diviso tra i suoi coeredi nel 1983, in una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio l’una rispetto all’altra, idonea a integrare il suddetto tipo di servitù prediale; - per altro verso, all’atto della divisione del fondo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non esistevano opere stabili ed apparenti, destinate all’esercizio della servitù in favore della porzione di terreno assegnata a quest’ultima. 3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente prospetta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., nonché dell’art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014 e delle tabelle dei parametri forensi allegate, avuto riguardo alla misura dei compensi giudiziali riconosciuti con l’impugnata sentenza, essendo stato liquidato – con riferimento al giudizio di appello - anche quello per la fase istruttoria, tuttavia non espletata. 4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Infatti, la Corte di appello, nella ricostruzione della vicenda processuale e delle reciproche difese delle parti, ha inquadrato e interpretato correttamente – così implicitamente rigettando ogni eccezione di asserita inammissibilità del [OSCURATO:PERSONA] – il “petitum” complessivo dedotto in giudizio anche con riferimento alla individuazione della portata della domanda riconvenzionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, per l’appunto intesa - in contrapposizione all’ actio negatoria servitutis proposta con quella principale – ad ottenere il riconoscimento della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, da riferire al momento della divisione ereditaria e non a quello dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò si desume inequivocabilmente anche dall’esame (consentito pure nella presente sede di legittimità, siccome afferente alla denuncia di un vizio processuale) del contenuto della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale della Bruno, laddove si pone riferimento alla intervenuta divisione che fu “fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui quanto ne formava oggetto si trovava, con tutte le azioni, ragioni, dipendenze, pertinenze, accessioni e servitù relative”, evidenziandosi – si noti – che lo stato di fatto al momento della divisione era che la strada in questione costituiva l’unica via di ingresso al fondo caduto in successione e poi diviso tra le parti, ragion per cui è palese che la domanda di costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. era chiaramente rivolta allo stato dei luoghi che si era venuto a determinare a seguito della sopravvenuta divisione nel 1983 del compendio ereditario (v. Cass. n. 12113/2018). Per tali ragioni sono chiaramente insussistenti la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e il prospettato vizio di nullità dell’impugnata sentenza. 5. Anche il secondo motivo è infondato, risolvendosi, peraltro, nella sua essenza, in una critica delle valutazioni di merito compiute dal giudice di appello ai fini dell’accoglimento della censura diretta al riconoscimento dei presupposti per la già formulata (in primo grado, in via riconvenzionale) domanda di costituzione coattiva della servitù per destinazione del padre di famiglia. Al riguardo, la Corte laziale ha esaminato tutte le risultanze probatorie e ha adeguatamente motivato sulla sussistenza di tutti i presupposti per l’applicabilità dell’art. 1062 c.c., avuto riguardo alle necessarie condizioni previste a tale scopo. Da un lato, il giudice di appello ha riscontrato l’emergenza delle condizioni oggettive (stante l’insorgenza ope legis di tale tipo di servitù) venutesi a determinare a seguito della divisione (nel 1983, con la quale non era stata manifestata alcuna volontà tesa ad escludere la costituzione di siffatta servitù: cfr. Cass. n. 4872/2018 e n. 18909/2020) dell’unico fondo (tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], dante causa della Bruno, siccome acquirente della porzione del fondo a lei assegnata). Dall’altro lato, la Corte territoriale ha compiutamente accertato la presenza (donde la configurazione del requisito dell’apparenza, unitamente alla sua idoneità a svolgere, in modo permanente, una funzione di asservimento di un fondo rispetto all’altro) – desunta dalle univoche deposizioni testimoniali (peraltro assoggettate al prudente apprezzamento della Corte di merito, che ha dato conto del percorso logico-argomentativo per pervenire al convincimento espresso, con conseguente sua incensurabilità nella presente sede di legittimità) –di un tracciato (c.d. tratturo) preesistente (diverso da quello coincidente con la strada comunale) e poi rimasto insistente sulla porzione di fondo divenuta di proprietà dell’altro condividente [OSCURATO:PERSONA], tracciato che correva all’interno del terreno quando era ancora indiviso e che era stato utilizzato nell’atto divisorio per determinare i confini fra i lotti da attribuire alle parti al momento dello scioglimento della comunione immobiliare. Il giudice di secondo grado ha, quindi, legittimamente ravvisato la sussistenza dei requisiti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, la quale costituisce una fattispecie non negoziale, che postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù oltre a presupporre l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro. 6. Anche la terza ed ultima doglianza del ricorrente è complessivamente priva di fondamento. Lo è con riferimentoalla prospetta violazione dell’art. 91 c.p.c., siccome il giudice di appello ha legittimamente applicato il principio della soccombenza totale del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’esito sul merito della controversia, risultando irrilevante (ed essendo state ritenute tali nell’impugnata sentenza, ancorché implicitamente) – ai fini della regolazione delle spese giudiziali – eventuali pronunce attine nti ad eccezioni pregiudiziali di rito e rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione sulla possibile compensabilità totale o parziale delle spese, pur a fronte della soccombenza totale di una delle parti. È altrettanto infondata anche con riguardo all’altro aspetto dedotto circa la presunta illegittimità della misura dei compensi liquidati, sul presupposto dell’implicito riconoscimento di quello relativo anche alla fase istruttoria, invero non tenutasi in appello. Senonché, bisogna osservare al riguardo che il giudice di appello (in consonanza con la giurisprudenza di questa Corte: v., ad es., Cass. n. 18167/2015 e Cass. n. 15315/2018), operando una valutazione complessiva delle attività difensive esplicate nell’interesse dell’appellante Bruno, è pervenuto alla liquidazione di cui all’impugnata sentenza avvalendosi – anche se in forma implicita (come ammissibile) – dell’esercizio del potere di aumento di regola esercitabile fino all’80%, così mantenendosi entro un limite certamente inferiore a quello massimo riconoscibile, quantificando l’importo dovuto nella misura di euro 5.532,00 per il giudizio di appello (nel mentre, per quello di primo grado, non risulta essere stata formulata alcuna censura). 7. Alla stregua delle complessive a rgomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
Sentenza Cassazione n. 22652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris