CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 22288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettee-ér712 le conclusioni del PG \udito il difensore( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] applicando, all'esito, il divieto di dimora nel comune di Venezia, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen. per il quale, dopo l'udienza di convalida, veniva disposto il giudizio direttissimo. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, Avv. S. Pattarello, rilevando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 449, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione posto che la presentazione per la convalida sarebbe avvenuta oltre il termine di legge. L'arresto, infatti, avveniva in data 11 settembre 2021, alle ore 11, mentre la ricorrente veniva posta a disposizione del giudice, secondo il ricorso, soltanto alle ore 14 e 10 del giorno 13 settembre 2021. Il provvedimento, sul punto, avrebbe reso una motivazione viziata, rilevando che l'arrestata era stata posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria, alle ore 10 e 25 del 13 settembre e che l'udienza di convalida era iniziata molto tempo prima delle ore 13. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità, richiamando precedente di legittimità per il quale è rilevante l'orario di ricezione degli atti e di concreta e presentazione dell'arrestato davanti al giudice, nel caso in cui l'udienza di convalida si protrae senza continuità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.0sserva il Collegio che è principio affermato da questa Corte di legittimità, cui si intende dare continuità, quello secondo il quale il termine di quarantotto ore dal momento dell'arresto, fissato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen., è riferito alla presentazione della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero, rimanendo irrilevanti l'orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove tale differimento si verifichi in ragione dell'oggettiva impossibilità a procedervi, per l'impegno in altra attività della stessa natura, ovvero l'orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga pronunciato in continuità con lo svolgimento dell'udienza (Sez. 6, n. 21 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 258555 Demma; Sez. 6, n. 3741 del 26/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258770).t. Dunque, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dal quarto comma dell'art. 558 cod. proc. pen. per la presentazione da parte del Pubblico ministero dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo è sufficiente la "presentazione" in udienza, non rilevando che l'inizio dell'effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga successivamente, perché posposto alla conclusione di altro giudizio già in corso in quel momento. Va richiamato in tema, il più recente precedente Sez. 6, n. 11833 del 14/02/2017, Sannbu, Rv. 270150. La pronuncia, peraltro riportando nel contenuto della motivazione le due sentenze della medesima sezione sopra citate, fa riferimento allo specifico caso, del tutto diverso, comunque, da quello preso in esame in quello al vaglio, in cui non era stata assicurata la presenza dell'arrestato in udienza nel termine di legge. La stessa pronuncia, infatti, ribadisce che non è necessario che nel termine di quarantotto ore intervenga il provvedimento di convalida, allorché possa dirsi che è stata assicurata la presentazione dell'arrestato in udienza e che la stessa è stata effettivamente tenuta senza soluzione di continuità. Così interpretando il precedente Sez. 6, n. 21 del 26/11/2013, dep. nel 2014, Rv cit. secondo cui non rileva il momento in cui il giudice prende cognizione dei fatti o il momento in cui interviene la convalida: tale pronuncia fa, infatti, riferimento alla trattazione del caso riguardante l'arrestato, peraltro tempestivamente condotto in udienza, dopo che il giudice aveva esaminato senza soluzione di continuità altri casi simili. Invero, il citato arresto specifica che entro il termine di quarantotto ore chi è gravato dal relativo obbligo deve assicurare l'effettiva presenza dell'arrestato e che un'udienza deve essere tenuta, anche se non ancora dedicata alla trattazione dello specifico caso, purché lo stesso venga, poi, esaminato senza soluzione di continuità, principio che risulta, invero, conforme a quello affermato da Sez. 6, ric. Cannariato, Rv. cit. 2. Così delineati i principi affermati da questa Corte sul tema indicato, si osserva che, nel caso di specie, dal verbale allegato dalla ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che l'udienza di convalida, nel giorno 13 settembre 2021, con specifico riferimento all'arrestata (arresto avvenuto alle ore 13 del 11 settembre 2021), è iniziata alle ore 14,10. Tuttavia il provvedimento censurato, evidenzia che la presentazione è avvenuta in orario di molto precedente alle ore 14,10 (ore 10 e 35 del 13 settembre) e che l'udienza, iniziata anche per altri casi prima delle ore 13, si è protratta senza soluzione di continuità, fino alla trattazione del procedimento della odierna ricorrente. Circostanze, queste ultime, con le quali il ricorso non si confronta compiutamente, se non in base ad una generica negatoria, non documentata e dunque, con argomentazioni aspecifiche. 3.Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]